AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.00127
Data decisione, Autorità:
22.02.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00127
Lugano
22 febbraio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio
1995 dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF
di __________;
sulla quale istanza il Pretore di __________ con
sentenza 28 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di __________ del 1/2.2.1995 è rigettata in via
provvisoria.
- Le spese e la tassa di giustizia di
Fr. 400.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso,
il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 3000.-- per ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 12 maggio 1995 ha postulato l’accoglimento solo
parziale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 19 giugno 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. 361708 dell’1/2 febbraio 1995 dell’UEF di
__________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 374’055.50 oltre
accessori, indicando quale titolo di credito: “n. 9 vaglia cambiari
dell’8.4.1992 per Fr. 10’000.-- cadauno con scadenze risp. al 15.2.94, 15.3.94,
15.4.94, 15.5.94, 15.6.94, 17.7.94, 16.8.94, 15.9.94 e 15.10.94 e vaglia
cambiario del 22.4.93 per Fr. 282’000.-- con scadenza prorogata al 31.1.94
emessi dalla __________, __________, all’ordine della creditrice ed avallati
dal debitore, spese di sconto, bancarie e di protesto per Fr. 2’055.50
(saldo)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su nove vaglia
cambiari di nominali Fr. 10’000.-- cadauno emessi ad __________ l’8 aprile 1992
e su un vaglia cambiario di Fr. 282’000.-- sempre emesso ad __________ il 22
aprile 1993 dalla __________ all’ordine dell’istante ed avallati da __________
e __________ a, con scadenza al 31 gennaio 1994, 15 febbraio 1994, 15 marzo
1994, 15 aprile 1994, 15 maggio 1994, 15 giugno 1994, 15 luglio 1994, 16 agosto
1994, 15 settembre 1994, 15 ottobre 1994, protestati per mancato pagamento il 2
febbraio 1994, 17 febbraio 1994, 19 aprile 1994, 18 maggio 1994, 17 giugno
1994, 19 luglio 1994, 18 agosto 1994, 19 settembre 1994, 19 ottobre 1994 dal
__________ __________ presso il quale erano domiciliati (doc. A, B, C, D, E, F,
G, H, I, L).
La
procedente produce pure “una nota di credito di Fr. 45’190.05” emessa il 4
marzo 1994 a favore dell’emittente dei vaglia cambiari, “importo che in tale
misura riduce per compensazione le spese di sconto, bancarie e di protesto di
Fr. 47’245.55” a Fr. 2’055.50.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato
l’opposizione.
D. Con sentenza 28 aprile 1995 il Pretore di __________
ha accolto l'istanza argomentando che “i vaglia cambiari emessi all’ordine
dell’istante e sottoscritti per avallo dall’escusso giustificano il rigetto
provvisorio dell’opposizione nell’esecuzione per l’incasso dei relativi
importi”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso postulando che l’opposizione interposta al PE n.
__________venga rigetta limitatamente a Fr. 328’581.15.
Per
l’appellante “è evidente che i vaglia cambiari non possono costituire valido
titolo di rigetto per lo sconto fissato e calcolato su ognuno di essi e per le
spese bancarie, mentre correttamente la nota di credito riconosciuta
dall’istante appellata andava portata in deduzione dal credito fatto valere”.
F. Con osservazioni 19 giugno 1995 __________ ha
resistito al gravame rilevando di procedere “oltre che per l’importo di Fr.
372’000.-- di cui ai dieci vaglia cambiari, anche per la somma Fr. 2’055.50 a
valere quale differenza in di lei favore risultante dalla compensazione delle
spese di protesto, di sconto e bancarie per complessivi Fr. 47’245.55 con la
nota di credito di Fr. 45’190.05”.
A
mente della creditrice la nota di credito di Fr. 45’190.05 emessa dalla
__________ a favore della __________ __________ (doc. M) non può essere dedotta
dall’importo posto in esecuzione, poiché già compensata con l’importo di Fr.
47’245.55 per spese di sconto (Fr. 40’947.60), bancarie (Fr. 4’526.75) e di
protesto (Fr. 1771.20) causate dal mancato incasso dei vaglia cambiari. Detta
compensazione ebbe luogo prima dell’avvio dell’esecuzione che qui ci occupa
(doc. N), come ampiamente esposto nell’istanza di rigetto dell’opposizione del
17 febbraio 1995 (pto 2). Questo dato di fatto non venne mai contestato dal
debitore”.
Considerato
in
diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
c) Nel caso di un'esecuzione ordinaria per vaglia
cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della
validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p.
400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980,
§ 59 p. 141).
d) Ex art. 1022 cpv. 1 CO (applicabile anche al vaglia
cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO) l’avallante è obbligato nello
stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
Ex
art. 1044 cpv. 1 e 2 CO (applicabile anche al vaglia cambiario per l’art. 1098
cpv. 1 CO) il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale
rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire
contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad
osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
e) Il
portatore può chiedere in via di regresso:
-
l’ammontare
della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati
indicati;
-
gli
interessi del sei per cento dalla scadenza;
-
le
spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
-
la
provvigione di non più d’un terzo per cento (art. 1045 cpv. 1 CO applicabile
anche al vaglia cambiario per l’art. 1098 cpv. 1 CO).
-
I vaglia cambiari doc. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L
adempiono tutti requisiti ex art. 1096 ss. CO e costituiscono pertanto titolo
di rigetto dell’opposizione contro l’avallante __________ per l’importo di
complessivi Fr. 372’000.-- oltre agli intessi del 6% dalla loro scadenza (art.
1045 cpv. 1 n. 2 CO).
