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Numero d'incarto:
14.1995.00163
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00163
Lugano
8 maggio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 maggio
1995 dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF
di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 28/29 agosto 1995 ha così
pronunciato:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia globale di Fr.
100.-- è a carico della parte istante che rifonderà inoltre alla controparte
Fr. 150.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’istante che con atto 11 settembre 1995 ha postulato, con protesta di spese
e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________3 del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF
di Bellinzona __________ ha __________ per l’incasso di Fr. 8’064.80 oltre
interessi al 5% dal 5 marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Lieferung
Kosmetischer Produkte”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
al Pretore.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla fattura
emessa il 23 febbraio 1994 all’indirizzo dell’escussa (doc. A) e sullo scritto
22 agosto 1994 nel quale l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice
dell’importo dedotto in esecuzione (doc. B).
versa agli atti pure le sollecitatorie di pagamento 20 aprile 1994 (doc. D), 6
giugno 1994 (doc. E), 7 luglio 1994 (doc. F), 22 luglio 1994 (doc. G).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non ha
contestato di aver ricevuto i prodotti indicati nella fattura doc. A, asserendo
che “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità,
ma non a causa della qualità della stessa”.
D. Con sentenza 28/29 agosto 1995 il Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando
che “la parte escussa pur non contestando di aver ricevuto la merce fa valere
delle contropretese” e quindi “la parte istante non dispone (...) di un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’istante asseverando di aver fornito all’escussa nel mese di
febbraio 1994 della merce per un controvalore di Fr. 8’064.80. La procedente
rileva che l’escussa avrebbe riconosciuto che la fornitura della merce è
avvenuta senza difetti e che unica contestazione sollevata dall’escussa sarebbe
“un mancato presunto appoggio pubblicitario (...) e problemi di smercio legati
alla situazione congiunturale”. A mente dell’appellante “dell’appoggio
pubblicitario non vi è nessuna traccia di accordo tra le parti, motivo per il
quale l’opposizione interposta dalla debitrice è infondata”.
Considerato
in
diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita
dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o
del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p.
331).
a) La procedente fonda la sua domanda di rigetto
dell’opposizione su una fattura trasmessa all’escussa per fornitura di merce
ammontante a Fr. 8’064.80.-- (doc. A) e sulla lettera 22 agosto 1994 (doc. B),
nella quale, in risposta alle sollecitatorie di pagamento, l’escussa avrebbe
riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
b) Il 20 aprile 1994 (doc. D), il 6 giugno 1994 (doc. E),
il 7 luglio 1994 (doc. F) e il 22 luglio 1994 (doc. G) __________ ha trasmesso
all’escussa quattro sollecitatorie di pagamento nelle quali ha chiesto il
versamento di Fr. 8’064.80.
Con
scritto 22 agosto 1994 (doc. B) l’appellata ha risposto a __________ ammettendo
di aver ricevuto la merce e evidenziando che la vendita dei prodotti forniti
dalla procedente risulta pressoché nulla. Dopo aver rilevato che “l’appoggio
pubblicitario con azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da
parte di un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse”, l’appellata ha
proposto alla __________ “il ritiro totale di tutto lo stock oppure la sua
riduzione ad un totale di Fr. 1’500.--”.
c) E’
di tutta evidenza che la fattura doc. A, quale atto emesso unilateralmente
dalla procedente, non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione. Dopo aver
ricevuto la fattura e le quattro sollecitatorie di pagamento menzionate sub b),
l’escussa ha però risposto a __________ ammettendo esplicitamente di aver
ricevuto la merce fornitale dalla procedente. Lo scritto del 22 agosto 1994
(doc. B) costituisce dunque, in principio, unitamente alla fattura del 23
febbraio 1994 (doc. A) e alle sollecitatorie di pagamento (doc. D, E, F e G),
necessarie per la sua interpretazione di immediato riscontro, un riconoscimento
di debito da parte dell’escussa nel senso dei precedenti considerandi
limitatamente all’importo indicato nello stesso di Fr. 8’004.70, oltre agli
interessi al 5% dal 20 aprile 1994 (cfr. doc. D), in mancanza di pregressa
costituzione in mora documentata.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici
in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al
creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha
adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna,
secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda
almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in
Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).
- L’escussa ha sollevato l’eccezione di inadempimento
contrattuale, asseverando che la procedente non ha appoggiato pubblicitariamente
e come promesso la vendita di quanto fornito. Infatti, a mente della
__________, “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa
pubblicità” (udienza del 9 agosto 1995), perché “l’appoggio pubblicitario con
azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da parte di
un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse” (doc. B).
La
procedente ha recisamente contestato di aver promesso all’appellata il preteso
sostegno pubblicitario. Unico riscontro all’eccezione di inadempimento sono gli
scritti del 22 agosto 1994 (doc. B) e del 1. settembre 1994 (doc. 1). Ora tali
scritti sono stati trasmessi dall’escussa medesima alla procedente e non
possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere
verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro
parlato senza sufficiente supporto probatorio. L'escussa non ha dunque reso
verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale. Ne
consegue la riforma della sentenza del primo giudice e il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF di
Bellinzona limitatamente a Fr. 8’004.70 oltre interessi.
- L'appello
11 settembre 1995 della __________ è dunque parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di
____________________ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 82 cpv. 1 e 2 LEF
PRONUNCIA:
- L'appello 11 settembre 1995 della __________, è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28/29 agosto 1995 del Segretario assessore del
Distretto di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 30 maggio 1995 della __________, è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta __________, al PE n. __________del 16
novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria
per Fr. 8’004.70 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 1994.
- La
tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall'istante, è a carico della
__________ che rifonderà alla __________ Fr. 150.-- di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che
rifonderà alla __________ Fr. 300.-- di indennità.
III. Intimazione a:_____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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