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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.178
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, IICCA
Titolo:
stralcio per mancato versamento anticipo
STRALCIO
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.178
Lugano
13 marzo 2007/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 ottobre 2006 presentato da
AP 1
(rappr. da RA 1)
contro
la decisione 7 settembre 2006 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa da
AO 1
(rappr. da RA 2)
richiamato l’invito per anticipo 4 ottobre 2006 della presidente di questa Camera mediante il
quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 27 ottobre 2006 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 3050.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
2 ottobre 2006 di AP 1 avverso la decisione 7 settembre 2006 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- (in concreto valore di fr. 578'690.05) è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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