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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.146
Data decisione, Autorità: 23.11.2022, IICCA
Titolo: Locazione - espulsione
ESPULSIONETUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI art. 257d COart. 257 CPC
Incarto n. 12.2022.146
Lugano 23 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3539 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 25 luglio 2022 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
chiedente, nella procedura sommaria nei casi manifesti, l’espulsione della convenuta “dagli enti siti in Via __________ a __________”;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza 5 ottobre 2022;
appellante l’istante con appello 17 ottobre 2022, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;
mentre la convenuta con risposta 4 novembre 2022 postula la reiezione del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 5 gennaio 2021 AP 1 e AO 1 (rappresentata da __________ M__________, doc. A) hanno sottoscritto un contratto di locazione, in base al quale il primo ha concesso in locazione alla società menzionata, a partire dal 1° gennaio 2021, una superficie commerciale adibita a uso ufficio (foglio PPP n. __________ con diritto esclusivo sull’unità n. __________, fondo base mappale n. __________ RFD di __________) e i posteggi interni n. __________, __________ e __________ (foglio PPP n. __________, 3/55 fondo base mappale n. __________ RFD di __________) siti in via __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 5'000.- (doc. B, C, D).
Con scritto raccomandato 8 febbraio 2022 AP 1 ha diffidato AO 1 a versare entro 30 giorni l’importo complessivo di fr. 40'000.- a titolo di pigioni arretrate per il periodo da luglio a dicembre 2021, con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. E).
Con lettera raccomandata e modulo ufficiale 17 marzo 2022 AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta straordinaria del contratto con effetto al 30 aprile 2022 (doc. F).
Con istanza 25 luglio 2022 nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 4, AP 1 ha chiesto di ordinare l’immediata espulsione di AO 1 dagli enti locati, con le comminatorie di rito.
Con osservazioni 26 agosto 2022 la conduttrice si è opposta all’istanza di espulsione, contestando l’esistenza di un caso manifesto. Al riguardo AO 1 ha addotto che tra le parti era pure pendente una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, nell’ambito della quale AP 1 avrebbe a torto reclamato le pigioni scoperte per il periodo luglio – dicembre 2021, siccome il contratto di locazione 5 gennaio 2021 sottoscritto dalle parti non avrebbe mai esplicato i suoi effetti. La vertenza trarrebbe infatti origine da un accordo di medesima data (doc. 3) stipulato da AP 1, da una parte, e le società E__________ AG, G__________ __________ (__________) SA e AO 1 dall’altra, in base al quale a saldo delle pretese del primo le menzionate società si erano impegnate in solido a versare l’importo complessivo di fr. 200'000.- a determinate scadenze e a stipulare con accordo separato un contratto di locazione per “gli enti di Via __________, __________” a far tempo dal 1° gennaio 2021, la cui entrata in vigore era subordinata al versamento, entro il 15 gennaio 2021, della prima rata di fr. 20'000.- e della pigione di gennaio. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto, come attestato dall’istante medesimo negli scritti 27 gennaio 2021 e 19 febbraio 2021 (doc. 4).
Con sentenza 5 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato irricevibile l’istanza, le contestazioni della convenuta non apparendo manifestamente infondate. Egli ha ritenuto che il contratto di locazione di cui al doc. B e la relativa disdetta per mora fossero in contrasto con gli scritti 27 gennaio 2021 e 19 febbraio 2021 dell’istante (doc. 4), con i quali quest’ultimo aveva dato atto che il contratto di locazione non aveva esplicato i suoi effetti stante l’assenza del versamento della prima rata di cui all’accordo doc. 3. Il primo giudice ha altresì considerato poco chiara la posizione delle società E__________ AG e G__________ __________ __________ (__________) SA, anch’esse parte dell’accordo doc. 3. In tali circostanze egli ha ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 257 CPC e dichiarato irricevibile l’istanza.
