AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.76
Data decisione, Autorità: 28.09.2023, IICCA
Titolo: Reclamo sulle spese ripetibili;
SPESE RIPETIBILI art. 106 cpv. 1 CPCart. 110 CPCart. 223 CPC
Incarto n. 12.2023.76
Lugano 28 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.14 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 11 giugno 2021 da
RE 1 (__________) patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 108'348.40 oltre
interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Locarno;
domanda respinta dal Pretore con decisione 11 maggio 2023, con cui ha posto le spese
processuali di complessivi fr. 3'500.- per fr. 3'000.- a carico dell’attore e per fr. 500.- a
carico della convenuta, condannando il primo a versare alla seconda fr. 5'000.- a titolo
di ripetibili;
reclamante l’attore con reclamo 12 giugno 2023, con cui chiede la riforma della
decisione nel senso di condannare la convenuta a versargli fr. 2'500.- per ripetibili o
subordinatamente perlomeno di compensare le ripetibili fra le parti, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 16 agosto 2023 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Con petizione 11 giugno 2021 RE 1 ha postulato la condanna della società in nome collettivo CO 1 (avente quali soci S__________ e N__________) al pagamento in suo favore di almeno fr. 108'348.40 oltre interessi di mora del 5% dall’11 novembre 2019 a titolo di risarcimento danni e minor valore dell’opera, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno (invero fatto spiccare nei confronti di S__________ personalmente).
Dopo assegnazione alla società convenuta, da parte del Pretore, di un primo termine per presentare la risposta di causa (v. ordinanza 14 giugno 2021), la sua successiva proroga di 30 giorni (v. ordinanza 13 agosto 2021), la sua scadenza infruttuosa e l’attribuzione di un termine suppletorio di 10 giorni ex art. 223 CPC (v. ordinanza 21 settembre 2021), il 29 settembre 2021 S__________ ha presentato una risposta, con annessa una domanda riconvenzionale per fr. 5'422.70, ma non a nome della società in nome collettivo bensì della sua ditta individuale . Sono seguite la replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022 dell’attore, la duplica e replica riconvenzionale 21 aprile 2022 di S e la duplica riconvenzionale 27 giugno 2022 dell’attore. Con quest’ultimo scritto, RE 1 ha evidenziato di avere convenuto in causa la società in nome collettivo, e non la ditta individuale, già radiata il 25 febbraio 2020.
Al dibattimento del 26 settembre 2022, una volta notificati i mezzi di prova, RE 1 ha contestato l’ammissibilità degli allegati presentati dalla ditta individuale. Con decisione 3 ottobre 2022 il Pretore, evidenziando che la parte convenuta in causa era la società in nome collettivo CO 1, ha estromesso dagli atti la risposta e domanda riconvenzionale 29 settembre 2021 e la duplica e replica riconvenzionale 21 aprile 2022 (dispositivo n. 1), assegnando alla società convenuta un ultimo termine di 20 giorni per presentare la propria risposta (dispositivo n. 2) e ponendo a suo carico fr. 400.- per spese processuali (dispositivo n. 3). Il reclamo 13 ottobre 2022 dell’attore (che postulava di annullare il dispositivo n. 2 e di riformarlo nel senso che la CO 1 fosse tenuta a versargli fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per compensare l’inutile lavoro causatogli in particolare dall’inoltro della domanda riconvenzionale), è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 23 febbraio 2023 (inc. 13.2022.79).
Con risposta 20 ottobre 2022 la CO 1 si è opposta integralmente alla petizione, rilevando in particolare che tutti gli accordi dell’attore erano stati conclusi con l’ormai radiato __________. Con replica 23 novembre 2022 e duplica 20 dicembre 2022 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni. In occasione dell’udienza del 17 febbraio 2023, la procedura è stata limitata di comune accordo all’esame della legittimazione passiva della convenuta.
Con decisione 11 maggio 2023 il Pretore ha respinto la petizione per mancanza di legittimazione passiva della CO 1 (dispositivo n. 1), essendo tutti gli accordi con RE 1 stati stipulati da S__________ a titolo personale e non in nome e per conto della società in nome collettivo. Per quanto concerne le spese giudiziarie (dispositivo n. 2), egli ha innanzitutto stabilito che esse dovevano essere poste a carico dell’attore, in quanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il giudice di prima sede ha poi fissato le spese processuali complessive in fr. 3'500.-, evidenziando che fr. 500.- corrispondevano alle spese della procedura riconvenzionale e dovevano essere sopportate dalla convenuta, mentre i rimanenti fr. 3'000.- dovevano essere a carico dell’attore. Relativamente al tema che qui interessa delle ripetibili, pure addossate all’attore, egli le ha quantificate in base alle tariffe di cui all’art. 11 RTar, applicando al valore litigioso l’aliquota minima del 6% per tenere conto che la causa è stata decisa senza la necessità di una lunga istruttoria. Ne ha dunque determinato un importo di fr. 6'500.-, a cui ha aggiunto fr. 500.- di spese e l’IVA per giungere alla somma complessiva di fr. 7'500.- arrotondati, in seguito ridotta di fr. 2'500.- (per un totale di fr. 5'000.-) per tener conto delle inutili spese di patrocinio (art. 108 CPC) causate dalla convenuta mediante la presentazione di allegati a nome della persona sbagliata.
