AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.58
Data decisione, Autorità:
18.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00058
Lugano
18 luglio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. CL.2001.60 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con istanza 11 giugno 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'700.-- oltre interessi a
liquidazione di un rapporto di lavoro;
domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Segretario assessore della Pretura del
distretto di Lugano con decisione 22 febbraio 2002;
appellante
l'istante con allegato 7 marzo 2002 con cui postula, in riforma del giudizio
impugnato, l'accoglimento parziale dell'istanza, ossia limitatamente a fr.
10'378.40, oltre accessori;
lette le osservazioni all'appello con cui la convenuta ne chiede la
reiezione;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- L'istante è stata alle dipendenze della convenuta presso l'__________
a partire dal 1° giugno 1999, svolgendo al 50% servizio infermieristico nel
turno di notte e al 50% come cassiera del __________; il salario mensile lordo
era di fr. 4'500.--. Il 1° marzo 2000 il __________ è stato soppresso; di
conseguenza all'istante -infermiera diplomata- è stato proposto di svolgere al
100 % servizio infermieristico diurno, offerta da lei accolta. Ritenendo di
meritare una retribuzione superiore a seconda delle maggiori responsabilità
assunte, essa ha poi chiesto formalmente alla datrice di lavoro -in particolare
con scritto 17 maggio 2000- di godere di un contratto nuovo, senza però
ottenere il consenso della controparte, così che il suo salario ha continuato a
essere quello iniziale.
Il 27 luglio 2000
l'istante è stata vittima di un incidente della circolazione che ne ha ridotto
la capacità di guadagno: dapprima del 100% e dal 21 agosto 2000 del 50% (doc.
1: certificato medico dott. ); quello stesso giorno tuttavia essa ha
dovuto recarsi, per altra causa medico-sanitaria, presso il Pronto soccorso
dell' di __________. Con scritto 26 agosto 2000 -inviato il 28 agosto
e pervenutole il giorno successivo- essa è stata licenziata in tronco per non
essersi presentata sul posto di lavoro il giorno 21 agosto, poiché ritenuta
abile al 50%, almeno sulla base delle attestazioni mediche allora in possesso
della datrice di lavoro (doc. G). E' però del 25 agosto, inviato alla convenuta
il 28 successivo, il certificato medico dello psichiatra dott. __________, in
base al quale l'istante veniva dichiarata inabile al lavoro in misura totale
dal 21 agosto per tempo indeterminato (doc. 2). Preso atto di questa
documentazione, la convenuta ha poi versato all'istante il salario dovutole
fino a fine anno, compresa la tredicesima mensilità.
-
Con l'istanza in esame la lavoratrice ha chiesto, a liquidazione dei
rapporti di dare-avere con la datrice di lavoro, il pagamento di fr. 900.--
come differenza non pagata sul salario di novembre, fr. 5'000.-- (pari a uno
stipendio mensile rivalutato) a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO e
fr. 4'800.-- quale differenza fra lo stipendio percepito dal 1°marzo 2000
(ossia dal mutamento di funzione) fino alla fine del periodo d'impiego, ossia
fino alla fine del 2000 (compresa la tredicesima mensilità), e un nuovo
stipendio base lordo di fr. 5'000.--.
-
Il Segretario assessore ha respinto tutte le domande dell'istante,
ritenendo anzitutto che il preteso adeguamento salariale non ha nessuna base di
legge poiché si fonda unicamente sul confronto con il salario di altri
dipendenti, ma non su pattuizioni individuali o collettive che la debitrice
avrebbe disatteso; inoltre, avendo la convenuta retribuito l'istante fino alla
fine del contratto, non considera dovuta l'indennità penale richiesta, tenuto
conto anche del comportamento della prima, non del tutto estranea al suo
licenziamento. Da ultimo, ritiene non dovuta la differenza sul salario di
novembre per motivi diversi di cui si dirà nel seguito.
-
Con l'appello __________ censura la decisione pretorile
relativamente a tutte le poste del credito, deducendo tuttavia dal totale
iniziale l'importo di fr. 321.60, effettivamente versati dalla controparte in
aggiunta al salario di dicembre 2000. Delle motivazioni dell'appello e -se del caso-
delle osservazioni al medesimo si dirà in relazione alle singole posizioni del
credito.
-
Se un lavoratore è licenziato immediatamente senza una causa grave
ha diritto anzitutto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata del contratto (art. 337c cpv. 1 CO); inoltre, egli può chiedere
un'indennità che il giudice stabilisce secondo il suo libero apprezzamento e
tenuto conto di tutte le circostanze (idem, cpv. 3). La norma indica che il
giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore tale
indennità che non può superare l'equivalente del salario di sei mesi. Questa
indennità vuol avere carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico
della parte che disdice il contratto senza causa grave; essa non rappresenta né
un risarcimento danni, né una riparazione morale (Rehbinder, Comm. di Berna, 1992, art. 337c CO, N. 8,
rispettivamente art. 336a, N. 1). La sua determinazione da parte del giudice
dipende da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro,
gravità della lesione della personalità di chi è colpito dalla disdetta,
concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder,
op. cit., art. 337c CO, N. 9). Contrariamente alla lettera della norma (che usa
la forma potestativa) parte della dottrina e della giurisprudenza ne nega
l'apparente carattere facoltativo (DTF 116 II 300 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8),
mentre altri sostengono la facoltà del giudice di prescindere da quella
attribuzione (Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337c CO, N. 10 b; BlZR 2000,
pag. 309, N. 114).
