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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00007
Data decisione, Autorità: 04.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00007
Lugano 4 luglio 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 luglio 1994 dal
Contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/28 giugno 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8/13 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 9 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 23/28 giugno 1994 il __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 209’840.60 più interessi al 6.25 % dal 30 giugno 1992; 2. Fr. 2’000.--; 3. Fr. 1’000.--”. Il procedente ha indicato quale titolo di credito: “1. Sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, di data 16.3.1994, cresciuta in giudicato il 29.4.1994; 2. TG; 3. Ripetibili”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda le sue pretese sulla sentenza 16 marzo 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale l’escusso è stato condannato a pagare l’importo di Fr. 209’840.60 oltre interessi al 6 1/4 % dal 30 giugno 1992, la tassa di giustizia di Fr. 2’000.-- e le indennità cifrate in Fr. 1’000.--. La sentenza reca l’attestazione di crescita in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio nessuna delle parti è comparsa.
D. Con sentenza 8/13 dicembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce titolo esecutivo ex art. 80/81 LEF.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che “nel caso del rigetto definitivo dell’opposizione, considerato che non è data all’escusso la possibilità di promuovere l’azione di disconoscimento del debito, il giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio, ed a prescindere dalle allegazioni o contestazioni delle parti, se il titolo prodotto dall’istante sia sufficiente ai sensi dell’art. 80 LEF per il rigetto dell’opposizione”.
A mente dell’appellante “dai documenti agli atti non risulta provata l’esistenza dei requisiti per il rigetto definitivo dell’opposizione”, perché il doc. A e la relativa attestazione di crescita in giudicato sono stati prodotti in fotocopia. Infatti “l’escutente che vuole ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione deve produrre il titolo esecutivo in originale o in copia autentica”. Per l’escusso “l’impossibilità di correggere eventuali errori con l’azione di disconoscimento di debito giustifica un rigore formale maggiore nell’ambito del rigetto definitivo rispetto al rigetto provvisorio dell’opposizione ove al contrario per giurisprudenza pragmatica, ma giuridicamente criticabile, pure eventuali fotocopie di un titolo ex art. 82 LEF sono sufficienti”.
F. Con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Il __________ assevera che “l’appellante era ben conscio che il rigetto dell’opposizione era richiesto unicamente sulla scorta della fotocopia della decisione del giudice di prime cure essendo menzionato sull’istanza”, per cui “avrebbe potuto, in caso lo avesse ritenuto necessario, presentarsi all’udienza ed eccepire il falso dell’atto prodotto”. Non presentandosi all’udienza l’appellante ha rinunciato a “qualsiasi opposizione od eccezione alle prove addotte dalla controparte”.
Considerato
in diritto:
a) L’art. 80 cpv. 1 LEF stabilisce che il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva”.
Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2).
b) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la sentenza 16 marzo 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del precedente considerando relativamente agli importi in esecuzione.
Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.
a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. La Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, pure in fotocopia, ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC -che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello- ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep 1989 p. 338) e nemmeno sostiene di aver impugnato la sentenza pretorile.
La decisione di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC
pronuncia
L’appello 4 gennaio 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’____________________, che rifonderà al __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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