AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.26
Data decisione, Autorità: 19.06.2023, IICCA
Ricorso: TF 4A_398/2023
Titolo: Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova
ONERE DELLA PROVASALARIO art. 8 CC
Incarto n. 12.2023.26
Lugano 19 giugno 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.363 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 novembre 2020 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 1
in materia di diritto del lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 17'243.60 (lordi), oltre interessi, a titolo di salari non pagati,
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 20 gennaio 2023 ha integralmente respinto,
appellante l'attore con atto di appello di data 21 febbraio 2023 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta del 30 marzo 2023 postula la conferma del giudizio impugnato, anch'essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Con disdetta ordinaria di data 30 settembre 2019, AO 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2019 (doc. C).
In data 26 febbraio 2020 AP 1 ha scritto alla ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra il magazzino della società (sito a ) e il cantiere di A presso cui aveva lavorato e ha preteso la liquidazione di queste sue spettanze; questo scritto è rimasto senza riscontro (doc. F).
In sede di risposta la convenuta ha integralmente contestato la pretesa sostenendo che nulla era più dovuto al lavoratore in quanto, in base alle direttive impartite ai propri operai, le trasferte da e verso i cantieri erano integrate nell'orario di lavoro previsto dal calendario approvato dalla Commissione paritetica. Essa ha altresì sottolineato che AP 1 aveva regolarmente firmato per accettazione le tabelle delle ore di lavoro, tabelle dalle quali non emergeva lo svolgimento di ore di lavoro supplementari.
In sede di replica e di duplica orale i contendenti hanno sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni e domande.
Esperita l'istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti vari testi ed è stato fatto allestire anche un rapporto peritale dall'arch. __________ M__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti con cui si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.
In applicazione dei principi generali di procedura, stante l'assenza di prove sufficienti a sostegno della tesi attorea, la petizione è quindi stata respinta.
Con l'appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 30 marzo 2023, AP 1 ribadisce la tesi secondo cui la trasferta non sarebbe stata remunerata e rimprovera al Pretore di non aver correttamente valutato le prove agli atti - in particolare le deposizioni dei suoi ex colleghi di lavoro - le quali confermerebbero il mancato pagamento del tempo di viaggio tra il magazzino e il cantiere. Per quanto attiene alle divergenze sugli orari di arrivo e partenza e sulla durata del tragitto, evidenziate dal Pretore, egli ne minimizza le conseguenze pratiche e ritiene che la quantificazione delle ore debba essere stimata in base all'art. 42 CO. Per la prima volta in questa sede, AP 1 menziona l'obbligo formale della datrice di lavoro di indicare separatamente sul conteggio paga le ore di trasferta e le ore effettive, omissione che - a detta dello stesso - depone a favore del mancato pagamento delle ore di viaggio. Egli continua quindi sostenendo che - qualora la datrice di lavoro avesse voluto inglobare le ore di trasferta nelle ore di lavoro indicate nel calendario sezionale annuale - la stessa avrebbe dovuto sottoporre preventivamente questa richiesta alla commissione paritetica, argomentazione pure addotta per la prima volta in questa sede. Egli asserisce quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le ore di trasferta non fanno e non possono far parte del calendario aziendale. L'appellante conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'243.60 (lordi) e formulando, in subordine, una nuova richiesta di fr. 13'858.- (lordi).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311 CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro, l'assenza di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro come pure il silenzio del ricorrente sulla mancanza di chiarezza e sulla conseguente limitata forza probatoria - evidenziate dal Pretore - dei documenti prodotti; tutti aspetti con cui AP 1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto che, in taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate, ciò che avviene ad esempio in relazione alla pretesa inattendibilità del teste R__________ B__________ e alla tesi - allegata per la prima volta in questa sede (ma non documentata) - secondo cui un eventuale inserimento del tempo di trasferta nel tempo di lavoro avrebbe dovuto essere preventivamente approvato dalla commissione paritetica.
L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art. 23 Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base. Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, quest'utimo si articola di regola nel modo seguente: a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art. 54 CNM, per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di lavoro e svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima ipotesi, esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere. Nulla osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di conseguenza.
Nel concreto caso, il Pretore ha giudicato che AP 1 non era riuscito a provare che la datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere dall'orario di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.
