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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.88
Data decisione, Autorità: 23.02.2023, IIICC
Titolo: Condono delle spese processuali
CONDONOSPESE PROCESSUALI art. 112 CPC
Incarto n. 13.2022.88
Lugano 23 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza 3 novembre 2022 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su reclamo di cui agli inc. 13.2020.35 e 13.2020.78 emesse il 27 ottobre 2020 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisioni 27 ottobre 2020 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per quanto ricevibili – i reclami presentati da IS 1 l’8 maggio 2020 contro la sentenza 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento da essa avviato nei confronti della __________ rispettivamente l’11 agosto 2020 contro la sentenza 31 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura da essa promossa nei confronti del __________;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 450.– per ciascun procedimento;
che in data 3 novembre 2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto di rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito delle spese processuali, ciò con riferimento all’esito di una sua richiesta in tal senso al Tribunale federale, che l’aveva accolta;
che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla III CCA;
che giusta l’art. 112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;
che, stante l’attuale situazione finanziaria della richiedente pare opportuno rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito in questione, che tuttavia resta esigibile e dovrà essere onorato quando la sua situazione lo permetterà;
che la domanda di dilazione non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di dilazione 3 novembre 2022 di IS 1 è accolta nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Notificazione:
– .
Comunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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