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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.59
Data decisione, Autorità:
29.10.2007, IICCA
Titolo:
Stralcio di procedura priva di oggetto, sorte delle spese e delle ripetibili, ammontare delle ripetibili
Incarto n.
12.2007.59
Lugano
29 ottobre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.94
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6
giugno 2005 da
C__________ F__________, Losone
rappr. dall’avv.
contro
F__________ F__________, Brissago
rappr. dall’avv.
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'644.30 oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2005 a titolo di restituzione dell’indebito arricchimento,
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con
sentenza 7 febbraio 2007, caricando la tassa di giustizia di fr. 900.- e le
spese all’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta fr. 2'300.- per
ripetibili;
appellante
l’attore che con atto del 28 febbraio 2007 chiede che in riforma del giudizio
impugnato la petizione sia accolta integralmente e la tassa di giustizia e le
spese siano accollate alla convenuta, tenuta a rifondergli fr. 2'300.- per
ripetibili, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
la convenuta ha proposto nelle osservazioni del 18 aprile 2007 la reiezione
dell’appello, con protesta di spese e ripetibili, chiedendo di essere ammessa
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
e ora
sulla lettera del 18 ottobre 2007, nella quale le parti comunicano di aver
raggiunto un accordo sulla modifica del dispositivo sulle tasse e ripetibili,
unico punto ancora in discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione
6 giugno 2005 l’attore ha convenuto in causa la ex moglie per chiedere il
versamento di fr. 9'644.30 a titolo di indebito arricchimento, importo
corrispondente alle rendite completive per i figli versate con effetto
retroattivo dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) direttamente alla
madre e non al padre titolare della rendita;
che la
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando di non aver avuto alcun
indebito arricchimento, l’IAS avendo in realtà compensato il versamento delle
rendite completive arretrate per i figli con importi asseritamente versati in
troppo in precedenza, motivo per cui la madre ha ricevuto solo i contributi di
mantenimento versati dall’attore per i figli e non ha tratto alcun vantaggio dalla
decisione dell’IAS, alla quale ha denunciato la lite;
che l’IAS
non è entrata in lite, affermando che la vertenza traeva origine dalla mancanza
di comunicazione dei genitori e che esso non poteva essere tenuto per
responsabile dei disguidi verificatisi;
che con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato che l’attore era creditore
dell’IAS e non della ex moglie, che non aveva ricevuto nulla di più dei
contributi di mantenimento dovuti per i figli, e ha di conseguenza respinto la
petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 900.- e le
spese e obbligandolo a rifondere alla controparte fr. 2'300.- per ripetibili;
che con
l’appello l’attore insorge contro la sentenza del Pretore, di cui chiede la
riforma nel senso di accogliere la petizione, subordinatamente di ridurre
l’importo per ripetibili posto a suo carico;
che la
convenuta con le sue osservazioni ha proposto la reiezione dell’appello;
che il 18
settembre 2007 l’appellante ha comunicato di aver ricevuto dall’IAS l’importo
di fr. 8'568.-, pari al saldo delle rendite completive per i figli nel periodo
dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004;
che così
invitate dalla Presidente della Camera, le parti hanno scritto il 18 ottobre
2007 che il merito della vertenza era da considerare evaso con il versamento
degli arretrati all’attore da parte dell’IAS e che rimaneva da statuire sul
dispositivo relativo alle spese e alle ripetibili di prima sede, che secondo
loro doveva essere modificato nel senso di caricare la tassa di giustizia allo
Stato, di compensare le ripetibili e di ammettere la parte convenuta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in entrambe le
istanze;
che nella
fattispecie le parti concordano nel ritenere ormai priva di oggetto la
procedura di appello per quel che concerne il merito della vertenza, in seguito
all’avvenuto versamento da parte dell’IAS delle rendite completive per i figli
nel periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2004;
che
rimane pertanto solo da statuire sulla sorte delle spese e delle ripetibili di
prima e di seconda sede, la cui ripartizione deve avvenire secondo il prudente
apprezzamento del giudice, tenendo conto della situazione antecedente il motivo
che ha posto fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10
e segg. ad art. 151);
che le
parti concordano nell’attribuire la responsabilità della causa allo “Stato”, la
vertenza essendo nata da un errore dell’IAS, corretto poi con la decisione su
opposizione del 21 maggio 2007, trasmessa a questa Camera dall’appellante;
che tale
conclusione non può essere condivisa, i costi della procedura giudiziaria
derivando dalla decisione dell’attore di procedere in sede civile contro la ex
moglie senza attendere l’esito della procedura amministrativa da lui avviata,
poi risoltasi in suo favore;
che
l’attore, infatti, è insorto il 7 febbraio 2005 contro la decisione 17 gennaio
