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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.75
Data decisione, Autorità: 03.11.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.75
Lugano 3 novembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2002.176 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 15 gennaio 2002 da
rappr. da __________
contro
rappr. da __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di oltre fr. 46'340.- e accessori a titolo di liquidazione di un rapporto di lavoro e di risarcimento danni;
domanda cui la convenuta si oppone, proponendo pure domanda riconvenzionale con cui postula la condanna dell'attore al pagamento di almeno fr. 24'522.- oltre interessi quale risarcimento per lesione del divieto di concorrenza;
ed ora sull'appello di __________, contro il decreto di edizione 19 febbraio 2003 del Pretore;
lette le osservazioni all'appello della società convenuta;
considera
in fatto e in diritto:
L'attore è stato alle dipendenze della convenuta in funzioni diverse per circa quindici anni; dal 1994 è stato capo divisione. Nel corso del 2000 il rapporto di lavoro è terminato in modo controverso, così che, non condividendo le tesi della datrice di lavoro sui suoi diritti, egli ha introdotto la presente causa con cui chiede, a liquidazione dei suoi crediti di lavoratore, il pagamento di complessivi fr. 46'340.25, riferiti a titoli diversi (indennità chilometrica, indennità percorsi, spese, salario non corrisposto, ecc.), oltre a una somma da definire quale risarcimento danni.
Oltre a opporsi a tutte le richieste di causa, con la riconvenzione la società convenuta rimprovera all'attore di aver agito in contrasto con il divieto di concorrenza che gli imponeva sia durante il rapporto di lavoro, sia nei due anni successivi di non esplicare attività concorrenziale con __________ né a nome proprio, né in una forma qualsiasi, diretta o indiretta, su tutto il territorio svizzero; in caso di inosservanza di questa clausola, il contratto prevedeva una pena convenzionale pari a tre mesi di salario. Ciò nonostante l'attore è ben presto divenuto presidente del Consiglio d'amministrazione con firma individuale di __________ SA, servizi di sicurezza, prestando attività concorrenziale, e ciò addirittura prima della cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta. Questa gli chiede ora il pagamento della pena convenzionale, pari a fr. 24'522.-, oltre a un importo da definire, corrispondente alla differenza fra l'eventuale maggior guadagno del lavoratore per attività estranea nel periodo di disdetta e la somma trattenuta dalla datrice di lavoro.
In sede di udienza preliminare, la convenuta ha chiesto la prova dell'edizione da terzi, in concreto da __________ SA, di diversa documentazione, specificando nell'istanza scritta 25 novembre 2002 (art. 211 cpv. 2 CPC) che si tratta dei bilanci della società (comprensivi del conto perdite e profitti), della contabilità, di tutti i contratti di servizio stipulati con i suoi clienti, di tutti i contratti di lavoro/ mandati stipulati con l'attore e di tutta la documentazione riguardante i corsi di formazione organizzati dalla società con l'indicazione del loro numero, della durata, del costo, del nome di chi li ha tenuti e della retribuzione di costoro. Scopo dell'edizione è quello di poter dimostrare che l'attore ha lavorato per __________ SA durante il periodo di disdetta, che egli, nello stesso periodo, ha esercitato attività concorrenziale, che, per tali attività, ha guadagnato determinati importi sottoforma di stipendio o di indennità per mandati assunti e ancora qual è il campo d'attività di __________ SA, visto come controparte sostenga un orientamento diverso da quello di __________.
Prendendo posizione sull'istanza (art. 211 cpv. 3 CPC) __________ SA, con allegato 30 dicembre 2002, vi si è opposta, ritenendo che la produzione dei documenti indicati dalla convenuta sia lesiva del suo diritto alla riservatezza, alla segretezza e alla protezione dei dati, gli stessi concernendo questioni strettamente personali e riservate. Ritiene inoltre che l'edizione non abbia nessuna relazione con le motivazioni addotte dalla convenuta.
Con il decreto impugnato il Pretore ha ordinato la controversa edizione, escludendone la contabilità di __________ SA. Ha ammesso la rilevanza della prova relativamente all'assunto di parte convenuta, negando che la documentazione da produrre rientri nella sfera intima della società. Ha comunque assunto la cautela di concedere a __________ SA la possibilità di oscurare i nominativi di eventuali clienti che apparissero nei documenti richiesti.
SA impugna la decisione pretorile, ribadendo la propria posizione sull'edizione già espressa in prima sede. A titolo subordinato, propone di produrre una ricapitolazione del contenuto dei documenti e chiede che la stessa possa essere visionata solo dal giudice.
Rispondendo all'appello, la convenuta contesta le tesi e le proposte di __________ SA, ponendo in forse anche la ricevibilità dell'appello.
Accertata così tale qualità dell'attore, dev'essere confermato che effettivamente il principio della trasparenza (Durchgriff) trova applicazione anche nel diritto processuale; al proposito va ricordato anzitutto che la società anonima ad azionista unico (Einmanngesellschaft) non corrisponde alla società anonima tipo, ipotizzata dal legislatore, ossia con carattere capitalista e collettivista che esercita attività commerciale o industriale. Essa è tuttavia tollerata nella pratica del diritto svizzero e, malgrado l'identità economica, in linea di massima azionista e società sono trattati come soggetti di diritto distinti, con patrimoni separati. Vi sono però fattispecie in cui tale identità è rilevante, segnatamente quando il principio dell'affidamento, nei rapporti tra la società e terze persone, esige che si prescinda dall'indipendenza formale della società, onde evitare abusi di diritto (DTF 128 II 333; Pedrazzini/ Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, ed. 4, pag. 224). In secondo luogo, dev'essere precisato che, già perché anche il diritto processuale rispetta il principio dell'affidamento -che sta alla base del principio della trasparenza- così ripetutamente si è fatto ricorso a questa clausola, in particolare proprio in applicazione delle norme sull'edizione di documenti da terzi (I CCA 20 aprile 1999 in FamPra 2000, pag. 139 e segg.) Ciò che in generale deve trovare applicazione laddove appare abusivo che una persona giuridica possa opporre al giudice la propria qualità di terzo in difesa non di interessi propri, ma della posizione processuale del suo azionista unico che, peraltro, non ha qualità per contestare lo stesso ordine del giudice.
E' pertanto corretta la decisione impugnata che ammette l'edizione pressoché totale della documentazione richiesta (ad esclusione della contabilità di __________ SA) con l'avvertenza -menzionata nella motivazione- della cancellazione del nome dei clienti, appartenendo quell'elemento alla sfera segreta della società. Non è per contro ammissibile -come propone subordinatamente la società- la produzione di semplici informazioni al giudice nella forma del riassunto dei documenti richiamati, poiché si tratta di procedimento non solo ignoto al nostro codice di rito, ma lasciato all'arbitrio del terzo, ossia perdendo carattere di autenticità e di oggettività. E nemmeno l'appellante può pretendere che la documentazione prodotta sia a disposizione del solo giudice, dal momento che la cautela di cui all'art. 185 cpv. 2 CPC concerne segreti industriali o commerciali, concretamente estranei o già sufficientemente tutelati nella controversa edizione.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 12 marzo 2003 di __________ SA è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 300.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________ SA, l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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