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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.53
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.53
Lugano
15 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2002.176
della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 15 gennaio
2002 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall' __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
oltre fr. 46'340.- e accessori a titolo di liquidazione di un rapporto di
lavoro e di risarcimento danni;
domanda cui la convenuta si oppone, proponendo pure
domanda riconvenzionale con cui postula la condanna dell'attore al pagamento di
almeno fr. 24'522.- oltre interessi quale risarcimento per lesione del divieto
di concorrenza;
ed ora sull'appello 1°marzo 2004 di __________
contro il decreto 12 febbraio 2004 del Pretore;
considerato
in fatto e in
diritto:
che
il presente appello si colloca nella procedura di edizione di diversa
documentazione richiesta dalla ditta convenuta a __________ presso la quale
sostiene che l'attore ha lavorato già durante il periodo di disdetta, prestando
attività concorrenziale con la propria e divenendo addirittura presidente del
Consiglio d'amministrazione con firma individuale di quella società;
che,
decisa la controversa edizione il 19 febbraio 2003, il pretore è stato
interpellato da __________ per sapere, pacifica la data di novembre 2000 a
partire dalla quale la documentazione richiesta avrebbe dovuto essere prodotta,
relativamente a quale periodo i documenti avrebbero dovuto riferirsi;
che
con la decisione impugnata, sentita la convenuta, il giudice ha ordinato a
__________ di produrre la documentazione richiestale in edizione nel periodo
da novembre 2000 a fine dicembre 2003 compreso;
che
con il presente appello la società dissente da tale decisione, ritenendo
indagatoria la produzione così come ordinata, in quanto estesa oltre la fine di
aprile 2003, ossia oltre i due anni del divieto di concorrenza, decorrenti
dalla fine del rapporto di lavoro __________ - __________, conclusosi a fine
aprile 2001;
che,
rimandando peraltro alla decisione 3 novembre 2003 di questa Camera che
respingeva un precedente appello della stessa __________ contro il decreto di
edizione 19 febbraio 2003, la presente impugnazione è irricevibile;
che
infatti, come chiaramente (anche se non decisivamente) indicato in
quell'occasione, in applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff),
l'appellante non può opporre al giudice la sua qualità di terzo in difesa
non di interessi propri, ma della posizione processuale del suo azionista unico
(pag. 4 in fine);
che
a questa conclusione la Camera è giunta dopo aver accertato che l'attore è
pacificamente azionista unico di __________, società che pertanto si confonde
economicamente con lui, e dopo aver considerato che il principio della
trasparenza trova applicazione anche nel diritto processuale;
che
pertanto, immutata la posizione delle parti, continua a valere la conclusione
che __________ non ha qualità per contestare l'ordine del giudice
(sentenza cit., ibidem);
che
se ne potrebbe inoltre dedurre che la decisione impugnata, a dispetto della sua
denominazione di "decreto", sia effettivamente un'ordinanza in quanto
rivolta sostanzialmente all'attore (I CCA 31 maggio 2002 in BOA
n. 24, pag. 24), così che la stessa potrebbe essere modificata su istanza di
parte, in virtù dell'art. 95 cpv. 2 CPC, ciò che permetterebbe al primo giudice
di considerare in tal senso l'appello;
che,
stando così le cose, non v'è motivo per prelevare spese né tassa di giustizia,
potendosi peraltro respingere l'appello in virtù dell'art. 313 bis CPC, ossia
senza intimazione dell'atto alle parti;
pronuncia:
-
L'appello
1° marzo 2004 di __________ è respinto in quanto irricevibile.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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