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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.224
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, IICCA
Titolo:
Appello - stralcio per transazione
APPELLOTRANSAZIONE
art. 307 CPC-TIart. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.224
Lugano
22 ottobre 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 3 novembre 2008 presentato da
AP 1
rappr. dall' RA
2
contro
la decisione 17 ottobre 2008 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
rappr. dall' RA
1
preso atto dello scritto 7 ottobre 2009 del
patrocinatore della parte attrice/appellante, mediante il quale comunica che la
vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede, di conseguenza, lo
stralcio dai ruoli della procedura;
rilevato che l'attribuzione di spese e ripetibili è
stata regolata nell'ambito dell'accordo transattivo;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta 1. L’appello
3 novembre 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
- La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.-,
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
§ Le
ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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