-
Nel caso concreto, fuori discussione che si sia trattato di
risoluzione immediata del contratto di lavoro (art. 337 CO) a dipendenza del
chiaro testo della lettera di disdetta (doc. G) (al proposito cfr. II CCA
16 dicembre 1998 in re F. c/ F.; CCC 19 gennaio 2000 in re P. c/ Y.),
manca una decisione, oltre che sul riconoscimento dell'indennità litigiosa,
sulla presenza di motivi gravi, tali da giustificare l'atteggiamento della
datrice di lavoro. Infatti, il primo giudice, dovendosi esprimere solo
sull'indennità, ha però omesso tale necessaria verifica, limitandosi alla
constatazione che il pagamento del salario fino alla fine del 2000
corrispondeva alle pattuizioni fra le parti. Ciò che ha indotto l'appellante a
rilevare che quel pagamento è sì avvenuto, ma per il motivo che la datrice di
lavoro ha avvertito di doversi conformare al diritto della controparte previsto
dall'art. 337c cpv. 1 CO. E così infatti è stato, al proposito bastando quanto
risulta dalla deposizione di __________, direttore dell'albergo, che ammette
-dopo aver inviato la disdetta in tronco- di aver disposto il pagamento del
salario per la durata ordinaria del contratto, ovvero dopo aver ricevuto il
certificato medico del dott. __________ dal quale emergeva l'impedimento al
lavoro senza colpa del lavoratore (art. 337 cpv. 3 CO) già a partire dal lunedì
21 agosto (doc. 2). Ciò che configura una situazione in cui l'istante poteva
ritenersi in buona fede legittimata ad astenersi dal lavoro (cui comunque
sarebbe stata astretta solo nella misura limitata del 50%), così che veniva a
mancare il diritto della datrice di lavoro alla disdetta immediata, al di là di
ogni considerazione sulla necessità o meno di sollecitare la controparte a
presentarsi sul lavoro (Rehbinder,
op. cit., art. 337 CO, N. 6).
Ne consegue il
diritto della lavoratrice di postulare il pagamento dell'indennità prevista
dall'art. 337c cpv. 3 CO. Al proposito dev'essere anzitutto osservato che le
motivazioni assunte dal primo giudice per non ammettere questa posta del
credito non possono essere condivise; in particolare non risultano
sufficientemente provate -a carico della lavoratrice- le pretese lamentele
presso clientela dell'albergo che avrebbero messo in cattiva luce la datrice di
lavoro, affermate come semplici relata refero dai testi __________ e
__________; né lo stesso motivo appare determinante per la disdetta, dal
momento che non ne è fatta menzione alcuna nella relativa comunicazione (doc.
G). E nemmeno sono state accertate ripetute (mehrmalige) sollecitazioni
orali e scritte da parte del dott. __________, evocate nello stesso documento:
lo stesso medico ha infatti deposto di aver inviato alla lavoratrice unicamente
lo scritto 21 agosto 2000 (11.30), quando era ancora convinto della piena
validità del proprio certificato medico relativo all'incidente di luglio (doc.
1). D'altra parte, dev'essere rilevato che la convenuta, resa attenta nella
persona del direttore dell'albergo sul verosimile nuovo totale impedimento al
lavoro dell'istante già nel pomeriggio del 21 agosto (teste __________), ha poi
saputo direttamente (telefonicamente) dal dott. , il giorno 25
seguente che la stessa era in cura da lui: notizia che ragionevolmente non si
giustifica se non proprio per informare l' sull'assenza di __________
per motivi medici (teste __________). Ciò che basta per concludere che la
convenuta era sufficientemente informata su quella circostanza, così da non
ritenere ingiustificata l'assenza dal lavoro della dipendente il 21 agosto e da
indurla a non rescindere il contratto con effetto immediato, come invece ha
fatto per poi dover parzialmente correggere il tiro nel giro di pochi giorni.
E' vero che l'istante, di propria iniziativa avrebbe potuto prendere contatto
con la controparte per informarla direttamente, preannunciando il certificato
medico, ma sta il fatto che in simili circostanze il lavoratore si affida
volentieri e in buona fede all'attività del medico curante. Il comportamento
della convenuta appare così eufemisticamente disinvolto nei confronti
della lavoratrice alla quale non aveva nessun serio rimprovero da formulare,
tanto meno tale da giustificare lo scioglimento immediato del contratto. Sono
pertanto dati i presupposti -in riforma del giudizio impugnato -per ammettere
il pagamento di un'indennità pari a un mese di stipendio, sulla base del
contratto in vigore al momento della disdetta. E ciò senza necessità di ritenere
né la mancata considerazione delle legittime pretese derivanti dal rapporto
di lavoro che la dipendente faceva valere sin dal mese di marzo 2000, né le
pretese peggiorate condizioni di lavoro (appello, pag. 12) che nulla hanno a
che vedere con il suo licenziamento.
