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Numero d'incarto:
14.1995.00077
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00077
Lugano
21 agosto 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 luglio
1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 ottobre 1994 ha
così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di
conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via
provvisoria per Fr. 63’278.15 oltre interessi all’8.5 % dalla data richiesta.
- La tassa di Fr. 200.--, da anticipare
dall’istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
all’istante Fr. 500.-- per indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 24 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e
ripetibili, la reiezione dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 27 ottobre 1994
all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 25/27 luglio 1994 dell’UE di
Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 63’278.15 oltre
accessori, indicando quale titolo di credito: “Fatture dal 18.9.92 al 20.4.94.
Lettere del 18.3.94 e 26.5.94”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su diversi
bollettini di consegna sottoscritti dall’escussa e sulle relative fatture.
C. All’udienza di contraddittorio la __________ ha
contestato l’importo in esecuzione e ha rilevato che “tutti i bollettini di consegna
non indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato e che di conseguenza
è poi difficile controllare le fatture”.
D. Con sentenza 13 ottobre 1994 la Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza
argomentando che fatture o bollettini di consegna non adempiono i requisiti di
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF “a meno che gli stessi, con
l’indicazione di quantità, qualità e prezzo, non siano debitamente
controfirmati dall’escusso”.
Nel
caso di specie __________ ha prodotto gli originali dei bollettini di consegna,
controfirmati dall’escussa, con l’indicazione di quantità, qualità e prezzo,
che rappresentano validi titoli di rigetto dell’opposizione, malgrado l’escussa
abbia asseverato, producendo alcuni bollettini di consegna in fotocopia, che
sugli stessi non vi era l’indicazione del prezzo unitario.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa.
A
mente della __________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è
sufficiente la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia
“deve essere ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa,
con la conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i
documenti sono equivalenti”.
Per
l’appellante il primo giudice, “in presenza di documenti discordanti, non
avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione, non essendo certo che i
titoli prodotti dalla __________ costituiscano riconoscimento di debito, per
carenza del requisito dell’indicazione del prezzo unitario”.
Considerato
in
diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
d) I bollettini di consegna di merce firmati
dall’acquirente e integrati da fatture o estratti conto rimasti incontestati
non costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione, se dai bollettini non
risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 p. 398)
- La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione
su vari bollettini di consegna sottoscritti dall’escussa e sulle relative
fatture.
Da
un esame dei bollettini di consegna prodotti in originale dalla procedente
risulta che è stato precisato il genere della merce fornita, la sua quantità ed
il prezzo unitario. L’appellante al momento della consegna della merce,
malgrado in nessuno dei bollettini in questione sia stato indicato il valore
totale della consegna, era a conoscenza del prezzo stabilito, atteso che lo
stesso poteva essere determinato con facilità sulla base delle indicazioni del
prezzo delle singole unità fornite e della loro quantità (Rep 1959 p.
399 e rif. ivi).
I
bollettini di consegna, sottoscritti dalla __________ sono quindi, in
principio, da ritenere idonei al rigetto provvisorio dell’opposizione.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escussa ha argomentato, producendo quattro
bollettini in fotocopia (doc. 1), che “tutti i bollettini di consegna non
indicano mai il prezzo unitario del materiale ordinato”. A mente della
__________, ritenuto che per ottenere il rigetto dell’opposizione è sufficiente
la produzione in fotocopia del titolo, la produzione in fotocopia “deve essere
ammessa anche per i documenti prodotti dal debitore a sua difesa, con la
conseguenza, in mancanza di privilegio stabilito ex lege, che entrambi i
documenti sono equivalenti”. Per l’appellante “il Giudice di prime cure, in
presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto
dell’opposizione”.
c) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non
contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne
ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto
provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
338 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 5). Alle medesime condizioni siffatti
documenti, se prodotti dalla parte escussa, possono costituire riscontri
oggettivi atti a dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in
giudizio ex art. 82 cpv. 2 LEF.
d) Nel caso di specie è indubbio, e nemmeno è stato
contestato dalla procedente, che perlomeno tre dei quattro bollettini di
consegna prodotti dall’appellante in fotocopia all’udienza di contraddittorio
sub doc. 1, ossia i n. __________ e __________ del 7 giugno 1993 e il n.
