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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.79
Data decisione, Autorità: 16.11.2023, IIICC
Titolo: Decisione sulla rappresentanza di una parte
DIREZIONE DEL PROCESSORAPPRESENTANZA DELLE PARTI art. 68 CPCart. 69 CPCart. 124 CPCart. 320 CPC
Incarto n. 13.2023.79
Lugano 16 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente Olgiati e Giamboni
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente per statuire nella causa inc. DM.2021.298 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° dicembre 2021 da
RE 2 patrocinato dallo “studio legale PA 1”,
contro
CO 1 ora patrocinata dall' PA 3 ,
e ora sul reclamo del 10 luglio 2023 dell'avv. RE 1 e di RE 2 contro la decisione ordinatoria processuale del 5 luglio 2023, con cui il Pretore aggiunto non ha ammesso la presenza di due patrocinatori all'udienza;
Ritenuto
in fatto A. In pendenza di una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2021.2026), il 1° dicembre 2021 RE 2 ha promosso azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo – tra l'altro – l'esercizio congiunto dell'autorità parentale sulla figlia __________ oltre a un ampio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare per lei di fr. 1256.– (oltre ad assegni famigliari già percepiti dalla madre) e postulando la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi in costanza di matrimonio, ognuno dovendo provvedere da sé al proprio mantenimento, oltre alla liquidazione del regime matrimoniale.
B. All'udienza del 1° febbraio 2022, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio, le parti si sono date atto dell'accordo concernente il principio del divorzio, l'affidamento e l'autorità parentale sulla figlia __________, la suddivisione degli averi previdenziali, l'attribuzione dell'abitazione coniugale; per il resto restando litigiosi l'assetto delle relazioni personali tra padre e figlia, i contributi alimentari per la figlia __________ e la moglie e la liquidazione del regime matrimoniale. Al termine dell'udienza, il Pretore aggiunto, ritenendo sufficientemente motivata la petizione, ha tra l'altro impartito un termine alla convenuta per produrre ulteriore documentazione. Con decisione ordinatoria processuale del 14 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura sino al 30 maggio 2022 (poi prorogato al 29 luglio 2022), annullando il termine assegnato alla moglie per presentare la risposta, la quale poi il 28 giugno 2022 ha chiesto (e ottenuto) la riattivazione della procedura.
C. Nella sua risposta del 12 settembre 2022 la moglie ha chiesto, tra l'altro, un contributo alimentare per __________ di fr. 1622.13 mensili e uno di accudimento di fr. 2033.– mensili, sino al 25° anno di età della figlia, oltre a un contributo di mantenimento di fr. 1369.09 mensili per sé, l'attribuzione definitiva dell'abitazione coniugale e modalità differenti di liquidazione del regime matrimoniale e di ripartizione degli averi previdenziali. Con replica del 28 settembre 2022 l'attore ha reiterato il proprio punto di vista, salvo ridurre a fr. 756.– l'offerta di contributo alimentare per la figlia. Duplicando il 17 novembre 2022, la moglie ha adattato in più punti le proprie richieste.
D. In ingresso all'udienza del 5 luglio 2023, indetta per le prime arringhe, preso atto che l'attore si è presentato in aula con due patrocinatori, il Pretore aggiunto ha chiesto la designazione di un solo patrocinatore in udienza. L'attore ha designato l'avv. PA 2, chiedendo tuttavia una decisione motivata sulla questione. Il Pretore aggiunto ha quindi statuito, seduta stante, che “la presenza di due patrocinatori all'udienza odierna chiesta dall'attore è respinta”.
E. Con reclamo del 10 luglio 2023, e contestuale richiesta di effetto sospensivo, l'attore e l'avv. PA 1 chiedono che la decisione del 5 luglio 2023 del Pretore aggiunto sia annullata, facendo ordine al primo giudice “di ammettere contemporaneamente alle udienze di cui all'inc. DM.2021.298 gli avvocati RE 1 e PA 2”.
