AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.48
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00048
Lugano
4 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
CL.2001.00003 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa
con istanza 17 gennaio 2001 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'748.-
oltre interessi a seguito di un licenziamento in tronco;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 6 febbraio 2002 ha integralmente respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 15 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 18 marzo 2002, postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
è entrata alle dipendenze della società __________ in qualità di cameriera del
__________ a __________ a far tempo dal 1° luglio 1999: il contratto di lavoro
tra le parti (doc. 1), oltre a rimandare al CCNL 98, prevedeva tra l'altro una
retribuzione mensile di fr. 2'800.- lordi e, fino al quinto anno di attività,
un termine di disdetta di un mese.
Con
lettera 25 luglio 2000 (doc. B) essa è stata licenziata in tronco per non
essersi presentata al lavoro il 23 luglio.
-
Con
l'istanza in rassegna la lavoratrice ha contestato il provvedimento adottato
nei suoi confronti, sostenendo di aver concordato la sua assenza per vacanze
con la datrice di lavoro, e ha di conseguenza chiesto la condanna di
quest'ultima al pagamento di fr. 8'748.-, corrispondenti al salario fino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 2'800.-), alla quota parte di
tredicesima (fr. 116.-) e a un indennità per licenziamento ingiustificato pari
a due mensilità (fr. 5'832.-).
-
La
convenuta si è opposta all'istanza, rilevando di non aver mai autorizzato l'istante
a prendere le vacanze in luglio ed agosto; quest'ultima sarebbe stata
oltretutto diffidata in più occasioni, segnatamente con le lettere 30 giugno
(doc. 3) e 17 luglio (doc. 5), a non partire per le vacanze, pena il suo
licenziamento immediato, dal che la legittimità del provvedimento. Sempre a suo
dire, dagli eventuali crediti a favore dell'istante andrebbero in ogni caso
computate le vacanze svolte nel frattempo da quest'ultima, che essa aveva già
provveduto a pagarle con il conteggio finale.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'istanza.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fatto che l'istante avesse
deciso di partire per le ferie nonostante, almeno dal 5 luglio, essa sapesse
che la convenuta non intendeva accordarle il permesso di partire e in
precedenza fosse stata resa attenta delle conseguenze della sua eventuale
partenza, era senz'altro tale da giustificare il suo licenziamento in tronco.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il giudizio di prime
cure nel senso di accogliere l'istanza. A mente sua, ritenuta l'inattendibilità
della teste __________, gestore del ristorante, le prove agli atti non
permettevano in alcun modo di affermare che le fosse stato comunicato che non
poteva far le vacanze in luglio e agosto, in precedenza autorizzate, e che
soprattutto ciò avrebbe comportato il suo licenziamento.
-
Delle
osservazioni della convenuta -senz'altro tempestive, siccome inoltrate entro 10
giorni dacché, il 12 marzo 2002, l'appello è stato intimato al suo
patrocinatore, ritenuto che la prima intimazione, direttamente alla parte
anziché al suo rappresentante, era formalmente difettosa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 417 ad art. 120 con rif. a DTF 99 V 177 consid.
3)- con cui è postulata la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
prossimi considerandi.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice
valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).
In
materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze,
benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio,
una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF
108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p.
203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è
tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e
successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso,
secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del
lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata giustificata
solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit.,
p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far
valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR
1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad art. 329c
CO; la dottrina maggioritaria, invece, in maniera più restrittiva, esige che
l'interesse del datore di lavoro sia urgente e imprevisto oppure imprevedibile:
Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, N. 8 ad art. 329c CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, N. 3 art. 329c CO; Staehelin,
Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 329c CO; cfr. pure JAR 1981 p. 269).
- Nel
caso di specie l'esame delle testimonianze permette tutto sommato di concludere
che in un primo tempo l'istante era stata effettivamente autorizzata dalla
gerente __________ a prendersi le vacanze in luglio ed agosto, la circostanza
essendo stata espressamente confermata dalla teste __________ ("Io
ricordo di aver sentito la sig.a __________ dire alla sig.a __________, in mia
presenza quando stavano parlando delle vacanze di quest'ultima, più
precisamente dell'intenzione della sig.a __________ di prendere le vacanze
durante i mesi di luglio e agosto, queste parole: "Lei può andare"").
Il fatto che la gerente __________, sentita in sede testimoniale, abbia negato
la circostanza ("Io ho allora comunicato alla sig.a __________ che non
era possibile fare vacanza durante i mesi di luglio e agosto") non
modifica in alcun modo questo stato di fatto, atteso che la testimone si è
rivelata del tutto inattendibile: essa si è innanzitutto contraddetta laddove
ha indicato di aver avuto un solo colloquio con l'istante, nel marzo 2001, con
riferimento alle vacanze ("Confermo che con la sig.a __________ ho
avuto un solo colloquio, più precisamente nel mese di marzo, per le vacanze"),
quando in precedenza essa aveva pure fatto accenno a un altro incontro avuto
nel mese di luglio nell'ufficio del signor __________, nel corso del quale
all'istante sarebbe stato ribadito che non avrebbe potuto prendere le vacanze
durante il mese di luglio ("Io poi l'ho convocata nell'ufficio del sig.