-
Il segretario assessore ha negato all'istante la possibilità di
adeguamento retroattivo del salario alle parziali nuove funzioni assunte dalla
lavoratrice il mese di marzo 2000. Al proposito essa non fonda la propria
pretesa su nessuna norma di legge, né su nessun accordo individuale o
collettivo, reputando determinante il fatto che, a fronte della propria
richiesta di aumento/ adeguamento salariale, controparte abbia lasciato
tacitamente proseguire il rapporto di lavoro con la nuova funzione (appello,
pag. 8), ciò che equivarrebbe ad ammissione dell'obbligo di adeguamento.
Sennonché -diversamente da quanto allegato- la convenuta ha espresso il suo
totale, esplicito dissenso a qualsiasi adeguamento (…ich möchte Ihnen
mitteilen, dass ich nicht gewillt bin, das jetzige Anstellungsverhältnis
vertraglich in irgendwelcher Form abzuändern: doc. E). Stando così le cose,
ossia a fronte della validità delle precedenti condizioni di lavoro, stabilite
individualmente fra le parti e non dimostrate come contrarie a disposizioni
d'altra natura (CCL, CN), l'unica possibilità offerta dalla legge alla
lavoratrice sarebbe stata quella dell'impugnazione parziale del contratto, in
quanto concernente il solo aspetto retributivo (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 320 CO, N. 43).
Sennonché tale possibilità è data unicamente nei casi di errore, o di dolo o di
timore (art. 24 segg. CO), rispettivamente in caso di lesione (art. 21 CO) (Rehbinder, op. cit., art. 320 CO,
N. 30 e segg.), ossia di fattispecie di cui l'istante non si prevale. Ne
consegue che su questo punto l'appello non può essere accolto.
-
Per quanto attiene all'ultima posta controversa, l'appellante
lamenta -come aveva già fatto in prima sede (contestata dalla controparte)- il
pagamento del salario di novembre 2000 soltanto nella misura di 4/5. Orbene, a
prescindere dalla motivazione del primo giudice, invero di non facile lettura,
la conclusione cui questi è giunto appare del tutto corretta. Infatti, un
attento esame dei conteggi 18 dicembre 2000, concernenti rispettivamente le
mensilità di novembre (doc. 3) e di dicembre (doc. 4), permette di affermare:
che per il salario controverso è stato calcolato sulla base della retribuzione
lorda di fr. 4'500.--, pari al 100% del dovuto; che le deduzioni operate su
questa somma sono state quelle usuali di legge per un totale di fr. 1'026.85;
che pertanto il salario netto dovuto all'istante era correttamente pari a fr.
3'473.15. Di questa somma, come peraltro ammesso, fr. 321.60 sono stati versati
in aggiunta alla dodicesima e alla tredicesima mensilità (doc. 4), mentre
l'esatta differenza, ossia fr. 3'151.55, è stata accreditata separatamente come
salario di novembre (doc. 3). La lavoratrice, per il mese litigioso, è pertanto
stata retribuita a norma di contratto.
-
Subordinatamente la ricorrente invoca l'applicazione dell'art.
322 lett. b CPC, in connessione con il principio inquisitorio che regge le
procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro, al fine di poter
assumere in questa sede le prove da lei proposte e negate dal primo giudice.
Sennonché, a prescindere dalla mancata formale domanda d'appello in tal senso,
non si reputa che siano date le premesse per assumere prove oltre quelle della
prima sede. Infatti, mentre la posta riguardante l'indennità ex art. 337c cpv.
3 CO viene qui ammessa senza la necessità di ulteriori atti istruttori, il
preteso adeguamento salariale non viene concesso per motivi inerenti al diritto
e quindi indifferenti ai dettagli della fattispecie che possono emergere dalle
testimonianze indicate, vertenti rispettivamente sul preteso consenso della
convenuta all'adeguamento salariale e sulle mansioni svolte dall'appellante
prima e dopo il 1° marzo 2000 (appello, pag. 9 e 10).
-
Il parziale
accoglimento dell'appello e la susseguente riforma della sentenza impugnata
comportano la compensazione delle ripetibili di entrambe le sedi a dipendenza
della minima differenza fra il rispettivo grado di soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 148 e 417 CPC,
pronuncia:
I. L'appello 7 marzo 2002 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 22 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano è così riformata:
- L'istanza 11 giugno 2001 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a versare a __________ l'importo di fr.
4'500.--.
- Non si prelevano spese né tassa di
giustizia. Le ripetibili sono compensate.
II.
Non si prelevano spese né tassa di
giustizia, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano
sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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