L'attore contesta questo accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di viaggio emerge chiaramente dalle audizioni dei testi, in particolare da quelle degli ex colleghi di lavoro A__________ T__________ (audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 1 segg.), G__________ T__________ (audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 8 segg.) e S__________ M__________ (audizione testimoniale del 4 maggio 2021, pag. 7 segg.), dalla propria deposizione (deposizione dell'8 febbraio 2022) nonché dai documenti prodotti.
A torto. Contrariamente a quanto preteso dall'appellante la causa in oggetto si rivela tutt'altro che chiara e presenta invece diverse criticità sia in relazione alle dichiarazioni dei testi che alle prove documentali; problematiche che verranno analizzate qui di seguito.
8.1. Per quanto attiene più specificatamente alle audizioni testimoniali, si osserva che è vero che i testi A__________ T__________ (audizione cit., pag. 5) e G__________ T__________ (audizione cit., pag. 8 seg.) hanno sostenuto che le ore indicate nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere mentre che per il viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata dal teste S__________ M__________ le cui affermazioni si rivelano però, alla luce di quanto da questi indicato nel doc. 5 dove ha affermato l'esatto contrario, poco attendibili (doc. 5). Analoghe le dichiarazioni rese da AP 1 nel corso della propria deposizione, il quale ha ribadito la tesi di causa secondo cui le ore indicate nelle giornaliere corrispondevano alle ore di lavoro effettivo e non comprendevano le trasferte (deposizione cit., pag. 2).
Quanto da essi asserito non è però supportato da alcun riscontro documentale e - come si vedrà nel prosieguo - si scontra con quanto dichiarato dal teste R__________ B__________, architetto incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato l'esatto contrario e ha spiegato, in maniera lineare e circostanziata nel corso di ben due audizioni, che gli operai lavoravano sul cantiere circa 6 - 6, 5 ore al giorno proprio perché nel computo totale delle ore indicate sulle giornaliere veniva considerato anche il tempo di viaggio (audizioni del 27 aprile 2021 pag. 2 e del 19 ottobre 2021 pag. 4 seg.).
Va inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore - al di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della trasferta le deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore presentano varie discrepanze in relazione agli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere, rispettivamente di inizio e fine del lavoro, e alla durata dell'attività lavorativa; divergenze che non solo ne intaccano inevitabilmente l'attendibilità ma che, nel concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, non permettono neppure di quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo sul cantiere di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza della sua pretesa. Più nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, il teste A__________ T__________ ha affermato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a seconda dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano partire per rientrare al magazzino di __________ (audizione cit., pag. 5 seg.). Così anche il teste G__________ T__________ il quale ha sostenuto che, assieme a S__________ M__________, A__________ T__________ e all'attore, arrivavano ad A__________ “verso le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci facevano finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle 19.15/19.30. (…) ci facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno perché non si poteva fare rumore” (audizione cit., pag. 8). Analoghe le dichiarazioni di S__________ M__________, il quale gode però - come poc'anzi spiegato - di una credibilità limitata; in merito all'interruzione per il pranzo il teste ha riferito che “durante il mezzogiorno si faceva una pausa di una ora” (audizione cit., pag. 7).
Per sua parte l'attore ha affermato invece che l'arrivo sul cantiere era preteso già per le 07.00, che la pausa di mezzo giorno durava unicamente un'ora, e che il lavoro sul cantiere non terminava prima delle 17.00 (deposizione cit., pag. 1 seg. nonché doc. H); orari questi che non solo divergono palesemente da quelli indicati dai suoi ex colleghi ma che - come si dirà - stridono con quanto emerso in istruttoria, ciò che ne mina la credibilità.
In primis, quanto dichiarato dagli ex dipendenti di AO 1 e da AP 1 si scontra con quanto affermato dal teste R__________ B__________, il quale ha invece confermato il pagamento del tempo di trasferta; al riguardo egli si è così espresso: “gli operai avevano un calendario annuale da rispettare, calendario che ci è stato fornito dalla CPC ad inizio anno, nel quale veniva precisato il totale delle ore giornaliere da lavorare nei vari mesi (…) queste ore comprendevano le ore effettivamente lavorate in cantiere e il tempo necessario per la trasferta.” Il teste ha inoltre precisato che, relativamente alle 8.30 ore indicate nel doc. 2, “quelle lavorate effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la trasferta di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa” (audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche nella sua successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4). In relazione agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e chiudeva alle 18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura dello stesso per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici (audizione del 19 ottobre 2021 cit., pag. 4); dichiarazione quest'ultima che non ha fatto oggetto di contestazione.