__________; erano presenti il sig. __________ … e la sig.a __________ …. Le è
stato ribadito che non avrebbe potuto prendere le vacanze durante il mese di
luglio"); ma soprattutto, proprio con riferimento a quest'ultimo
incontro, i testi __________ e __________ l'hanno clamorosamente smentita,
laddove essa affermava di aver in quell'occasione consegnato all'istante il
doc. 5 e che inoltre lo stesso era stato letto da quest'ultima in sua presenza
("Le ho consegnato la lettera, che vedo riprodotta agli atti come doc.
5, le è stato chiesto di controfirmarla ma lei si è rifiutata anche di
prenderne una copia, anzi ha preso una copia della lettera buttandola sul
tavolo. Posso comunque confermare che lei ha letto interamente questa lettera
in nostra presenza"): essi hanno in effetti concordemente deposto che
la gerente nemmeno era presente a quell'incontro ("Ricordo che c'è
stato questo incontro negli uffici della __________ con la sig.a __________
presente la sig.a __________ ed io", teste __________; "In
quella occasione la sig.a __________ non era presente", teste
__________).
Avendo
l'istante contestato in causa (udienza 26.4.2001 p. 2) di aver ricevuto la
lettera non raccomandata 30 giugno 2000 (doc. 3), con cui la convenuta la
diffidava a non voler partire per le vacanze, e non avendo quest'ultima portato
alcuna prova circa l'avvenuta ricezione di quella missiva, si può in definitiva
ritenere che l'istante ne è venuta a conoscenza -come correttamente ritenuto
dal Pretore- unicamente a far tempo dal 5 luglio (cfr. doc. D).
Ora, la
questione di diritto a sapere se una revoca dell'autorizzazione ad effettuare
le vacanze significata a un dipendente 18 giorni prima della prevista partenza
sia o meno tempestiva ai sensi della giurisprudenza evocata al considerando
precedente, può in concreto rimanere indecisa, ritenuto che in ogni caso la
convenuta non ha assolutamente provato né l'eccezionalità della situazione
contingente, né l'esistenza di un interesse attuale della ditta degno di
protezione, tanto meno urgente o imprevisto, prevalente a quello dell'istante,
tale da imporre il rinvio delle vacanze di quest'ultima: a parte il generico
interesse della datrice di lavoro di disporre di tutto il suo personale durante
il periodo dell'alta stagione, essa non ha in effetti addotto alcun'altra
ragione particolare a sostegno della misura; oltretutto, della trentina di
dipendenti di cui disponeva il centro giardinaggio e l'esercizio pubblico da
lei gestiti (teste __________), l'unica dipendente ad essere assente in quel
periodo sarebbe stata proprio l'istante (teste __________), ciò che avrebbe
comportato alla convenuta inconvenienti tutto sommato ridotti, tanto più che,
date le sue mansioni non specialistiche, la sua presenza nemmeno era
indispensabile e la sua temporanea sostituzione (che era stata in un primo
tempo prospettata dalla gerente, cfr. teste __________) non appariva
problematica; d'altro canto, i motivi addotti dall'istante (doc. D) per
giustificare la sua partenza apparivano del tutto legittimi, visto e
considerato che, oltre alla circostanza che le vacanze erano state concordate
da lungo tempo, essa aveva evidenziato il fatto che il marito aveva pure fatto
in modo, già da aprile, di effettuare le sue vacanze in quel periodo
(circostanza puntualmente provata dal doc. F) e, ancorché sulla tematica non
siano state esperite prove, aveva infine accennato alle precarie condizioni di
salute della madre.
- Ammesso
con ciò il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell'istante,
si tratta ora di esaminare quali siano le conseguenze pecuniarie per la
convenuta.
A questo
proposito, vale la pena di ricordare che in base al principio "ne eat
iudex ultra petita partium" di cui all'art. 86 CPC il giudice,
confrontato con più posizioni risarcitorie fondanti il credito richiesto, non è
vincolato all'ammontare di ogni singola posizione: tale principio vale in
effetti unicamente per il totale dell'importo reclamato in causa, così che in
definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla
parte di più in una singola posizione e di meno in un'altra (SJ 1994 p.
94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA,
13 febbraio 1995 in re P./O. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG).
9.1 Giusta
l'art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa
grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata del contratto.