Con appello 17 ottobre 2022 AP 1 si è aggravato contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli rileva che la posizione delle società E__________ AG e G__________ __________ __________ (__________) SA sarebbe irrilevante, le stesse essendo estranee al contratto di locazione doc. B venuto in essere tra l’istante e la convenuta e posto a fondamento della domanda di espulsione. Malgrado gli scritti di cui al doc. 4, la convenuta avrebbe comunque provveduto a pagare la pigione di fr. 5'000.- fino al mese di giugno 2021, di modo che il contratto di locazione doc. B avrebbe esplicato i propri effetti, se così non fosse sarebbe comunque sorto un contratto di locazione per atti concludenti. L’occupazione dei locali da parte della convenuta sarebbe comunque abusiva anche in assenza di un valido contratto di locazione, di modo che le contestazioni di AO 1 risultano del tutto infondate.
Con risposta 4 novembre 2022 AO 1 si è integralmente opposta al gravame, protestando spese e ripetibili d’appello.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia menzionata. Essendo la procedura di natura sommaria, i termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appello 17 ottobre 2022 contro la decisione 5 ottobre 2022 (notificata il giorno successivo) è tempestivo, così come lo è la risposta 4 novembre 2022.
I fatti sono incontestati, se non sono stati contestati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La situazione giuridica è chiara se l’applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e una giurisprudenza invalse. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2).
In concreto l’istante ha fondato la sua pretesa sul contratto di locazione 5 gennaio 2021 (doc. B), argomentando che lo stesso era stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO siccome la convenuta era in mora nel versamento delle pigioni per il periodo da luglio a dicembre 2021 (doc. E, F). In risposta la convenuta ha contestato l’entrata in vigore del contratto di locazione 5 gennaio 2021 (doc. B) e, a sostegno della sua tesi, ha prodotto l’accordo di medesima data tra l’istante e le società E__________ AG, __________ G__________ (__________) SA e AO 1 (doc. 3) e gli scritti 27 gennaio 2021 e 19 febbraio 2021 dell’istante (doc. 4). Dagli stessi emerge come il contratto di locazione doc. B avrebbe esplicato i suoi effetti solo con il versamento della prima rata di fr. 20'000.- e della pigione di gennaio 2021 entro il 15 gennaio 2021 (punto 4 doc. 3), sennonché l’istante medesimo ha dato atto negli scritti di cui al doc. 4 che ciò non era avvenuto e che il contratto di locazione non esplicava effetti. A queste allegazioni di fatto l’istante non ha replicato, omettendo di spiegare le circostanze che avrebbero permesso di ritenere adempiuta la condizione prevista nel parallelo accordo doc. 3. Agli atti non vi è peraltro alcun elemento oggettivo atto a ritenere che gli importi ivi pattuiti siano stati versati o che le parti avessero prorogato il termine del 15 gennaio 2021 per procedervi. In tali circostanze è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che le contestazioni della convenuta, motivate e concludenti, non fossero manifestamente infondate. Nemmeno l’argomentazione addotta per la prima volta in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui tra le parti sarebbe comunque sorto un contratto di locazione per atti concludenti soccorre all’appellante, non essendo dimostrato che la convenuta ha provveduto a pagare la pigione per i mesi da gennaio a giugno 2021. Il mancato chiarimento circa l’adempimento della condizione sospensiva e del pagamento delle pigioni da gennaio a fine giugno 2021 non permette di concludere con certezza che l’occupazione dei locali da parte della convenuta si fondi sul contratto di locazione 5 gennaio 2021 (disdetto per mora nel pagamento delle pigioni) e non poggi invece su altri accordi, rispettivamente su altre cause.
L’appellante rileva infine che il Pretore avrebbe dovuto in ogni caso ordinare l’espulsione della convenuta, l’occupazione dei locali risultando in ogni caso abusiva anche in assenza di un valido contratto. L’appellante sembra dimenticare di avere fondato la sua richiesta di espulsione sulle norme del contratto di locazione, l’obbligo di restituzione derivando dalla disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle pigioni ai sensi dell’art. 257d CO. Egli non ha mai preteso, nemmeno in via subordinata, di potere rivendicare la liberazione dei locali sulla base del suo diritto prevalente di natura reale. Ne discende che anche su questo punto l’appello deve essere respinto.
Ne deriva che in concreto i presupposti dell’art. 257 CPC per accordare tutela giurisdizionale nei casi manifesti non sono adempiuti. L’appello presentato da AP 1 è pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 180'000.-, come stabilito dal Pretore e non contestato in questa sede, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG e art. 11 e 13 RTar.
Essendo la causa stata trattata in procedura sommaria e non ponendo la stessa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L'appello 17 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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