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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.67
Data decisione, Autorità: 27.11.2024, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. L'istanza di gratuito patrocinio è stata dichiarata precedentemente inammissibile per difetto di documenti.
ANTICIPORECLAMOSPESE PROCESSUALI art. 98 CPCart. 101 CPCart. 103 CPCart. 319 let. b cf. 1 CPC
Incarto n. 13.2024.67
Lugano 27 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2024.16 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 13 giugno 2024 da
RE 1
contro
CO 1 rappr. dall’ RA 1
e ora sul reclamo 29 ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 16 ottobre 2024 con la quale il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 13 giugno 2024 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a versargli la somma di fr. 223'497.15 oltre accessori, postulando contestualmente “l’assistenza giudiziaria per la presente vertenza”.
B. Con ordinanza 28 agosto 2024 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni - prorogato a più riprese - per produrre
il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal comune
una distinta del proprio fabbisogno mensile, con la relativa documentazione giustificativa
una distinta di tutti i redditi percepiti, compresi eventuali redditi di natura pensionistica, se del caso motivando l’inesistenza degli stessi, con la relativa documentazione giustificativa
gli estratti conto al 31 agosto 2024 di ogni relazione bancaria e/o postale di cui è titolare e/o beneficiario economico
con l’avvertenza che in caso di mancata produzione della documentazione completa non sarebbe entrato nel merito della domanda di assistenza giudiziaria.
Con scritto 12 settembre 2024 l’attore ha inoltrato alcuni documenti. Il Pretore ha rilevato al proposito che “la documentazione prodotta non comprende minimamente quanto richiesto …” e con ordinanza dello stesso giorno ha fissato un nuovo termine per produrre la documentazione completa, rinnovando l’avvertenza che in caso di mancata produzione non sarebbe entrato nel merito della domanda di assistenza. L’attore non ha inviato ulteriore documentazione.
Con decisione 30 settembre 2024 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1. La decisione non è stata impugnata.
C. Con ordinanza 16 ottobre 2024 il Pretore, rilevato che il termine per provvedere al versamento dell’anticipo delle spese di causa era decorso infruttuoso, ha assegnato all’attore un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo delle spese processuali con la comminatoria dello stralcio in caso di mancato pagamento.
Con reclamo 29 ottobre 2024 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel senso di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni - e non di 30 giorni come indicato nella decisione impugnata - all’autorità giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione impugnata è pervenuta ad RE 1 il 17 ottobre 2024. Consegnato alla posta il 28 ottobre 2024 il reclamo, per effetto dell’art 142 cpv. 3 CPC, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Con la decisione impugnata il Pretore ha stabilito in fr. 5'000.– l’anticipo delle spese di causa da prestare dall’attore.
2.2 L’attore chiede l’annullamento dell’ordinanza in questione sostenendo che “il Pretore del Circondario di Mendrisio Sud non ha emesso la propria decisione in punto alla richiesta di assistenza giudiziaria e pertanto in questa sede di reclamo se ne chiede l’ammissione poiché, a parere del reclamante, i documenti prodotti sono idoneo a decidere in tal senso”.
2.3 Il reclamo è infondato. Il Pretore ha deciso in merito alla domanda di gratuito patrocinio in data 30 settembre 2024, respingendola. La decisione è pervenuta al reclamante il 4 ottobre 2024. Scaduto infruttuoso il termine d’impugnazione di 10 giorni non vi erano motivi per un’esenzione dagli anticipi. L’ordinanza 16 ottobre 2024 con cui ha assegnato all’attore il termine suppletorio per versare l’anticipo delle spese è quindi conforme alle norme di procedura.
Il reclamante sostiene di aver illustrato e documentato la sua precaria situazione finanziaria che giustificherebbe l’accoglimento della sua istanza. Si volesse anche ritenere che con ciò egli ha inteso impugnare la decisione di diniego del gratuito patrocinio, il gravame sarebbe tardivo. Come rettamente indicato nella decisione 30 settembre 2024 il termine di reclamo era di 10 giorni, termine che, giunto a scadenza il 14 ottobre, era ormai abbondantemente trascorso quando è stato inoltrato il reclamo.
Di transenna si rileva comunque che il diniego del gratuito patrocinio neppure pare censurabile. Il Pretore ha respinto la richiesta perché “difetta manifestamente della documentazione completa attestante la situazione di eventuale indigenza dell’interessato”.
Con ordinanza del 28 agosto 2024 il primo giudice aveva elencato al richiedente quali documenti doveva produrre, ribadendo la medesima richiesta con ordinanza del 12 settembre 2024, in entrambi i casi con l’avvertenza che in caso di mancata produzione della documentazione completa non sarebbe entrato nel merito della domanda di gratuito patrocinio. I documenti richiesti non sono però stati prodotti. Il reclamante non va sentito laddove sostiene di aver sufficientemente illustrato il suo stato d’indigenza. La documentazione versata agli atti è insufficiente per avere un quadro completo della situazione, e di ciò egli era stato reso attento dal Pretore. L’impossibilità di accertare l’indigenza di RE 1 è quindi da ricondurre alla sua sola responsabilità. Ciò esclude a priori un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice e in siffatte condizioni neppure si può rimproverare al primo giudice un’errata applicazione del diritto.
Il reclamo sarebbe quindi comunque da respingere.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) è posta a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il reclamo, che non pone questioni di principio e neppure è di rilevante importanza, viene evaso da questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 16 ottobre 2024 è respinto.
Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 29 ottobre 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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