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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.6
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00006
Lugano
11 gennaio 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
DI.2001.00227 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con
istanza 4 dicembre 2001 da
tutti rappr. dalla __________
contro
che il Pretore ha accolto, con decreto 17 dicembre
2001, ordinando lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento al primo
piano sito nello stabile __________ in via __________ a __________, di
proprietà degli istanti;
ed ora sul reclamo (recte: appello) 30 dicembre 2001
del convenuto __________;
Considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 17 dicembre 2001 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione
tra le parti era stato validamente disdetto in base all’art. 257d CO (mora del
conduttore) per il 30 novembre 2001, ha accolto l’istanza 4 dicembre 2001 degli
istanti, formanti la comunione ereditaria fu __________, ed ha ordinato lo
sfratto dei convenuti coniugi __________ dall’ente locato;
che con
scritto 30 dicembre 2001 il convenuto __________ ha inoltrato reclamo (recte:
appello) contro la decisone pretorile, da un lato rievocando le circostanze che
a suo tempo gli avevano impedito di pagare le pigioni e dall'altro auspicando
il differimento dello sfratto fino al 1° febbraio 2002, data per la quale
verosimilmente avrebbe trovato una nuova sistemazione;
che
l'appello in questione, a prescindere dalla sua manifesta irricevibilità in
ordine siccome fondato su circostanze fattuali esposte per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC), non poteva in ogni caso essere
accolto nemmeno nel merito;
che in
effetti l'appellante non ha assolutamente spiegato per quale motivo il giudizio
con cui il Pretore aveva decretato lo sfratto sarebbe errato, avendo egli anzi
confermato di essersi trovato in mora nel pagamento delle pigioni, mentre il
differimento dell'esecuzione dello sfratto, da lui concretamente postulato, non
è previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 9 ad art. 508);
che lo
scritto in questione può così essere evaso già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla
controparte per le osservazioni;
che,
stante la particolarità del caso, non si prelevano né tasse di giustizia né
spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia
-
Il reclamo (recte: appello) 30 dicembre 2001 di __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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