Nel caso
concreto, ritenuto che il rapporto di lavoro è stato disdetto nel corso del
secondo anno lavorativo, il termine di disdetta che la convenuta avrebbe dovuto
ossequiare in base al contratto (doc. 1) era pacificamente di un mese. Per
determinare da quando il termine in questione abbia iniziato a decorrere,
occorre tuttavia preliminarmente stabilire quando la disdetta, atto giuridico
formatore soggetto a ricezione, sia in concreto da considerare come validamente
intimata all'istante: ora, ritenuto che nell'occasione la convenuta sapeva
dell'assenza per vacanze dell'istante e che è usuale che durante le vacanze il
lavoratore si assenti dal proprio domicilio -oltretutto nulla nel caso concreto
faceva ipotizzare il contrario, vista in particolare la prevista lunga assenza
e la pattuizione del fermo-posta (cfr. doc. I)- si può senz'altro ritenere, con
il conforto della giurisprudenza del Tribunale federale (SARB 2000 p.
1036; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté,
Losanna 2001, n. 1.10 ad art. 335 CO; Staehelin, op. cit., N. 14 ad art.
335 CO; JAR 1992 p. 214, 2000 p. 217), che l'istante ne è in definitiva
venuta a conoscenza solo al suo ritorno, il 14 agosto (doc. I), così che il
termine di disdetta mensile, che iniziava a decorrere da quel giorno, giungeva
a scadenza il 30 settembre (art. 335c cpv. 1 CO).
Ciò
posto, ritenuto che l'istante è stata remunerata dalla convenuta unicamente
fino al 23 luglio, oltre al pagamento di 22.2 giorni di vacanza, a quel momento
non ancora effettuati (effettuati però in seguito), il conteggio finale (doc.
2), del seguente tenore
stipendio
dall'1 al 23 luglio: fr. 2'146.60
13sima di
luglio fr. 89.40
vacanze
non effettuate fr. 2'071.90
./. pasti fr.
122.60
totale fr.
4'185.30
deve
essere così corretto:
stipendio
luglio, agosto e settembre: fr. 8'400. --
13sima
per i 3 mesi (50%, art. 12 CCNL) fr. 350. --
./. pasti
per i 3 mesi (a fr. 160.- mensili) fr. 480. --
totale fr.
8'270. --
con un
saldo a favore dell'istante di fr. 4'084.70 (fr. 8'270.- ./. fr. 4'185.30).
9.2 L'art.
337c cpv. 3 CO prevede che il giudice può obbligare il datore di lavoro a
versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero
apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze, ma che non può superare
l'equivalente del salario di sei mensilità. Questa indennità ha carattere
punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico della parte che disdice il
contratto senza causa grave; essa non rappresenta né un risarcimento danni, né
una riparazione morale (Rehbinder, op. cit., N. 8 ad art. 337c CO; Brühwiler,
op. cit., N. 10 ad art. 337c CO). La sua determinazione da parte del giudice dipende
da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità
della lesione della personalità della parte colpita dalla disdetta (a
dipendenza della sua età e della situazione economica, della durata del
rapporto di lavoro), concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op.
cit., N. 9 ad art. 337c CO).
Tenuto
conto dei principi appena esposti, ed in particolare dell'ancor giovane età
dell'istante (nata nel 1959, cfr. doc. A e 1), ciò che facilita le sue
possibilità di trovare lavoro altrove, della breve durata del rapporto di
lavoro, di poco superiore a un anno, e soprattutto delle particolari
circostanze che hanno portato alla disdetta, ritenuto in particolare che
l'istante avrebbe certo potuto comportarsi in maniera maggiormente conciliante
con la convenuta, questa Camera ritiene tutto sommato equo riconoscere a suo
favore un'indennità pari ad un salario mensile lordo, ovvero fr. 2'800.-.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso che l'istanza è
ammessa limitatamente a fr. 6'884.70 oltre agli interessi, che per quanto
riguarda le pretese ex art. 337c cpv. 1 CO decorreranno dalla data del
ricevimento della disdetta, ritenuto che per l'indennità giusta il cpv. 3 della
medesima norma farà invece stato la data della sentenza d'appello, costitutiva
del diritto (per tante: IICCA 2 marzo 1993 in re R./C. SA, 7 novembre
1994 in re F./A. SA, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T./K.
SA).
Non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv.
1 lett. e CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 febbraio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 febbraio 2002 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
- L'istanza 17 gennaio 2001 di __________ è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la società __________, è condannata a versare a __________, fr.
6'884.70 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2000 su fr. 4'084.70 e dalla data
della sentenza d'appello su fr. 2'800.-.
- Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
La
convenuta rifonderà all'istante fr. 300.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né tasse, né
spese per la procedura d'appello.
L'appellata
rifonderà all'appellante fr. 150.- per parti di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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