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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.55
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, IICCA
Titolo:
Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale
CLAUSOLA ARBITRALELODO
art. 193 cpv. 3 LDIPart. 48 let. b LOG
Incarto n.
12.2013.55
Lugano
8 aprile 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente
quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
vista
la domanda 28 marzo 2013, chiedente che sia rilasciata la dichiarazione di
esecutività al lodo arbitrale parziale emanato il 9 ottobre 2012 dal Tribunale
arbitrale composto dell’avv. dott. __________, presidente, e degli avv. __________
e __________ nell’arbitrato internazionale avviato da
IS
1
rappr. dall’ RA 1
nei
confronti di
CO 1
CO 2
tutti rappr. dall’ RA 2
nella quale ha chiesto di
intervenire
PI
1
rappr. dall’avv. RA 3
accertato che il lodo
arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è stato notificato alle parti e
all’interveniente, come risulta dall’attestazione 20 dicembre 2012 apposta a
tergo del lodo medesimo;
constatato che nessun ricorso
risulta essere stato presentato contro il lodo arbitrale, come confermato dalla
Cancelleria del Tribunale federale il 3 aprile 2013;
appurato che il lodo
arbitrale parziale 9 ottobre 2012 è esecutivo;
in applicazione dell’art. 193
cpv. 2 LDIP,
attesta: 1. Il lodo arbitrale parziale
emanato il 9 ottobre 2012 dal Tribunale arbitrale composto dell’avv. __________,
presidente, avv. __________, membro e avv. __________, membro, nella vertenza
promossa il 29 novembre 2010 da IS 1 nei confronti di CO 1 e CO 2 è esecutivo.
-
Gli oneri processuali in
complessivi fr. 200.- sono a carico dell’istante IS 1.
-
Notificazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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