AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.81
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.81
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
Segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00176 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 11 ottobre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 87'376.20 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 marzo 2002 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 12 aprile 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 27 maggio 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 4 settembre 1997 __________ ha concluso con la __________ un contratto d'assicurazione contro gli infortuni per aziende agricole, con cui quest'ultima si obbligava tra l'altro a pagargli, in caso d'incapacità al lavoro entro 5 anni dall'infortunio, un'indennità giornaliera di fr. 150.--, aumentata a fr. 200.-- dopo un termine d'attesa di 60 giorni, nonché, in caso di degenza ospedaliera, una diaria di fr. 50.-- (doc. A). La polizza in questione sostituiva precedenti contratti tra le medesime parti, il primo dei quali risaliva all'inizio degli anni Settanta.
B. Con scritto 8 marzo 1999 (doc. B) l'assicurato ha annunciato alla compagnia d'assicurazione di essere stato vittima, il 3 dicembre 1998, di un infortunio. Egli ha in particolare asserito di essere scivolato su di una lastra di ghiaccio, scendendo le scale dell'abitazione dei suoi genitori, e di essersi in quell'occasione strappato i legamenti del ginocchio sinistro.
Il 26 marzo 1999, senza aver ottenuto un preventivo consenso dalla compagnia d'assicurazioni, egli si è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 87'376.20 oltre interessi, corrispondenti alle indennità giornaliere e alle diarie ospedaliere a suo dire dovutegli a seguito dell'infortunio subito: egli, a quel momento già inabile al lavoro per malattia fino al 1° marzo 1999, in conseguenza dell'infortunio lo sarebbe pure stato al 50% dal 2 al 24 marzo 1999, al 100% dal 25 marzo al 31 maggio 1999, al 66 2/3% dal 1° giugno al 31 dicembre 1999 ed al 50% a far tempo dal 1° gennaio 2000 (ritenuto che in quest'ultimo caso, tenuto conto del limite di 730 giorni previsto dall'art. 12 CGA, la pretesa è stata limitata a soli 425 giorni); dal 25 marzo al 2 aprile 1999 egli sarebbe stato inoltre degente in clinica per l'intervento chirurgico.
D. La convenuta si è opposta alla petizione, negando innanzitutto l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento del 3 dicembre 1998 e l'intervento chirurgico eseguito, che, a suo dire, sarebbe in realtà riconducibile ad un precedente infortunio risalente ad oltre 5 anni prima, e sostenendo che già per questo motivo ogni pretesa della controparte era da ritenersi prescritta. Essa ha inoltre contestato il grado di inabilità lavorativa indicata dell'attore, rimproverando infine a quest'ultimo di averle annunciato tardivamente l'infortunio in questione.
E. Il Pretore con la sentenza qui impugnata ha accolto la petizione.
Il giudice di prime cure, dopo aver confermato l'esattezza delle percentuali d'incapacità lavorativa addotte dall'attore e ritenuto ininfluente il ritardo nella notifica dell'infortunio da parte di quest'ultimo, ha esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, concludendo per la sua infondatezza: quand'anche si ammettesse che l'invalidità dell'attore dovesse essere in relazione di causalità adeguata con altri infortuni precedenti, come effetto ritardato degli stessi, essa costituiva in effetti un nuovo danno, distinto e imprevedibile, in seguito al quale iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Il primo giudice ha pure escluso che l'incapacità lavorativa dell'attore non fosse in relazione di causalità adeguata con l'infortunio in discussione: considerato che la ricostruzione del legamento prospettata nel 1991 non era stata effettuata prima dell'infortunio qui in esame e che nei 7 anni successivi l'attore aveva regolarmente praticato due attività sportive, di cui una a livello competitivo, ben si poteva ritenere che l'intervento chirurgico effettuato il 26 marzo 1999, pur avendo avuto quale oggetto la ricostruzione legamentare già ipotizzata nel 1991, era stato reso necessario soltanto con il verificarsi dell'evento infortunistico del 3 dicembre 1998.
F. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che l'intervento chirurgico eseguito nel marzo 1999 non era la conseguenza dell'evento del 3 dicembre 1998, bensì di un precedente infortunio verificatosi nel 1977, di modo che le indennità giornaliere e le diarie richieste dall'attore, in quanto si riferivano a un infortunio che risaliva ad oltre 5 anni prima, erano da ritenersi prescritte in base all'art. 12 CGA. Il primo giudice non avrebbe inoltre sanzionato correttamente il ritardo con cui l'attore aveva provveduto a notificarle l'infortunio. Pure contestata era infine l'esistenza del danno attribuito dal Pretore, riferito in parte anche a pretese non ancora esigibili.
G. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto:
a) In primo luogo, all'incirca nel 1977, egli cadde da una motocicletta guidata da un amico, subendo un trauma al ginocchio (cfr. teste __________). In quell'occasione, stando ai dati della sua anamnesi (cfr. doc. 8), egli sarebbe stato visitato all'Ospedale __________, ove gli sarebbe stata diagnosticata una distorsione del ginocchio; i problemi di riabilitazione riscontrati in seguito (cfr. ancora il doc. 8) e in particolare l'instabilità che ne è derivata hanno indotto qualche anno dopo lo specialista dr. __________ a ritenere che già a quel momento vi fossero dei segni per una rottura del legamento crociato sinistro (doc. 4). Quanto alle conseguenze di quell'infortunio, le stesse vennero con tutta probabilità assunte dalla convenuta.
b) Nel gennaio 1991, mentre svolgeva le normali funzioni nella sua azienda agricola, l'attore sentì una forte fitta al ginocchio sinistro (doc. 9). A quel momento il dr. __________ ha diagnosticato una vecchia rottura del legamento crociato posteriore -risalente dunque all'infortunio del 1977- con uno strappo osteo-ligamentare posteriore (doc. 8, cfr. doc. 10 e documentazione richiamata dal dr. __________). Nel marzo 1991 l'attore è stato quindi sottoposto a un intervento di artroscopia diagnostica e meniscectomia, che ha per altro confermato la precedente diagnosi (doc. 11). Le conseguenze di quell'intervento sono state assunte dalla convenuta, ritenuto che in base all'art. 4c CGA le lacerazioni del menisco costituivano una lesione corporale parificabile ad un infortunio.
c) A seguito dell'infortunio avvenuto il 3 dicembre 1998 all'attore è stata diagnosticata dal suo medico curante dr. __________ una distorsione del ginocchio con lesione del legamento crociato posteriore (doc. C; nella cartella clinica, oggetto di formale richiamo, il medico ha indicato in data 4 dicembre 1998 che l'attore, cadendo dalle scale, avrebbe subito una "storta"). Il dr. __________, cui il paziente è stato in seguito inviato, ha confermato il 27 gennaio 1999 la persistenza dell'importantissima instabilità posteriore a seguito della lesione del legamento crociato posteriore già verificata a suo tempo artroscopicamente, con un'incipiente artrosi mediale (doc. N; cfr. pure il doc. 4, in cui lo specialista conferma la diagnosi di rottura del legamento crociato posteriore, non escludendo che l'attore -il quale in effetti a quel momento non gli aveva ancora annunciato l'evento del 3 dicembre 1998- potesse aver avuto un'ulteriore distorsione o cedimento). Da qui l'opportunità (visita 27 gennaio 1999, doc. N) di eseguire l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento -poi effettuato- tecnicamente definito di plastica artroscopica del legamento crociato posteriore sinistro (cfr. doc. D).
Come già accennato, l'attore a quel momento, secondo i medici, presentava una distorsione del ginocchio e una rottura del legamento crociato posteriore con un'incipiente artrosi mediale.
2.1 È innanzitutto pacifico che l'artrosi -trattandosi per definizione di un'affezione cronica degenerativa di una cartilagine articolare, cioè di un fenomeno che si sviluppa in definitiva solo con il passare del tempo- non poteva assolutamente dipendere dall'infortunio del 3 dicembre 1998.
