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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.00163
Data decisione, Autorità: 08.05.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00163
Lugano 8 maggio 1996/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 maggio 1995 dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 28/29 agosto 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 11 settembre 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________3 del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha __________ per l’incasso di Fr. 8’064.80 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Lieferung Kosmetischer Produkte”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla fattura emessa il 23 febbraio 1994 all’indirizzo dell’escussa (doc. A) e sullo scritto 22 agosto 1994 nel quale l’escussa avrebbe riconosciuto di essere debitrice dell’importo dedotto in esecuzione (doc. B).
versa agli atti pure le sollecitatorie di pagamento 20 aprile 1994 (doc. D), 6 giugno 1994 (doc. E), 7 luglio 1994 (doc. F), 22 luglio 1994 (doc. G).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non ha contestato di aver ricevuto i prodotti indicati nella fattura doc. A, asserendo che “la merce non ha potuto essere venduta a seguito della scarsa pubblicità, ma non a causa della qualità della stessa”.
D. Con sentenza 28/29 agosto 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza argomentando che “la parte escussa pur non contestando di aver ricevuto la merce fa valere delle contropretese” e quindi “la parte istante non dispone (...) di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’istante asseverando di aver fornito all’escussa nel mese di febbraio 1994 della merce per un controvalore di Fr. 8’064.80. La procedente rileva che l’escussa avrebbe riconosciuto che la fornitura della merce è avvenuta senza difetti e che unica contestazione sollevata dall’escussa sarebbe “un mancato presunto appoggio pubblicitario (...) e problemi di smercio legati alla situazione congiunturale”. A mente dell’appellante “dell’appoggio pubblicitario non vi è nessuna traccia di accordo tra le parti, motivo per il quale l’opposizione interposta dalla debitrice è infondata”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).
a) La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su una fattura trasmessa all’escussa per fornitura di merce ammontante a Fr. 8’064.80.-- (doc. A) e sulla lettera 22 agosto 1994 (doc. B), nella quale, in risposta alle sollecitatorie di pagamento, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
b) Il 20 aprile 1994 (doc. D), il 6 giugno 1994 (doc. E), il 7 luglio 1994 (doc. F) e il 22 luglio 1994 (doc. G) __________ ha trasmesso all’escussa quattro sollecitatorie di pagamento nelle quali ha chiesto il versamento di Fr. 8’064.80.
Con scritto 22 agosto 1994 (doc. B) l’appellata ha risposto a __________ ammettendo di aver ricevuto la merce e evidenziando che la vendita dei prodotti forniti dalla procedente risulta pressoché nulla. Dopo aver rilevato che “l’appoggio pubblicitario con azioni speciali, campioncini, dimostrazioni in farmacia da parte di un’estetista, sono rimaste soltanto delle promesse”, l’appellata ha proposto alla __________ “il ritiro totale di tutto lo stock oppure la sua riduzione ad un totale di Fr. 1’500.--”.
c) E’ di tutta evidenza che la fattura doc. A, quale atto emesso unilateralmente dalla procedente, non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione. Dopo aver ricevuto la fattura e le quattro sollecitatorie di pagamento menzionate sub b), l’escussa ha però risposto a __________ ammettendo esplicitamente di aver ricevuto la merce fornitale dalla procedente. Lo scritto del 22 agosto 1994 (doc. B) costituisce dunque, in principio, unitamente alla fattura del 23 febbraio 1994 (doc. A) e alle sollecitatorie di pagamento (doc. D, E, F e G), necessarie per la sua interpretazione di immediato riscontro, un riconoscimento di debito da parte dell’escussa nel senso dei precedenti considerandi limitatamente all’importo indicato nello stesso di Fr. 8’004.70, oltre agli interessi al 5% dal 20 aprile 1994 (cfr. doc. D), in mancanza di pregressa costituzione in mora documentata.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).
La procedente ha recisamente contestato di aver promesso all’appellata il preteso sostegno pubblicitario. Unico riscontro all’eccezione di inadempimento sono gli scritti del 22 agosto 1994 (doc. B) e del 1. settembre 1994 (doc. 1). Ora tali scritti sono stati trasmessi dall’escussa medesima alla procedente e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. L'escussa non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale. Ne consegue la riforma della sentenza del primo giudice e il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF di Bellinzona limitatamente a Fr. 8’004.70 oltre interessi.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di ____________________ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 e 2 LEF
PRONUNCIA:
Di conseguenza la sentenza 28/29 agosto 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 30 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta __________, al PE n. __________del 16 novembre/8 dicembre 1994 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per Fr. 8’004.70 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 1994.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- di indennità.
III. Intimazione a:_____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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