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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.71
Data decisione, Autorità: 20.12.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.71
Lugano 20 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. AC.2001.00002 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 15/18 ottobre 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto l’accertamento della sua proprietà sugli oggetti rubricati sotto i numeri da 1 a 36,38 a 42, 44 a 56, 58 a 66, 68 a 71, 73 a 133, 135 a 145 e 147 a 182, dell’inventario per diritto di ritenzione 29 maggio 2001 dell’UEF del Distretto di Leventina (verbale n. 2/2001), quindi la loro estromissione dal verbale e la messa a disposizione della __________;
domanda avversata dal convenuto con risposta 30/31 ottobre 2001 e che il Pretore ha respinto con decisione 12 marzo 2002.
Appellante l'attrice, la quale con atto di appello 25 marzo 2002 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
mentre con osservazioni 18 aprile 2002 l’attrice postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Il 31 gennaio 2001 la __________ ha dato regolare disdetta della locazione del ristorante con effetto al 31 luglio 2001.
A seguito del mancato pagamento delle locazioni scadute da ottobre 2000 a luglio 2001, pari a fr. 57'100.--, __________ ha fatto spiccare nei confronti della __________ il precetto esecutivo 18 giugno 2001 (doc. I) e in qualità di locatore ha esercitato il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 268 CO, dando luogo all’erezione dell’inventario 29 maggio 2001 (doc. M). In occasione dell’inventario la __________ ha rivendicato la proprietà degli oggetti rubricati sotto i numeri da 1 a 36, da 38 a 42, da 44 a 56, da 58 a 66, da 68 a 71, da 73 a 133, da 135 a 145 e da 147 a 182. A seguito del mantenimento della pretesa di ritenzione da parte di __________ e alla sua domanda di esecuzione, l’UEF di Leventina ha assegnato il 9 ottobre 2001 alla __________ un termine di 20 giorni per inoltrare l’azione di contestazione del diritto di ritenzione.
Con petizione 15/18 ottobre 2001 alla Pretura di Leventina la __________ ha chiesto l’accertamento della sua proprietà sui citati oggetti dell’inventario, quindi la loro estromissione dal verbale relativo al diritto di ritenzione di __________ e la loro messa a sua disposizione. L'attrice ha sostenuto la propria richiesta indicando di essere la legittima proprietaria dei beni in base al contratto di compravendita 4 settembre 2000. Con la risposta 30/31 ottobre 2001 __________ ha per parte sua chiesto la reiezione della domanda adducendo che la citata compravendita non è efficace nei suoi confronti in virtù dell’art. 717 cpv. 1 CCS in quanto rappresenterebbe un caso di passaggio di proprietà mobiliare senza consegna del bene nell’intenzione di pregiudicare un terzo o eludere le disposizioni relative al pegno manuale. Egli ha segnatamente sostenuto che l’acquirente non poteva non rendersi conto di arrecargli un danno.
Con decisione 12 marzo 2002 il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che l’acquirente __________ fosse al corrente sia dell’indebitamento della venditrice __________ sia del diritto di ritenzione del locatore del ristorante signor __________, essendo attiva nel ramo fiduciario e finanziario. Il Pretore ha quindi ritenuto non opponibile a terzi, e meglio a __________, la vendita in oggetto ai sensi dell’art. 717 cpv. 1 CCS.
Con le osservazioni 18 aprile 2002 l’appellato postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, confermando che si tratta di un caso di vendita a lui non opponibile.
Secondo l’art. 714 cpv. 1 CC per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente, mentre l’art. 924 CC stabilisce che il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale rapporto giuridico: ad esempio locazione, prestito, usufrutto, deposito, riserva di proprietà (DTF 53 II 378). Tuttavia giusta l’art. 717 cpv. 1 CC quando in forza di uno speciale rapporto giuridico la cosa sia rimasta presso l’alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte a terzi, se fu fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. Per l’art. 717 cpv. 2 CC il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. Relativamente alla costituzione del pegno manuale l’art. 884 cpv. 3 CC stabilisce che il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere: di conseguenza non è possibile la costituzione di un pegno attraverso un costituto possessorio (DTF 55 II 298), vale a dire lasciando il bene al debitore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che si configura senza dubbio un caso di elusione delle disposizioni relative al pegno manuale ai sensi dell’art. 717 cpv. 1 CC allorquando in base ad un contratto di locazione a tempo determinato i beni vengono lasciati al venditore ed al contempo viene concordato che il venditore alla fine del periodo di locazione può riottenerli pagando il prezzo di vendita, siffatto negozio giuridico avendo indubbiamente lo stesso effetto economico di un mutuo con interessi a tempo determinato con, a garanzia, la costituzione in pegno dei beni in questione, e la sola differenza che gli stessi rimangono in possesso del venditore (DTF 78 II 212 e seg., c. 4d; cfr. STEINAUER, Les droits réels, Tome II, Berna 1990, n. 2025).
La proprietà dell’inventario così acquisita dalla __________ non può essere opposta al locatore __________.
La sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto con la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado a carico dell'appellante, interamente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 25 marzo 2002 della __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 550.--
spese fr. 50.--
Totale fr. 600.--
già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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