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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.136
Data decisione, Autorità: 11.08.2005, IICCA
Titolo: precetto esecutivo civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE art. 488 CPC-TI
Incarto n. 12.2004.136
Lugano 11 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.102 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con opposizione 10 maggio 2004 a precetto esecutivo civile da
AP 1 rappr. dallo RA 1
contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’ RA 2
che il Pretore, con sentenza 2 agosto 2004, ha respinto.
Appellante la parte opponente la quale, con atto di appello 9 agosto 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’opposizione al precetto esecutivo civile delle controparti, mentre i precettanti, con osservazioni 27 agosto 2004, postulano la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
In data 25 novembre 1997 la signora AP 1 ha venduto ai signori AO 1 in ragione di 8/36, AO 3 in ragione di 8/36 e AO 2 in ragione di 8/36 la part. n. __________ RFD di __________, la quale è stata costituita in comproprietà coattiva al servizio di alcuni fondi limitrofi. Il prezzo di compravendita è stato fissato in Fr. 95'000.- per la signora AO 1, Fr. 105'000.- per i signori AO 3, nonché Fr. 60'000.-- per il signor AO 2, per un totale complessivo di Fr. 260'000.--. Il contratto prevedeva che il prezzo era comprensivo dell’edificazione di una strada carrozzabile sul fondo in rassegna, la quale doveva essere realizzata secondo i “piani di costruzione dell’arch. __________, __________ e relativa licenza di costruzione del Municipio di __________”, nonché “della relazione tecnica”, inserti F e G dell’atto di compravendita richiamato qui sopra, rogito di rubrica no. __________ del notaio __________.
In data 28 aprile 2004 i signori AO 1, AO 2 e AO 3 hanno precettato la signora AP 1, affinché procedesse all’esecuzione della canalizzazione “acque fecali (luride, diametro 0,25 cm) e meteo (chiare, diametro 0,20 cm)” sulla part. n. __________ RFD di __________, sulla base del contratto di compravendita richiamato qui sopra e del piano 11 novembre 1997 approvato dal Municipio di __________. Al precetto esecutivo nelle forme civili è stata interposta opposizione.
In sede di udienza l’opponente ha obiettato che l’atto di compravendita non costituisce un valido titolo esecutivo per chiedere l’esecuzione delle canalizzazioni con le modalità richieste dai precettanti. Le canalizzazioni sono peraltro state realizzate con delle modifiche in corso d’opera che sarebbero state accettate dai precettanti e collaudate dal Comune di __________.
I precettanti hanno controdedotto che l’atto di compravendita contiene il riconoscimento di un’obbligazione ai sensi dell’art. 488 cpv. 2 lett. b CPC e che le condotte posate sono difformi da quelle approvate dal Municipio di __________.
Con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore ha rimosso l’opposizione formulata dalla signora AP 1, rilevando che in base all’atto di compravendita immobiliare costei si era impegnata a posare due tubature: una per le acque luride di diametro 0,25 m. ed una per le acque meteoriche del diametro 0,20 m. Per contro la precettata, in difformità degli accordi assunti, ha posato una sola tubazione mista del diametro 0,20 m. e dagli atti non vi sono riscontri per ritenere che fra le parti sia intervenuta una modifica consensuale del progetto iniziale. Ininfluente è il fatto che il Municipio abbia approvato e collaudato l’opera così come è stata realizzata.
Contro il premesso giudizio la precettata si è aggravata in appello ribadendo che il piano delle canalizzazioni presentato non può costituire un valido titolo esecutivo, come pure non è possibile, senza una vera e propria istruttoria, sapere per quali motivi l’opera è stata eseguita in maniera diversa da quella concordata inizialmente.
Con tempestive osservazioni i precettanti hanno postulato la reiezione del gravame con argomenti che, all’occorrenza, verranno ripresi nei successivi considerandi.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. le massime in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 488), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono essere così riassunti:
a) le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta dall’autorità;
b) per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad adempiere;
c) non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che costituisce il titolo esecutivo;
d) nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione, l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio, involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice con la procedura ordinaria.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L’appello 9 agosto 2004 della signora AP 1 è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in
tassa di giustizia Fr. 150.-
spese Fr. 50.-
totale Fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di ripetibili di appello.
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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