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Numero d'incarto:
12.2003.188
Data decisione, Autorità:
03.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.188
Lugano
3 novembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2001.135
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25
settembre 2001 da
AO0
rappr. da RA0
contro
AP0
rappr. dall’ RA0
in materia di contratto di lavoro che il Segretario
assessore della Pretura, con sentenza 16 ottobre 2003, ha accolto condannando
la convenuta a versare all'istante l'importo di Fr. 8'065.35 oltre interessi al
5% dal 14 agosto 2001 e di Fr. 2'193.-- oltre interessi al 5% dalla data della
notifica della decisione.
Appellante la convenuta la quale, con appello 28
ottobre 2003, chiede l'annullamento della decisione, rispettivamente la sua
riforma nel senso di respingere l'istanza di controparte.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l'appellante chiede l'annullamento della sentenza dal Segretario assessore
poiché emanata in violazione dell'art. 74 cpv. 2 LOG dal momento che il
dibattimento finale della causa (alle quali le parti hanno rinunciato
producendo dei memoriali conclusivi scritti) è stato compiuto da un funzionario
giudiziario (il Segretario assessore __________) successivamente uscito di
carica mentre la sentenza è stata redatta dal nuovo funzionario (il Segretario
assessore ___________ rinunciato;
che,
infatti, secondo l’art. 74 cpv. 2 LOG il giudice che subentra a un altro
giudice in un processo emette egli medesimo la sentenza, ma non senza aver dato
prima la possibilità alle parti di comparire una volta dinanzi a sé; qualora il
dibattimento finale della causa abbia già avuto luogo, il nuovo giudice deve
indire un’altra discussione (Rep. 1981 pag. 198, 1988 pag. 380, 1994,
395);
che la
sanzione della violazione di un tale procedere è la nullità della sentenza
(cfr. Rep. citati);
che, non
risultando dagli atti dell'incarto alcuna nuova riconvocazione delle parti al
dibattimento finale o una loro esplicita rinuncia, la sentenza in questione va
dichiarata nulla;
che
s'impone quindi una nuova pronuncia non potendosi, in questa sede, non
conoscendo chi presiederà al nuovo dibattimento e emanerà la sentenza, già
decidere sull'istanza di ricusa formulata nei confronti del Segretario
assessore;
che la
nullità della sentenza impugnata, e quindi l'accoglimento dell'appello, può
essere decisa ai sensi dell'art. 313bis CPC per economia di giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 313bis m.1);
che non
si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello
Stato, l'esito della procedura d'appello essendo conseguente ad un'iniziativa
processualmente scorretta del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 148 m. 18 e 20);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
-
In accoglimento dell'appello 28 ottobre 2003, la sentenza 16 ottobre
2003 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-sud nella causa inc.
no. DI.2001.135 in re __________ c. ___________ Ltd. è dichiarata nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese, mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla
parte appellante Fr. 250.-- per ripetibili.
-
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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