Per quanto attiene alle audizioni di D__________ P__________ S__________ e di M__________ B__________, le stesse non possono essere ritenute decisive ai fini di causa. Le dichiarazioni della teste D__________ P__________ S__________ si fondano infatti essenzialmente sulla percezione che la stessa aveva del rumore derivante dai lavori nel proprio esercizio pubblico e poco dicono invero sull'effettiva presenza di AP 1 sul cantiere. Per quanto qui interessa vale nondimeno la pena segnalare che la teste ha riferito che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il giorno - salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00 (audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.).
Il teste M__________ B__________ dal canto suo ha riferito gli orari in cui, di solito, un autista della sua azienda o lui medesimo portava la benna sul cantiere al mattino “attorno alle 08:00” e la riprendeva poi alla sera “mai dopo le 16:00”, operazione che egli ha però precisato non veniva effettuata giornalmente; nulla ha potuto egli dire sugli orari di presenza dell'appellante sul cantiere (audizione del 4 maggio 2021, pag. 5 segg.).
Di scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni del teste F__________ P__________ il quale si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato di non essere mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 20 settembre 2021, pag. 2).
Palesemente, deposizioni tanto discordanti non permettono di accertare con la necessaria sicurezza né quando gli operai iniziavano a lavorare al mattino sul cantiere né a che ora essi finivano la sera né tantomeno se la durata della pausa pranzo era di un'ora o di un'ora e mezza.
Nondimeno, già solo da quanto sin qui illustrato, emerge chiaramente l'inattendibilità degli orari indicati da AP 1 nel doc. H e da questi poi (parzialmente) confermati in occasione della propria deposizione (deposizione cit., pag. 2). Come poc'anzi illustrato, il lavoratore ha stimato la partenza dal magazzino di __________ alle ore 06:00 di modo da essere sul cantiere di A__________ alle ore 07:00, così come asseritamente preteso dalla datrice di lavoro. Ora, questi orari, oltre a non essere stati confermati da nessun testimone, paiono totalmente insensati ritenuto che a quell'ora in cantiere non era presente né la direzione lavori (cfr. audizione di R__________ B__________ del 27 aprile, pag. 4, “io arrivavo in cantiere alle ore 07.30/07.45”), né il capocantiere (audizione di S__________ M__________ cit., pag. 7, “arrivavamo ad A__________ alle 07:30”) né la benna (audizione di M__________ B__________ cit., pag. 5, “la benna la portavamo (…) al mattino attorno alle 08.00”).
A questo va aggiunto che vi è pure un'evidente discrepanza tra l'orario di partenza dal cantiere indicato nel doc. H (ore 17:30) e utilizzato da AP 1 quale base di calcolo per la propria pretesa e l'orario di fine lavoro dichiarato durante la deposizione (deposizione cit., pag. 2, “continuavamo a lavorare in cantiere fino alle 17:00 circa”). Contraddizioni queste che inevitabilmente vanno a sfavore dell'attore e che, di fatto, non consentono di stabilire se il tempo di viaggio fosse conteggiato o meno nel monte ore totale riportato nelle giornaliere.
8.2. Entrando nel merito della documentazione agli atti non si può fare a meno di constatare che neppure questa permette di acclarare il substrato fattuale qui in esame, né per quanto attiene all'effettivo pagamento o meno della trasferta né in relazione all'estensione della pretesa fatta valere in giudizio. Dell'inattendibilità degli orari indicati nel doc. H si è già detto poc'anzi; a questo va aggiunto che in tale documento non viene neppure spiegato come sono stati calcolati i giorni lavorati ad A__________ e tantomeno figura agli atti un conteggio dettagliato degli stessi.
