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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.28
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, IICCA
Titolo:
decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello
PROVVEDIMENTO PROCESSUALETRADUZIONE
art. 95 cpv. 1 CPC-TIart. 203 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.28
Lugano
1 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione
16 agosto 2005 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
nella quale procedura il Pretore, con decisione 19
gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25
novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del
doc. L;
appellanti i convenuti che, con atto di appello 25
gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono
la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda
di traduzione dei documenti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione
o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati
agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stesso- un'ordinanza,
tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94
m. 2);
che
un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che
la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere
sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di
doverlo intimare alla controparte per le osservazioni;
che
gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG
pronuncia
-
L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.
-
La
tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a
carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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