Con reclamo 12 giugno 2023 l’attore è insorto contro tale giudizio postulando la riforma del dispositivo n. 2 limitatamente alle ripetibili, chiedendo di non doverle sopportare e anzi di condannare la controparte a versargli a tale titolo fr. 2'500.-, o subordinatamente perlomeno di compensare le ripetibili vicendevolmente dovute dalle parti.
In primo luogo, a suo modo di vedere, l’aliquota del 6% applicata dal primo giudice, seppur corrispondente al minimo tariffale, sarebbe eccessiva poiché riferita a una procedura “completa”, ovvero comprensiva degli scambi di scritti, della fase dibattimentale, dell’istruttoria, delle conclusioni e della decisione sul merito della pretesa, mentre la procedura in esame è stata limitata agli scambi di scritti (di cui alcuni del tutto inutili e nel seguito estromessi dagli atti) e all’udienza dibattimentale.
In secondo luogo, per il reclamante il Pretore avrebbe pure errato nell’assegnare alla controparte, mediante la decisione 3 ottobre 2022, un secondo termine suppletorio (v. sopra consid. 2 e 3) per presentare la propria risposta. Piuttosto, egli avrebbe dovuto ritenerla preclusa, e conseguentemente non considerare, nel calcolo delle ripetibili, né il memoriale responsivo 20 ottobre 2022, né la successiva duplica 20 dicembre 2022. Sicché a suo modo di vedere l’unico valido atto della convenuta si ridurrebbe alla partecipazione alla seconda udienza di dibattimento del 17 febbraio 2023 e non giustificherebbe in alcun modo l’attribuzione di fr. 5'000.- (del tutto sproporzionato rispetto al dispendio di tempo) e l’aliquota, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 RTar, avrebbe dovuto essere ridotta ad almeno il 2%. Il reclamante aggiunge poi che le aliquote fissate dal RTar già tengono conto di spese e IVA (v. art. 14 cpv. 1 RTar) e che pertanto la loro separata aggiunta da parte del primo giudice sarebbe scorretta.
Per il reclamante, il primo giudice avrebbe inoltre a torto omesso di assegnargli, con la decisione 3 ottobre 2022 o perlomeno con la decisione finale, delle congrue ripetibili per l’allestimento dei suoi scritti in relazione alla domanda riconvenzionale e per la partecipazione alla prima udienza dibattimentale del 26 settembre 2022, ovvero per quei passi procedurali rivelatisi vani a causa dell’errato agire della convenuta, da calcolare sulla base del valore di causa. A suo modo di vedere, lo “sconto” di fr. 2'500.- applicato dal Pretore non sarebbe a tal proposito sufficiente. Piuttosto, considerate le reciproche soccombenze, il reclamante sostiene che sarebbe la controparte a dovergli versare delle ripetibili, quantificate in fr. 2'500.-.
In ogni caso, considerato che la convenuta avrebbe causato un’inutile procrastinazione della procedura e oltretutto non avrebbe mai eccepito la carenza di legittimazione passiva (né durante la procedura di conciliazione né in seguito, ciò che avrebbe permesso di risolvere subito la controversia), il reclamante chiede che le ripetibili siano perlomeno compensate in applicazione del principio dell’equità (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Con osservazioni 16 agosto 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame, sottolineando in sintesi la correttezza della decisione pretorile, la semplicità e l’esiguo valore dell’azione riconvenzionale nonché di avere inoltrato i propri allegati nei termini (ordinari o suppletori) assegnati dal giudice di primo grado.
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.
In concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo del convenuto, inoltrato tempestivamente.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Inoltre, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).
In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar). Giusta l’art. 11 cpv. 1 e 5 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono calcolate in funzione del valore litigioso sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro questi limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. In particolare, in presenza di una causa con un valore tra i fr. 100’000.- e i fr. 500’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso (che in concreto ammonta a fr. 108'348.40).
Secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni. Inoltre l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata.
Ora, non vi è dubbio che per quanto riguarda la sua azione condannatoria, RE 1 dev’essere ritenuto pienamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ciò che neppure è contestato con l’impugnativa. Inoltre, l’azione riconvenzionale 29 settembre 2021 (dal valore particolarmente esiguo, v. sopra consid. 2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico risulta corretto.
Il reclamante sottolinea invece a ragione che il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare una risposta di causa, in data 21 settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre 2022 (durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr. 1'500.-, importo ben inferiore a quello attribuito dal Pretore, che si rivela manifestamente eccessivo.
Per tutti questi motivi, il reclamo dev’essere parzialmente accolto, nel senso che le ripetibili a carico di RE 1 sono ridotte a fr. 1'500.-.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 7’500.- (fr. 5'000.- + fr. 2'500.-), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), che può essere ripartita a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le spese processuali sono calcolate seguendo i dettami dell’art. 14 LTG. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 12 giugno 2023 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2023 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. OR.2021.14) è così riformata:
Invariato.
La tassa e le spese di fr. 3'500.- sono poste a carico della parte attrice in ragione di fr. 3'000.- ed in ragione di fr. 500.- a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr.1’500.- a titolo di ripetibili.
§. Invariato.
§§ Invariato.
Invariato.
Le spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 400.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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