AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.213
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.213
Lugano
10 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.38
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 26
giugno 2003, da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 104'384.- oltre interessi al 5% dal
28 febbraio 2003 (contratto di lavoro).
Ed ora sull'appello 4 dicembre 2003 dell'attore nei
confronti del decreto 12 novembre 2003 del Pretore con il quale viene respinta
la sua istanza 17 ottobre 2003 di restituzione in intero per produrre nuovi
mezzi di prova ex art. 138 CPC.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l'attore, senza l'ausilio di un patrocinatore, ha presentato la petizione di
causa con la quale pretende dalla convenuta, sua ex-datrice di lavoro, la
rifusione di svariati importi per giorni di vacanza non goduti, per lavoro
straordinario e per lavoro notturno e durante i giorni festivi;
che la
convenuta, con risposta e domanda riconvenzionale, contesta le pretese della
controparte e chiede la riconsegna dell'autoveicolo a suo tempo messo a
disposizione dell'attore;
che
l'attore, questa volta con il patrocinio di un avvocato, ha presentato, il 17
ottobre 2003, un allegato contenente un'istanza di restituzione in intero per
la produzione di nuovi documenti e la replica di merito;
che, con
l'istanza di restituzione, argomenta che quando ha presentato la petizione non
era in grado di agire conformemente alle regole di procedura e questa sua
incapacità gli ha impedito di produrre, con la petizione, documentazione utile
e necessaria e indicare altre prove (richiami, edizioni da terzi, perizia,
ecc.) a sostegno delle sue pretese:
che, con
la replica, riprende e sviluppa le sue argomentazioni a conforto delle pretese
fatte valere in petizione, indica partitamente le prove che intende far
assumere e produce svariati documenti;
che le
prove indicate in replica e i documenti prodotti sono ancora quelli per i quali
ha chiesto la restituzione in intero;
che il
Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto l'istanza di restituzione in
intero acquisendo tuttavia agli atti di causa la documentazione poiché prodotta
con la replica e indicando che le prove preannunciate con la replica avrebbero
poi dovuto essere confermate in sede di udienza preliminare;
che, con
l'appello che ci occupa, l'attore insiste affinché l'istanza di restituzione in
intero venga accolta;
che
l'appellante insiste in una pretesa procedurale che, giustamente il Pretore ha
definito quale falso problema, non riuscendo a leggere correttamente le norme
di procedura applicabili;
che,
infatti, l'art. 138 CPC può essere invocato dalla parte che, nel processo di
prima istanza, intende produrre nuovi documenti o notificare nuove prove, per
circostanze non imputabili a sua colpa, in fase successiva a quello dello
scambio degli allegati e dell'udienza preliminare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 138 m. 9), perché il limite temporale per proporre le
allegazioni, e confortarle con le offerte di prova, viene raggiunto con gli
allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l'eventuale replica e duplica (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 78 m. 22 e 23);
che
l'attore, con la replica, ha prodotto la documentazione ed ha preannunciato le
prove delle quali intende avvalersi in istruttoria nel rispetto delle regole
procedurali e quindi la sua istanza di restituzione è stata correttamente
respinta perché inutile e l'appello conosce la stessa sorte perché, oltre che
infondato, è privo di qualsiasi interesse (gravamen) per l'attore al quale non
deriva nessuno svantaggio dalla decisione impugnata (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307 m 4 e seg.);
che
l'appello può così essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis
CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte, con le spese di giudizio a
carico dell'appellante.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L'appello 4 dicembre 2003 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono
a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster