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Numero d'incarto:
13.2007.2
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, ICCA
Titolo:
Istanza di collaborazione da parte di un tribunale arbitrale: stralcio per caducità
Incarto n.
13.2007.2
Lugano,
9 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
vista la richiesta di collaborazione del 19 aprile
2007 presentata dal tribunale arbitrale composto degli avvocati IS 1, __________,
chiamati il 1° dicembre 2006 da
IS 1 () e
IS 2
a
dirimere il contenzioso che li oppone nell'ambito dell'eredità lasciata da __________
(1921-2006), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________;
premesso che con patto d'arbitrato del 1° dicembre 2006 PI 1 (1929), vedova
fu __________, e PI 2 (1954), figlio del medesimo, hanno affidato agli arbitri IS
1 il compito di determinare come vadano suddivisi tra loro, unici eredi
legittimi, gli averi lasciati da __________, “tenuto conto delle proprietà immobiliari in Italia”;
preso
atto che con istanza del 19 aprile 2007 gli arbitri hanno postulato davanti a
questa Camera – in virtù dell'art. 184 cpv. 2 LDIP – l'escussione del
testimone TE 1, __________, già direttore della __________ (ora __________) di __________,
da loro citato infruttuosamente a comparire il 12 aprile 2007 per essere sentito
il 19 aprile successivo nello studio dello stesso __________ RA 2;
ricordato
che con ordinanza del 23 aprile 2007 il presidente di questa Camera ha invitato
gli arbitri a corredare l'istanza di un breve esposto dei fatti, del questionario
contenente le domande da rivolgere a TE 1 e di una dichiarazione in cui le
parti, documentando la loro legittimazione di unici eredi legittimi fu __________,
dichiarassero di liberare il testimone dal segreto bancario per tutto quanto riguardava le relazioni da lui
avute con il defunto (applicazione analogica della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero,
del 7 giugno 1968: RS 0.274.161);
accertato
che con lettera del 7 agosto 2007 gli arbitri comunicano a questa Camera di
aver potuto sentire quello stesso giorno TE 1 in qualità di testimone alla
presenza delle parti e di loro legali, sicché l'istanza di collaborazione può
essere stralciata dai ruoli;
stabilito
che nelle circostanze descritte l'istanza in rassegna è effettivamente caduca
(art. 351 cpv. 1 CPC) e che rimane da statuire unicamente sull'addebito degli
oneri processuali;
rammentato
che, trattandosi di una procedura non contenziosa di
camera di consiglio (art. 5 cpv. 2 del decreto legislativo concernente
l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e
l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia
di arbitrato internazionale: RL 3.3.2.1.6), tali oneri vanno posti per
principio a carico di chi li ha provocati (art. 72 PC per analogia);
ritenuto
che in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, ma che la tassa
di giustizia va adeguatamente ridotta in ossequio all'art. 25 cpv. 2 LTG;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza
di collaborazione è dichiarata senza oggetto e la procedura è stralciata dai
ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
da
anticipare dagli arbitri, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno.
- Intimazione:
– e ;
– , , per e .
terzi implicati
TE 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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