2005 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità che disponeva il versamento
delle rendite completive arretrate per i figli alla ex moglie e nel contempo ha
fatto spiccare a quest’ultima il 29 aprile 2005 il PE n. __________ per
l’importo di fr. 9'644.30 (doc. I), al quale l’escussa ha interposto
opposizione, interrompendo in tal modo il termine di prescrizione di un anno per
l’azione di indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO);
che nelle
more della vertenza amministrativa era sufficiente l’invio regolare di un PE per
interrompere il termine di prescrizione di un anno (art. 135 n. 2 CO), senza
che fosse indispensabile avviare subito la causa giudiziaria;
che nell’appello
l’attore adduce che l’accertamento della compensazione tra le rendite
completive arretrate e le rendite complementari versate alla convenuta era
pacificamente ammesso da quest’ultima e che il Pretore non poteva dunque
esaminare il problema e sindacare la compensazione operata dall’IAS, come ha
fatto, per respingere la petizione;
che qualora
la Camera avesse dovuto decidere il merito dell’appello, lo avrebbe verosimilmente
respinto, poiché il Pretore, lungi dal violare norme procedurali civili, ha
applicato d’ufficio il diritto (art. 87 cpv. 1 CPC) delle assicurazioni sociali
ed è giunto alla conclusione che l’attore era creditore nei confronti dell’IAS
e non della ex moglie, come poi ammesso anche dall’IAS con la decisione su
opposizione del 21 maggio 2007;
che non
vi è alcun motivo per porre a carico dello Stato del Canton Ticino la tassa di
giustizia e le ripetibili di prima e di seconda sede e per accollare alla
collettività le ripetibili dovute alla convenuta con la sua ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la procedura
giudiziaria civile – per altro nemmeno necessaria - essendo stata scelta
dall’attore, che ne sopporta le conseguenze;
che
l’appellante contesta, in via subordinata, l’ammontare delle ripetibili
stabilite dal Pretore in fr. 2'300.-, affermando che tale importo, superiore al
massimo della tariffa applicabile, è urtante, vista la necessità di promuovere
la causa per l’errore dell’IAS e per le disposizioni procedurali applicabili;
che, per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa
applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che la
patrocinatrice della convenuta ha allestito la risposta di causa e le
conclusioni e ha partecipato all’udienza preliminare del 13 ottobre 2005 e a
un’udienza per l’audizione di un testimone il 9 marzo 2006, con un dispendio
orario presumibile di circa 10 ore;
che
tenuto conto di un valore di causa di fr. 9'644.30, l’onorario presumibile del
patrocinatore di parte convenuta può essere calcolato sulla base di una
percentuale del 12%, vista la semplicità della vertenza (art. 9 TOA, 10-20%),
per un importo di fr. 1'200.- al quale si aggiungono le spese per la confezione
degli allegati e simili, per circa fr. 200.- e l’IVA al 7,6%, per un totale di
fr. 1'506.40;
che
l’importo di fr. 1'200.- non remunera in modo adeguato la patrocinatrice della
convenuta per le sue comparse in udienza (il 13 ottobre 2005 e il 9 marzo
2006), per la preparazione delle stesse, la redazione di due allegati e i
necessari colloqui con la cliente, poiché l’ora di avvocato sarebbe retribuita
solo fr. 150.-;
che le
ripetibili sono stabilite tenuto conto del valore litigioso, delle prestazioni
fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore della convenuta (cfr. sentenza
del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006), come anche delle spese e
dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili;
che nel
caso concreto l’onorario della patrocinatrice di parte convenuta può essere
stimato in fr. 2’000.- (almeno 10 ore di prestazioni dell’avvocato a fr. 200.- orari),
così che l’importo di fr. 2'300.- attribuito dal primo giudice, rientra nei
limiti della tariffa, se si tiene conto delle spese e dei disborsi
indispensabili e dell’IVA;
che la
scelta della procedura giudiziaria non era causata dal comportamento
dell’autorità amministrativa, ma è frutto di una scelta strategica dell’attore,
che ne deve assumere le conseguenze;
che
l’appello, infondato nella misura in cui non è diventato privo di oggetto, deve
dunque essere respinto;
che la
domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede dalla convenuta,
nemmeno motivata, non può essere accolta, l’attribuzione di congrue ripetibili
di appello bastandole del resto per remunerare la patrocinatrice;
che gli
oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’attore, il quale
rifonderà alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 9'644.30, tenendo conto del fatto che la vertenza non termina
con una sentenza di merito;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 28 febbraio 2007 di C__________ F__________ è respinto
nella misura in cui non è diventato privo di oggetto.
-
Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia
di fr. 250.- e spese di fr. 50.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per
ripetibili di appello.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria di F__________ F__________ è respinta.
-
Intimazione:
- avv. __________,
__________ - avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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