2.2 Il dr. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha stabilito che la rottura del legamento crociato posteriore risaliva a un "vecchio" infortunio (doc. 5, 8 e 11), segnatamente a quello del 1977, escludendo di fatto che essa potesse essere la conseguenza dell'infortunio del 3 dicembre 1998. Irrilevante è invece il fatto che il dr. __________ abbia dichiarato in sede testimoniale che la lesione da lui riscontrata fosse in relazione con l'evento descritto dal paziente (verbale p. 10): egli, innanzitutto, è un medico generalista, con minori conoscenze specialistiche rispetto al dr. __________, per cui i suoi accertamenti vanno già per questo motivo relativizzati; il dr. __________ non era inoltre a conoscenza dei precedenti referti allestiti dal dr. __________ relativi al ginocchio sinistro (nel certificato doc. C egli ha in effetti risposto negativamente alla domanda su eventuali malattie estranee all'infortunio, infermità o esiti di infortuni precedenti); oltretutto la sua testimonianza non risulta del tutto attendibile, nella misura in cui aveva dichiarato che l'attore prima di allora non si era mai rivolto a lui per disturbi al ginocchio sinistro (verbale p. 10), quando invece la cartella clinica da lui stesso allestita indicava che già il 23 luglio 1998 l'attore si era lamentato per un cassetto anteriore di quel medesimo ginocchio (cfr. doc. richiamata dal dr. __________); in ogni caso, se il legamento crociato posteriore era già rotto nel 1991 -come risulta chiaramente dal doc. 11 e dai pareri dei dr. __________ (doc. 8) e __________ (doc. richiamata)- e non è stato in seguito ricostruito, si ritiene di poterne ragionevolmente dedurre che esso non poteva essersi rotto una seconda volta a seguito dell'infortunio del 3 dicembre 1998.
In tali circostanze, essendo chiaro che la lesione legamentare, mai operata, non era guarita, è dunque esclusa l'eventualità che ci si possa trovare di fronte a una ricaduta -che tecnicamente altro non è che la recidiva di una malattia considerata a suo tempo guarita e che ora impone un ulteriore trattamento medico oppure causa un'incapacità lavorativa (DTF 118 II 447 consid. 4b)- oppure all'effetto ritardato di un precedente infortunio -che tecnicamente è invece dato allorché un'affezione, apparentemente guarita, causa delle modifiche organiche, che possono essere di natura differente rispetto alla malattia originale (sentenza DTF citata).
2.3 E neppure si può ritenere che l'eventuale incapacità lavorativa, quella precedente l'operazione e quella successiva, sia dovuta alla distorsione del ginocchio.
Occorre innanzitutto premettere che una distorsione del ginocchio -che altro non è che una lesione della sua articolazione- non implica di per sé la necessità di effettuare un intervento chirurgico di plastica artroscopica del legamento crociato posteriore, operazione che invece ha lo scopo di ricostruire un legamento rotto. Essa inoltre si risolve solitamente senza che sia necessario un particolare intervento chirurgico, tanto meno quello concretamente eseguito. Oltretutto, nel caso di specie la distorsione era senz'altro guarita e comunque non era più rilevante da un punto di vista assicurativo già prima dell'operazione, tanto è vero che il dr. __________, al momento della visita del 27 gennaio 1999, aveva escluso una qualsiasi inabilità al lavoro dell'attore ("il paziente … nel frattempo continua il lavoro in misura completa", doc. N). Il fatto che in seguito, e meglio il 2 marzo 1999, il dr. __________ abbia dichiarato che l'attore era inabile al lavoro al 50% dal 2 al 25 marzo (doc. C) non modifica questo stato di fatto: a prescindere dai motivi -cui si è già accennato in precedenza- che inducono a relativizzare le sue dichiarazioni, si osserva che egli ha certificato quella parziale incapacità lavorativa in quanto l'attore, che per altro a quel momento non era più in cura da lui per i problemi al ginocchio, gli aveva semplicemente riferito di avere sempre dolori (verbale p. 10), circostanza che secondo il dr. __________, al quale l'attore aveva pure riferito di avere dei dolori al ginocchio (visita del 27 gennaio 1999, cfr. doc. N), non era invece tale da comportare una qualsiasi inabilità lavorativa; in ogni caso si osserva che il dr. __________, anche in epoca successiva, ha confermato che a quel momento l'attore era completamente abile al lavoro (doc. 4, ove egli indica un'incapacità lavorativa solo a far tempo dal 25 marzo 1999).