Con osservazioni del 14 ottobre 2023 la convenuta si è rimessa al giudizio della corte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla rappresentanza dell’attore è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 5 luglio 2023, in esito all'udienza. Il termine è cominciato a decorrere il giorno successivo. Rimesso alla posta già l'11 luglio 2023, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.1. I reclamanti sostengono che il danno sarebbe “irreparabile a priori”, per cui non potrà essere fatto valere solo con la decisione finale. In primo luogo il procedimento rischia anche per il futuro di non permettere il patrocinio come desiderato, in secondo luogo lo stesso procedimento rischia di essere annullato per questa ragione, ciò che non gioverebbe alle parti. Quindi, vi sarebbe un interesse attuale a che la questione sia risolta immediatamente, oltretutto tenendo conto del fatto che potranno esservi altre situazioni simili.
Ritenuto che la decisione impugnata equivale a un'estromissione di uno dei patrocinatori dalle udienze, e quindi può collidere con il diritto di difesa della parte attrice, il criterio del pregiudizio difficilmente riparabile va ammesso. Il reclamo va quindi esaminato nel merito.
3.1 I reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto un comportamento abusivo, la decisione impugnata essendo in urto con i dettami di legge che regolano la materia. Il Pretore aggiunto non potrebbe avvalersi di giustificazioni legate all'ordine e alla disciplina delle udienze, già per il solo fatto che la decisione è stata presa prima ancora che l'udienza iniziasse. Rilevano che entrambi gli avvocati sono legittimati ad esercitare la rappresentanza dell'attore, né vi sarebbero procedimenti e procedure dove la possibilità di fare capo a uno o più rappresentanti è esclusa. La decisione sarebbe contraddittoria, poiché sancisce che l'udienza non comporta particolari difficoltà, sicché controparte non era certo posta in soggezione. Nessuna norma di legge, poi, imporrebbe di informare preventivamente il Tribunale circa la presenza di due legali. Contesta la valenza “sostanziale” della dottrina citata dal Pretore aggiunto, poiché in realtà esso richiama l'art. 68 CPC che non pone alcuna limitazione, bastando la legittimazione con procura agli avvocati, di modo che sarebbe stato misconosciuto il senso dell'articolo 68 cpv. 3 CPC. Nemmeno l'art. 69 CPC supporterebbe l'agire del primo giudice, che avrebbe limitato illegalmente e pretestuosamente il diritto dell'attore di scegliersi la propria difesa come meglio crede, oltre a “violare arbitrariamente i diritti dell'avvocato, non da ultimo quello della libertà economica”. La decisione nemmeno spiegherebbe come possa esservi stata eventualmente una distorsione nella conduzione del processo o del principio della parità delle armi. Il Pretore aggiunto era poi comunque cognito dell'esistenza di un doppio mandato, anche per il fatto che dagli atti di causa risulta che entrambi i legali si sono occupati della fattispecie.
Nel rispetto dei diritti della controparte e fatta salva la necessità che la procedura resti semplice e rapida, nulla osta quindi a che una parte sia patrocinata da più mandatari in procedura civile. Nemmeno la duplicazione di operazioni identiche risultanti da una pluralità di mandatari deve forzatamente ripercuotersi sui tempi e sui costi del procedimento, ritenuto che le norme che regolano le tariffe applicabili e l'art. 108 CPC in particolare conferiscono al giudice un ampio margine di manovra per ridurre i relativi costi (DTF 144 III 164 consid. 3.5 i. f.). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è comunque giustificato essere più restrittivi (May Canellas, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, n. 7 e 8 ad art. 68).
Va dapprima esaminato se il Pretore aggiunto avesse la facoltà d'intervenire d'ufficio in un ambito riservato alle parti, come quello delle modalità del loro patrocinio senza che la convenuta abbia sollevato in proposito doglianze di sorta. Intanto, l'intervento del Pretore aggiunto non rientra nelle questioni che il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, quali i presupposti processuali che rappresentano i confini entro i quali si sviluppa la sua attività processuale volta alla realizzazione del diritto. Per quanto riguarda un eventuale intervento in applicazione dell'art. 124 CPC, in virtù del quale il giudice dirige il processo, prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento, non risulta dagli atti l'esistenza di problemi d'ordine in udienza legati alla presenza di due patrocinatori, tali da imporre l'intervento d'ufficio del Pretore aggiunto, neppure risultando in particolare che la convenuta non sia adeguatamente patrocinata (art. 68 CPC) o non sia in grado di condurre la propria causa (art. 69 CPC). In concreto l'agire del Pretore esorbita quindi dalle prerogative conferite al giudice dal Codice di procedura civile.
