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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00067
Data decisione, Autorità: 02.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00067
Lugano 2 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 gennaio 1995 dalla
Contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione al PE Locarno __________ è respinta in via definitiva per Fr. 13’576.95 e Fr. 98.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________per l’incasso di Fr. 13’576.95, indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, per la fallita ditta __________, come a sentenza TCA del 25.02.1994.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza del 25 febbraio 1994 (doc. F) del Tribunale cantonale delle assicurazioni di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, con la quale l’escusso è stato condannato a pagare, solidalmente con __________ e __________, Fr. 13’576.95 per contributi non saldati per il periodo 1990/1991. __________ produce pure lo scritto 17 gennaio 1995 (doc. G) nel quale la cancelleria del Tribunale federale delle assicurazione attesta di non aver “ricevuto alcun ricorso di diritto amministrativo nella causa __________”.
C. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.
D. Con sentenza 8/9 marzo 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza argomentando che “le decisioni intimate e cresciute in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi degli art. 80/81 LEF”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che __________ e __________ hanno presentato al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni e quindi il PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 sarebbe stato emesso prematuramente.
Considerato
in diritto:
Il giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).
Ne consegue che si prescinderà dall’esaminare le eccezioni sollevate dall’escusso per la prima volta in sede di appello nei termini di cui alle considerazioni fattuali sub E e la documentazione da lui prodotta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrite.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”
b) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7 , 8, 9, 10, 11 e14 p. 350/351).
c) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
d) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.
“Le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell’art. 80 LEF” (art. 97 cpv. 4 LAVS).
Nel caso di specie è pacifico che la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. F), cresciuta in giudicato per mancanza di impugnativa dinanzi al Tribunale federale da parte del debitore escusso (doc. G), costituisce, come giustamente ritenuto dal primo giudice, titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dei precedenti considerandi per l’importo in esecuzione e indicato nella petizione del 17 dicembre 1992 (doc. E) presentata dalla __________ al Tribunale delle assicurazioni.
In via abbondanziale va rilevato che l’eccezione secondo cui la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni non è esecutiva perché __________ e _________ avrebbero presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, è al limite del temerario, atteso che con siffatta asserzione il debitore riconosce implicitamente di non aver interposto ricorso contro la predetta sentenza, che pertanto nei suoi confronti è cresciuta in giudicato.
L’appello 20 marzo 1995 __________, al limite del temerario, va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF); non vengono assegnate indennità alla __________ non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF; 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC; 97 cpv. 3 e 4 LAVS
pronuncia
L’appello 20 marzo 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________. Non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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