3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, in questo caso non si tratta di esaminare se la pretesa attorea sia prescritta, questione che in effetti non pone particolari problemi: giusta l'art. 46 cpv. 1 LCA i crediti fatti valere dall'attore, volti in sostanza all'ottenimento di indennità giornaliere rispettivamente di diarie, si prescrivono in effetti in due anni dal fatto cui è fondata l'obbligazione, termine che la dottrina e la giurisprudenza più recente fanno decorrere dal momento in cui sono date le condizioni per poter esigere il pagamento dall'assicuratore (DTF 127 III 268 consid. 2b; cfr. pure Graber, Basler Kommentar, N. 11 ad art. 46 LCA), in concreto dunque a far tempo dal 25 marzo 1999.
3.2 Più che altro si tratta invece di un problema di perenzione, visto e considerato che dal tenore delle due clausole delle CGA risulta chiaramente che dopo 5 anni dall'infortunio l'assicurato non può più pretendere dalla compagnia d'assicurazione né alcuna indennità giornaliera né alcuna diaria ospedaliera.
Nel caso di specie è evidente che l'infortunio da cui inizia a decorrere il termine quinquennale non può essere quello del 3 dicembre 1998, che in effetti -come detto- non ha causato alcuna inabilità lavorativa, bensì quello avvenuto nel 1977. Ed è altrettanto evidente che il termine è nel frattempo scaduto.
Ritenuto che a quel momento l'attore, a parte qualche problema di riabilitazione, non sapeva di fatto di aver subito la rottura del legamento posteriore del ginocchio e dunque di doversi prima o poi sottoporre ad un intervento chirurgico per la sua ricostruzione, appare però in concreto giustificato far capo all'art. 45 cpv. 3 LCA, norma secondo cui, quando il contratto o la legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine, lo stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto: in altre parole, secondo questa disposizione, allorché l'impedimento viene meno, l'assicurato o l'avente diritto non beneficia di un nuovo termine, analogo a quello non osservato, ma deve compiere l'atto omesso senza indugio (Nef, Basler Kommentar, N. 22 ad art. 45 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2001, p. 318 e seg.). Nella fattispecie l'attore avrebbe pertanto dovuto agire già nel marzo 1991, allorché è venuto a conoscenza dell'esistenza della gravità della lesione, tanto più che già a quel momento i medici avevano ventilato l'opportunità di eseguire l'intervento chirurgico di plastica legamentare (doc. 8, 10, 11 e 12; cfr. pure il certificato medico 3 luglio 1991 ritrovato nel doc. 16) -che dunque era tutt'altro che un evento imprevedibile (cfr. doc. richiamata dal dr. __________)- o al più tardi nell'ottobre 1991, allorché lo stesso attore aveva dichiarato al dr. __________ che si sarebbe senz'altro annunciato per questa operazione nel febbraio 1992 (doc. 13): sennonché egli ha in seguito rinunciato alla prevista operazione senza aver addotto motivi particolari, verosimilmente per poter continuare la sua attività di sportivo d'élite (per sua stessa ammissione, egli militava in una squadra di calcio di Prima Lega, cfr. replica p. 3). Avendo rinunciato a sottoporsi all'intervento chirurgico nonostante lo stesso già allora -come del resto al momento dell'operazione del 26 marzo 1999- fosse stato ritenuto opportuno, egli ha senz'altro perso il diritto a qualsiasi prestazione derivante da quell'infortunio, così che la petizione dev'essere respinta per intervenuta perenzione.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 12 aprile 2002 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 marzo 2002 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
La petizione 11 ottobre 2000 di __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- e le spese di fr. 320.--, con saldo da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'350.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'400.--
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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