Per quanto concerne il principio della parità delle armi, il Pretore aggiunto si limita a evocare il principio ma non si vede, ed egli non lo spiega, per quale motivo la procedura nel caso in questione presenterebbe dei problemi da questo punto di vista, tanto da giustificare un intervento a livello di direzione del processo. Ciò ritenuto non da ultimo che la controparte è anch’essa assistita da un avvocato e non ha sollevato obiezioni di sorta in proposito. Neppure è dato di capire per quale motivo in una procedura che il primo giudice definisce priva di particolari difficoltà la presenza di due patrocinatori di una delle parti sia suscettibile di creare difficoltà alla controparte.
6.1 Dagli atti risulta ancora che l'attore, sin dall'inoltro della petizione, è patrocinato dallo studio legale e notarile PA 1. A prescindere dalla natura e dall'esistenza giuridica dello “studio legale e notarile PA 1”, risulta che lo stesso è composto di tre avvocati. Dalla procura del 26 giugno 2020 risulta che RE 2 ha conferito procura all'avv. PA 1 e/o avv. PA 2 (doc. B annesso al reclamo, datato 26 giugno 2020). La maggior parte degli atti sono poi stati firmati dall'avv. PA 2, ma risulta anche l'intervento dell'avv. PA 1 (scritto del 25 gennaio 2022 alla Pretura; act. VI; Osservazioni e istanza di accertamento e contestuale richiesta di rinvio del dibattimento, del 15 dicembre 2022; doc. Z, timbro di ricevuta della Pretura 20 dicembre 2022), sicché si arguisce che non è un solo legale che si occupa della tutela degli interessi dell'attore. Non risulta che il Pretore aggiunto abbia mai avuto da ridire su questa situazione – che peraltro è frequente – né ha mai ritenuto di dover manifestare qualche dubbio su questo modo di procedere. Di conseguenza la doglianza che la presenza di due legali non è stata preannunciata non è seria e sfiora il pretesto. Poi, il primo giudice neppure spiega per quale motivo sarebbe ammissibile il patrocinio da parte di due avvocati negli atti scritti, ma non in udienza.
6.2 Nella misura in cui il Pretore aggiunto pretende che in udienza la presenza di più patrocinatori si giustifichi solo in caso di dossier voluminosi e complessi travisa la dottrina e i termini della questione. Se mai potrebbe giustificarsi in quei casi, ma comunque in concreto si rivela un'interferenza in ambiti di mera spettanza delle parti, il Pretore aggiunto neppure illustrando, sulla base di circostanze concrete, per quale motivo sia necessario intervenire con valutazioni sulla difficoltà della fattispecie. Va poi anche considerato che le parti non hanno nemmeno chiesto l'assistenza giudiziaria e la questione di sapere se il ricorso a due patrocinatori sia necessario e come vada indennizzata la loro attività non va comunque confusa con quella della possibilità (in concreto data) di una parte di dare un mandato a più avvocati per la propria difesa.
Per i motivi che precedono il reclamo merita accoglimento. La decisione impugnata è annullata.
Le spese processuali per il presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se anche la parte reclamante esce vittoriosa in questa sede, CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera, per cui non può essere considerata soccombente e non le si possono caricare i costi, né può essere condannata alla rifusione di ripetibili. Appare comunque giustificato non imporre spese al reclamante.
La presente decisione rende priva d'oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo, peraltro neppure formulata nel petitum del reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo del 10 luglio 2023 dell'avv. RE 1 e di RE 2 è accolto. La decisione ordinatoria processuale del 5 luglio 2023 è annullata.
Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
La richiesta di effetto sospensivo è dichiarata priva di oggetto.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30 000.–. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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