__________ del 19 luglio 1993, altro non sono che le fotocopie delle tre note
di consegna di pari data e portanti lo stesso numero di identificazione
prodotte in originale dall’istante. Infatti le fotocopie e gli originali, oltre
alla stessa data di emissione e allo stesso numero di identificazione,
riportano gli stessi dati riguardanti il genere e la quantità della merce
fornita. Unica discrepanza tra i documenti prodotti in fotocopia e gli
originali é che nei primi non è indicato il prezzo unitario e quindi, come
visto sub 1d) non potrebbero costituire titolo di rigetto dell’opposizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla giudice di prime cure, le prove documentali prodotte
dall’escussa per suffragare la sua eccezione liberatoria raggiungono il grado
di verosimiglianza richiesto perché possa darsi sospensione dell’esecuzione con
il pedissequo rinvio dell’istante all’azione ordinaria ex art. 79 LEF. Il fatto
che la procedente a fronte delle affermazioni dell’escussa secondo cui “tutti i
bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario” non abbia sollevato
contestazioni limitandosi a rilevare che “le fatture sono sempre state
accettate visto che non vi sono mai state contestazioni”, depone
inequivocabilmente a favore sia della presunzione di autenticità dei bollettini
prodotti in fotocopia che della circostanza che pure gli altri bollettini di
consegna, non indicavano, quando sono stati sottoscritti dall’escussa, il
prezzo unitario del prodotto acquistato. Tale indizio concludente non è in contrasto
con le prove documentali prodotte dalla procedente, cosicché si appalesa
determinate ai fini del giudizio. A conforto della tesi liberatoria
dell’escussa depone anche la circostanza che, perlomeno nel giudizio di mera
apparenza che ci occupa e in assenza di una perizia calligrafica che faccia
chiarezza su siffatta questione, l’iscrizione nei bollettini di consegna dei
prezzi unitari di ogni prodotto fornito appare eseguita da una mano diversa da
quella che ha compilato, indicando il genere e la quantità del prodotto
acquistato, il bollettino medesimo. E' pertanto stato reso verosimile che i
bollettini di consegna, al momento della sottoscrizione da parte dell'escussa,
non indicassero i prezzi unitari: detto altrimenti, __________ ha dimostrato che
vi è stata completazione successiva.
Di
conseguenza, venendo così a cadere l’esplicito riconoscimento dell’importo
richiesto sia nella sua totale estensione come pure nei prezzi unitari (Rep
1959 p. 399), i bollettini di consegna non sono idonei al rigetto
dell'opposizione.
a) Nel precetto esecutivo __________ ha indicato quale
titolo di credito anche le lettere trasmessele dall’escussa il 18 marzo 1994 e
il 26 maggio 1994.
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il
reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) La questione è quella a sapere se gli scritti in
narrativa costituiscono inequivocabile espressione di volontà tale da
legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
La
risposta non può che essere negativa atteso che entrambi gli scritti necessitano
di interpretazione non consentita al giudice del rigetto con i limitati mezzi
istruttori che il processo sommario, in contrapposizione a quello ordinario di
cognizione, consente.
Nello
scritto del 18 marzo 1994 l’escussa, facendo seguito ad un colloquio avuto con
un rappresentante di __________, ha confermato che provvederà “in due riprese
al saldo delle vecchie fatture entro e non oltre la prima settimana di aprile”:
siffatta espressione di volontà necessita di interpretazione non essendo consentito
con i documenti prodotti di determinare la data in cui il menzionato colloquio
ha avuto luogo e a quali delle fatture emesse prima di tale colloquio si
riferissero le parti con l’espressione “vecchie fatture”. Nello scritto del 26
maggio 1994, facendo seguito ad un colloquio telefonico avvenuto lo stesso
giorno, l’escussa ha confermato “che per la fornitura del ferro come da
distinte in vostro possesso verranno da noi pagate 30/40 gg. data della
fattura”: anche questo scritto necessita di essere interpretato non essendo
noto a quale fornitura di ferro e a quale fattura esso si riferisca.
-
In via abbondanziale va poi rilevato che la mancanza
di un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF risulta anche dalla violazione
del principio della facile determinabilità dell’importo dedotto in esecuzione.
La documentazione prodotta (in particolare le fatture, i conteggi e gli altri
computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei
movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all’importo
finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge
al potere di cognizione del giudice del rigetto (cfr. Cometta, op. cit.,
p. 339). La parte creditrice ha omesso di chiarire, con il rigore richiesto
dalla nozione di riconoscimento di debito, tutti gli elementi suscettibili di
dimostrare la consistenza del proprio assunto, limitandosi a produrre sub doc.
B un plico di copie di fatture e copie di bollettini di consegna, peraltro
nemmeno indicati partitamente, a prescindere dalle due lettere di cui già si è
detto. Non spetta ai giudici di secondo grado effettuare approfondite ricerche
nel copioso coacervo di documenti non specificati di cui al plico doc. B per
sopperire alla palese carenza di diligenza probatoria di parte creditrice (cfr.
in senso convergente Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 90
CPC).
-
L'appello 24 ottobre 1994 della __________ va quindi
accolto.
Tassa
e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
PRONUNCIA:
I. L'appello 24 ottobre 1994 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 ottobre 1994 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
29 luglio 1994 __________, è respinta.
- La
tassa di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________, che
rifonderà a __________, Fr. 500.-- per indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che
rifonderà a __________Fr. 800.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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