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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.33
Data decisione, Autorità:
29.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.33
Lugano
29 gennaio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause inc. no.
OA.2001.00043 e OA.2000.00060 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città che vede opposta la
patrocinata dall'avv. __________
a
Patrocinata dall'avv. __________
e
Patrocinato dall'avv. __________
nelle quali procedure il Pretore, con decisione 3
gennaio 2003, ha respinto una domanda della __________ intesa all'annullamento
di una perizia ed alla nomina di un nuovo perito.
Appellante l'istante la quale, con appello 24 gennaio
2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda
di designazione di nuovo perito che abbia ad allestire una nuova perizia.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
che la
decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un
nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è
un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.
252 m. 3);
che
infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie
procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 94 m. 2);
che la
forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il
provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo
per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 94 m. 1);
che la
palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle
controparti per le loro osservazioni;
che le
spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC
e, per le spese. gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
pronuncia
-
L'appello 24 gennaio 2003 di __________ è inammissibile.
-
La
tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.--)
sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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