Con
il PE n. __________ __________ chiede anche il versamento di Fr. 2’055.50 a
saldo delle “spese di sconto, bancarie e di protesto”, atteso che l’ammontare
complessivo di siffatte spese di Fr. 47’245.55 è stato parzialmente compensato
dalla procedente con la nota di credito emessa il 7 marzo 1994 a favore
dell’emittente dei vaglia cambiari (doc. M). I vaglia cambiari costituiscono,
in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per le spese di protesto,
riconosciute dall’escusso in Fr. 1’771.20 (art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO) con
interessi non dal 5.3.1994 come richiesto ma solo dal 2 febbraio 1995 (interpellazione
mediante PE). Essi non permettono invece il rigetto dell’opposizione per le
spese di sconto di Fr. 40’947.60 (JT 1969 II 63) e per le spese bancarie
di Fr. 4’526.75, perché quali altre spese ex art. 1045 cpv. 1 n. 3 CO sono da
intendersi unicamente le spese postali per le diffide di pagamento intimate al
debitore e altre spese analoghe (Baumbach/Hefermehl, Wechselgesetz und Scheckgesetz,
1993, p. 336 n. 5; Thomas Bauer, Commentario basilese, OR II, 1994, n. 4
ad art. 1045; Paul Carry, FJS 450 p. 4). Nell’operazione di sconto
infatti “lo scontatore paga allo scontatario, avanti la scadenza del credito
scontato, una determinata somma, corrispondente all’entità del credito stesso,
sotto deduzione di un certo interesse” (Francesco Messineo, Operazioni
di borsa e di banca, 1966, p. 374; Albisetti/Boemle/Ehrsam/Gsell/Nyffeler/Rutschi,
Hand-buch des Geld-, Bank- und Börsenwesens der Schweiz, 1987, p. 209; Maier-Hayoz/von
der Crone, Wertpapierrecht, 1985, § 18 n. 22). Con l’operazione di sconto
lo scontatario si procura mezzi liquidi prima della scadenza della pretesa
creditoria incorporata nel vaglia cambiario (Albisetti/Boemle/ Ehrsam/Gsell/Nyffeler/
Rutschi, op. cit., p. 209; Maier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 18
n. 22). Far discontare la cartavalore non è dunque un obbligo del creditore ma
solo un mezzo per procurarsi anzitempo la liquidità di cui necessita. Per le
spese di sconto e per le spese bancarie, connesse all’operazione di sconto, il
vaglia cambiario non può conseguentemente costituire titolo di rigetto dell’oppo-sizione.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconosci-mento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il
suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/ Caprez,
op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un
credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione
deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione
sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80),
ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle
del cpv. 1.
c) Con il PE in rassegna __________ chiede il versamento
dell’importo corrispondente all’ammontare nominale dei vaglia cambiari oltre
interessi e di Fr. 2’055.50 a saldo delle spese di protesto, di sconto e
bancarie perché prima di procedere in via esecutiva contro __________ l’istante
avrebbe compensato l’importo Fr. 45’190.05 di cui alla nota di credito doc. M
con il proprio credito di Fr. 47’245.55 derivante dalle spese di sconto, di
protesto e bancarie. Come visto sub 2 per le spese di sconto e bancarie
connesse allo sconto i vaglia cambiari non costi-tuiscono titolo di rigetto
dell’opposizione: di conseguenza, in procedura sommaria, l’istante non può compensare
-a prescin-dere dal fatto che lo sconto bancario non costituisce un credito
dello scontatario contro l’emittente- il proprio debito di cui alla nota di
credito doc. M con tali spese.
Nella
nota di credito del 7 marzo 1994 (doc. M) __________ ha bonificato
all’emittente dei vaglia cambiari l’importo di Fr. 45’190.05. Con tale
documento __________ ha ha reso verosimile nei limiti dell’art. 82 cpv. 2 LEF,
oltre al diritto di far valere la compensazione, anche l’importo del credito.
L’eccezione di compensazione va quindi ammessa per Fr. 45’190.05 e la sentenza
del primo giudice di conseguenza riformata nel senso che l'importo in capitale
va rigettato per Fr. 328'581.15 (= Fr. 372'000.-- + Fr. 1'771.20 - Fr.
45'190.05).
- L’appello 12 maggio 1995 di __________ va quindi
parzialmente accolto, gli interessi di mora essendo dovuti nella misura
determinata al cons. 2.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza di __________ di 6/7 a
1/7 in prima sede e la pressoché totale soccombenza della __________ in
seconda sede (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 120, 1022 cpv. 1, 1044 cpv. 1 e 2, 1045 cpv. 1, 1096 ss., 1098
cpv. 1 e 2 CO
pronuncia:
I. L’appello 12 maggio 1995 di __________, __________, è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 aprile 1995 del Pretore di __________ è così
riformata:
“1. L’istanza
17 febbraio 1995 della __________, succursale di __________, è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’1/2
febbraio 1995 dall’UEF di __________ è respinta in via provvisoria per Fr.
328’581.15 oltre interessi al 6% dal 1.2.1994 su Fr. 282’000.--, dal 16.2.1994
su Fr. 10’000.--, dal 16.3.1994 su Fr. 10’000.--, dal 16.4.1994 su Fr.
10’000.--, dal 16.5.1994 su Fr. 10’000.--, dal 16.6.1994 su Fr. 10’000.--, dal
16.7.1994 su Fr. 10’000.--, dal 17.8.1994 su Fr. 10’000.--, dal 16.9.1994 su
Fr. 10’000.--, dal 16.10.1994 su Fr. 10’000.--, dal 2.2.1995 su Fr. 1’771.20.
- La
tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’istante, è a carico per
6/7 di __________ e per 1/7 della __________ __________
rifonderà alla __________ Fr. 1'300.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
600.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ che
rifonderà a __________ Fr. 800.-- di indennità.
III.
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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