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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00081
Data decisione, Autorità: 29.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00081
Lugano 29 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. luglio 1994 dalla
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/26 settembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ è respinta in via provvisoria per Fr. 111’128.55 oltre interessi al 5 % dal 31 aprile 1993.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 7 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;
mentre con osservazioni 14 novembre 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 7 ottobre 1994 di __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 22/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 135’235.45 oltre interessi al 5 % dal 31 aprile 1993, indicando quale titolo di credito: “Nos factures impayées du 31.3.1993 au 31.5.1994”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la propria pretesa su due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29 novembre 1993 (doc. M) inviati dall’escussa alla procedente e dai quali risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.
La procedente produce inoltre sub doc. I e T rispett. S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993 nei quali l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture ancora scoperte, assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- il 28 gennaio 1993 e Fr. 290’000.-- il 23 aprile 1993.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che agli atti non vi sarebbe riconoscimento di debito perché i “doc. M, N, O, P e Q costituiscono un’indicazione contabile sottoscritta da persona che non impegna la società” e perché i doc. I-L e S-L “sono sottoscritti unicamente dal sig. __________, che non può vincolare singolarmente la ditta”.
L’istante riduce l’importo per cui è chiesto il rigetto dell’opposizione a Fr. 111’128.55.
D. Con sentenza 15/26 settembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Per la giudice di prime cure “la persona che ha sottoscritto i doc. M e N era senz’altro preposta a gestire gli affari correnti della convenuta: pertanto la sua firma vincola l’escussa ex art. 462 cpv. 1 CO senza che necessiti che detenga il diritto di firma secondo gli statuti”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che il PE indica quale titolo di credito “fatture impagate dal 31.3.1993 al 31.5.1994” e che quindi lo stesso tenore del PE permette “di rilevare come non possa trattarsi di tutte le fatture emesse durante tale periodo, bensì di parte di esse”.
L’appellante assevera che nel PE non sono indicate nel dettaglio le fatture e che l’importo in esecuzione è desumibile “dal solo doc. O, che non rispecchia pienamente i doc. M e N”.
I doc. M e N “sono costituiti da un estratto conto non firmato con delle aggiunte manoscritte e da un foglio di trasmissione fax che non riporta importi né indica impegni di pagamento”. Inoltre essi sarebbero firmati “da persona che non ha nessun potere di rappresentanza e che nemmeno si trova alle dipendenze della parte appellante”.
A mente dell’appellante dal doc. N risulterebbe che sono stati eseguiti dei pagamenti a fronte delle fatture evidenziate, mentre parte almeno delle fatture riportate quali pagate risultano ancora scoperte nel doc. O.
Titoli di rigetto ex art. 82 LEF possono essere solo “documenti sottoscritti dal debitore escusso o dal suo rappresentante”, atteso che “la firma di un rappresentante giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo se i poteri di rappresentanza sono documentati per iscritto”. Nel caso di specie i fogli di trasmissione dei doc. M e N sono stati firmati “__________ ” che “non dispone di alcun potere, di alcuna autonomia e nemmeno era alle dipendenze dell’appellante”.
Abbondanzialmente l’appellante contesta la corrispondenza tra i titoli di credito posti in esecuzione e quelli fatti valere in sede di rigetto.
F. Con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “il titolo di credito indicato nel PE combacia perfettamente con la lista di fatture (datate 31.3.1993-31.5.1994) rimaste a tutt’oggi interamente impagate, di cui al doc. O”, sebbene l’istante abbia limitato l’istanza di rigetto dell’opposizione alle fatture emesse dal 31.3.1993 al 20.8.1993 (per un totale di Fr. 111’128.55).
A mente dell’appellata “è fuori da ogni possibile dubbio che la firma apposta da __________ sulla prima pagina dei due fax si riferisca all’estratto conto di cui alla seconda pagina”, perché il testo della prima pagina fa esplicito riferimento all’estratto conto allegato e perché le date della prima e della seconda pagina coincidono”.
Per quanto riguarda i due pagamenti di Fr. 25’000.-- figuranti nell’estratto conto di cui al doc. N, __________ rileva che a seguito del fax 18 novembre 1993 (doc. N), con cui la debitrice chiedeva di assegnare i due pagamenti a certe fatture, “__________ reagiva con i due fax di cui ai doc. P e Q, stabilendo che i pagamenti andavano assegnati alle fatture n. __________ e __________ cosa che veniva confermata dalla debitrice con fax 29 novembre 1993 (doc. M, dove le due fatture non figurano più nell’estratto conto)”. E’ pertanto pacifico che i pagamenti eseguiti e menzionati al doc. N non hanno nulla a che vedere con le fatture di cui al doc. O che sono a tuttora interamente impagate.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
c) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente:
procura scritta;
ammissione esplicita in documenti;
ammissione esplicita all’udienza.
Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
a) Quale riconoscimento di debito la procedente ha prodotto due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29 novembre 1993 (doc. M), inviati dall’escussa alla procedente e dai quali risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.
ha poi prodotto quali ulteriori riconoscimenti di debito, sub doc. I e T rispett. S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993, con i quali l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture ancora scoperte assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- rispett. Fr. 290’000.--.
b) L’escussa ha eccepito la mancanza di legittimazione a rappresentarla di colei che ha sottoscritto i doc. M e N, certa __________, asseverando che la società può essere impegnata soltanto dalle persone iscritte a Registro di commercio. __________ ha pure asseverato che neppure i doc. I-T rispett. S-L possono vincolarla, perché sottoscritti “unicamente dal sig. __________ che non può vincolare singolarmente la ditta poiché ha diritto di firma a due”.
A sostegno della sua tesi l’escussa ha prodotto l’estratto del Registro di commercio dal quale non risulta che colei che ha sottoscritto i doc. M e N avesse diritto di firma per la società. Dall’estratto doc. 1 si evince pure che dal 19 luglio __________ disponeva unicamente di un diritto di firma a due.
In sede di contraddittorio l’appellante ha esplicitamente negato un rapporto di rappresentanza di colei che ha sottoscritto i doc. M e N e di __________.
I doc. M, N, I-T e S-L, firmati da persone non esplicitamente autorizzate a rappresentare __________, non possono quindi costituire riconoscimento di debito ex 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione esplicita all’udienza (cfr. DTF 112 III 88).
Mancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice di prime cure in tal senso riformato.
Tassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 7 ottobre 1994 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15/26 settembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
luglio 1994 della __________, è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 600.-- di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 900.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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