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Numero d'incarto:
14.1995.00063
Data decisione, Autorità:
10.03.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00063
Lugano
10 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 giugno 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 agosto 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta.
- La
tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di
ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 5 settembre 1994 ha postulato, con protesta di spese
e ripetibili, il parziale accoglimento dell’istanza;
mentre con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha
resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve essere accolta l’appellazione 5 settembre 1994
__________?
-
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
- Con PE
- __________ del 30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 122’509.90 oltre interessi al 10 % dal 1.
gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Estratto conto del 30.4.94 -
diverse fatture dal 10.6.93 al 30.11.93”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un conteggio
datato 17 gennaio 1994 (doc. C) mediante il quale egli riassume la posizione
debitoria dell’escussa e sugli scritti 28 gennaio, 7 e 14 febbraio 1994 (doc.
E, G e H) nei quali l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice
dell’importo menzionato nel conteggio del 17 gennaio 1994 e qui dedotto in
esecuzione.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha
argomentato che in varie fatture “non è stata dedotta la percentuale del 10 %
per la corteccia e gli interessi sono stati calcolati su 150 giorni invece che
su 90 come dovuto”. Inoltre mancherebbero pure i bollettini relativi ad alcune
delle forniture.
La convenuta
riconosce comunque di essere debitrice dell’istante dell’importo di Fr.
83’509.--.
L’istante,
in conformità del tasso cambiario attualmente ammesso, riduce gli interessi
richiesti dal 10 % all’8 %.
D. Con sentenza 25 agosto 1994 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che dalla
documentazione prodotta risulta inconfutabilmente il riconoscimento da parte
dell’escussa della somma posta in esecuzione. Per il giudice di prime cure “le
contestazioni relative alle fatture sollevate dalla convenuta per la prima
volta in sede di udienza di discussione sono rimaste allo stadio di puro
parlato e non sono pertanto atte a paralizzare la domanda in esame”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa, postulando che l’istanza di rigetto dell’opposizione venga
accolta limitatamente all’importo riconosciuto all’udienza di contraddittorio,
ossia a Fr. 83’509.--. Per __________ l’unico documento che riporta l’importo
in esecuzione “è il doc. C, il quale non è assolutamente chiaro e non
rappresenta certo l’inconfutabile (pretesa) prova per il rigetto sull’importo
di Fr. 122’509.90”. Infatti in fondo a questo scritto figura “Total fälliger Ausstand
Fr. 94’314.25”, che è “l’importo richiesto e poi ribadito con lo scritto
17.1.1994”.
A mente
della convenuta lo scritto 28 gennaio 1994 -che non conterrebbe un
riconoscimento di debito, ma unicamente le scuse per il ritardo nel pagamento-
non potrebbe che, eventualmente, riferirsi all’importo di Fr. 94’314.25.
Per
l’appellante “la cifra esatta dovuta non è comunque nemmeno quella figurante
sul riassunto al doc. C (Fr. 94’314.25), in quanto comprendente interessi
all’11 %, che sono improponibili oltre che assurdi”.
L’escussa
assevera che l’unico importo provvisoriamente riconosciuto in questa sede è
quello ammesso in udienza di Fr. 83’509.--.
F. Con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellato ha
resistito al gravame argomentando che il riconoscimento di debito
dell’appellante si riferirebbe inequivocabilmente allo scritto del 17.1.1994
“che indica un importo ben preciso di Fr. 122’509.90”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
- Il procedente fonda la sua domanda di rigetto
dell’opposizione su un conteggio datato 17 gennaio 1994 (doc. C), mediante il
quale riassume la posizione debitoria dell’escussa, e sugli scritti 28 gennaio,
7 e 14 febbraio 1994 (doc. E, G e H) con i quali l’escussa avrebbe riconosciuto
di essere debitrice dell’importo menzionato nel conteggio del 17 gennaio 1994 e
qui dedotto in esecuzione.
Il 17
gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________ tramite invio postale
raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale egli ha chiesto all’escussa
il versamento di Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994 (doc. D). Il procedente
ha allegato al doc. D un estratto della posizione debitoria dell’escussa (doc.
C), dal quale figura che __________ sarebbe sua debitrice dell’importo di
complessivi Fr. 122’509.90, di cui Fr. 92’892.40 esigibili già alla data della
richiesta di pagamento. Dall’estratto doc. C risulta che gli interessi al 28
gennaio 1994 sull’importo già esigibile al 17 gennaio 1994 assommano a Fr.
1’421.85 e che quindi l’importo complessivo al 28 gennaio 1994 del credito già
esigibile al 17 gennaio 1994 sarebbe stato di Fr. 94’314.25.
Con scritto
28 gennaio 1994 (doc. E) __________ ha risposto a ____________________ -facendo
esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. D nel quale il procedente
ha chiesto il versamento di complessivi Fr. 94’314.25 entro il 28 gennaio 1994-
scusandosi per il ritardo nel pagamento e chiedendo al creditore di attendere
ancora uno o due mesi, sino a quando essa non avrà trovato i necessari
finanziamenti. Dai doc. C, D e E risulta chiaramente che __________ si è
riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca
e non discutibile, debitrice nei confronti di __________ limitatamente
all’importo di Fr. 94’314.25, importo esigibile e il cui versamento è stato
richiesto con il sollecito 17 gennaio 1994.
Questo insieme
di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il
debito già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF per Fr. 94’314.25.
Il creditore
nei doc. C e D del 17 gennaio 1994 ha rilevato che l’importo esigibile alla
data di emissione del conteggio sarebbe ammontato, al 28 gennaio 1994, a
complessivi Fr. 94’314.25 interessi compresi: nel riconoscimento di debito doc.
E la debitrice ha riconosciuto siffatto importo. La debitrice deve quindi interessi
moratori solo a decorrere dal 29 gennaio 1994 e non dal 1. gennaio 1994, come
richiesto nel precetto esecutivo, perché sino al 29 gennaio 1994 gli interessi
sono già inclusi nella somma riconosciuta da __________. Il procedente non ha
inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di
pagamento superi il 5 %, per cui sono unicamente dovuti interessi di mora a
tale tasso ex art. 104 cpv. 1 CO.
Di
conseguenza la sentenza della Pretore va riformata e va rigettata in via
provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE
di Lugano del 30/31 maggio 1994 limitatamente però a Fr. 94’314.25 oltre
interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.
- L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente
accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono i rapporti di soccombenza di 3/4 a 1/4 in prima
sede a favore del procedente e di 3/4 a 1/4 in seconda sede a favore
dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 1 e 3 CO
PRONUNCIA:
I. L’appello 5 settembre 1994 __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano,
sez. 5, è così riformata:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del
30/31 maggio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr.
94’314.25 oltre interessi al 5 % dal 29 gennaio 1994.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, è a carico per 3/4 di __________ e per 1/4 di __________.
__________ rifonderà a __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 3/4 di __________ e per
1/4 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 450.-- per parte di
indennità.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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