Non può essere attribuito maggior credito neppure al doc. E; questo documento oltre a non essere datato si rivela, già ad un esame sommario, poco affidabile. A riprova di ciò basta segnalare che per i tre cantieri menzionati nello stesso (A__________, G__________ e M__________) le ore indicate quali “ore supplementari” sono sempre “3” e i chilometri di viaggio sempre “60” - eccezion fatta per i soli due mesi di “novembre” e “dicembre” (l'anno non è indicato nei fogli ma trattasi verosimilmente dell'anno 2019) dove in relazione al cantiere di M__________ viene indicata una sola ora supplementare e per la trasferta rispettivamente 20, 25 e 50 chilometri (doc. E). Ora, è evidente che le distanze annotate non corrispondono a quelle reali come pure che le ore supplementari sono state registrate in maniera meccanica e senza tener conto del tempo realmente occorso per effettuare il tragitto di andata e ritorno tra il magazzino e il cantiere, tempo che - per stessa ammissione del lavoratore - “dipendeva dal traffico che si trovava” (deposizione cit., pag. 2) e che pertanto non poteva di certo essere ogni giorno di 3 ore.
All'atto pratico, pure il doc. D si rivela di scarsa utilità essendo per buona parte illeggibile e non contenendo indicazioni né sugli orari né sui luoghi di lavoro.
Anche i conteggi doc. 2 e 3, per quanto più chiari e precisi non si rivelano in concreto decisivi. Dagli stessi risulta che le ore lavorative giornaliere ammontavano a 8,5 - 9, a dipendenza della stagione, ma non è possibile stabilire se le stesse fossero comprensive o meno del tempo di trasferta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in questa sede, la mancata indicazione separata nei conteggi paga delle ore di viaggio da quelle lavorative effettive, pur costituendo una violazione formale di quanto previsto dall'art 17 CCL, non è sufficiente per accertare il mancato pagamento del tempo di trasferta (appello, pag. 13). Ad ogni buon conto, l'allegazione - sollevata per la prima volta in appello e pertanto irritualmente - è inammissibile.
Pure inammissibili sono le conclusioni - allegate per la prima volta in questa sede
Come già accennato, agli atti non figura inoltre alcun documento che permetta di ricostruire in maniera esatta quanti giorni AP 1 ha lavorato ad A__________, carenza che questi deve lasciarsi imputare. Nonostante il cantiere sia stato attivo dal 2015 e nonostante il lavoratore sia stato alle dipendenze di AO 1 da giugno 2017 a novembre 2019, la documentazione da lui prodotta - della quale oltretutto si è già evidenziata l'inaffidabilità e la parziale illeggibilità - è lacunosa, non copre questo intero lasso di tempo e tantomeno permette di verificare come egli sia arrivato a determinare i 339 giorni utilizzati quale base di calcolo.
Anche il doc. 2 prodotto dalla AO 1, benché comprensibile e preciso, è riferito unicamente al periodo 1° aprile 2018 - 30 novembre 2019 ed è pertanto anch'esso parziale.
In concreto, neppure la perizia - disposta dal giudice di prima sede al fine di analizzare la compatibilità dell'argomento per cui l'orario indicato nel calendario di lavoro comprendeva le trasferte, con un andamento lineare del cantiere di A__________ - ha portato elementi decisivi a favore di una delle due tesi di causa.
8.3. Alla luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al proprio onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
Quandanche si volesse ritenere accertato - ciò che non è manifestamente il caso - il mancato pagamento del tempo di trasferta, la durata dei viaggi e il numero dei giorni in cui egli ha lavorato ad A__________ non risultano ad ogni modo sufficientemente comprovati.
In concreto, contrariamente a quanto sostiene in questa sede l'appellante, le carenze allegatorie e probatorie evidenziate nei considerandi che precedono sono tali da non poter essere sanate con un semplice richiamo all'applicazione dell'art. 42 CO.
Analogamente la pretesa di fr. 13'858.- fatta valere - per la prima volta in questa sede (appello, pag. 15) e pertanto irritualmente - in via subordinata è inammissibile in quanto formulata in dispregio dei principi che reggono la presente procedura e, inoltre, non è neppure debitamente allegata e comprovata.
Pertanto, tutto ben considerato, la decisione pretorile che ha respinto - in applicazione dei principi generali - la pretesa attorea giudicandola non sufficientemente allegata e provata deve essere giudicata corretta.
Ne discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
L'appello 21 febbraio 2023 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster