AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.113
Data decisione, Autorità: 17.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00113
Lugano 17 luglio 1995/B/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
al PE cambiario n. __________ del 3/5 aprile 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di
(patr. dallo Studio legale __________)
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 6 aprile 1995 dall’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 20 aprile 1995;
rilevato che con osservazioni 17 maggio 1995 la parte appellata ha postulato l’irricevibilità dell’appello per nullità e subordinatamente la reiezione, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che in data 28 settembre 1993 la __________ di __________ ha emesso tre vaglia cambiari all’ordine della __________ per Fr. 10’000.-- , Fr. 20’000.-- e Fr. 20’000.-- con scadenze al 31 gennaio 1994, risp. 30 aprile 1994 e al 31 luglio 1994 (doc. B);
che all’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa;
che con sentenza 18 aprile 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’opposizione argomentando che i titoli cambiari sono formalmente validi e che con l’opposizione motivata 5 marzo 1995 (recte: 5 aprile 1995) (doc. C) l’escusso non ha sollevato eccezioni ex art. 182 LEF;
che con atto 20 aprile 1995 l’escussa si è aggravata dichiarando:
“con riferimento al verbale di udienza del 18 aprile 1995 la informo che faccio ricorso a quanto dichiarato:
che la nostra fattura no. __________data 6.3.1995 per l’mporto di Sfr. 144’500.-- che stata contestata per la fondatezza”;
che ha inoltre argomentato di essere stata incaricata dalla procedente e da un’altra società di mediare la reimportazione di macchine vendute dalla __________ in __________, che tale compito le è costato molte ore di lavoro e spese per un importo di Fr. 144’090.--, dimostrabile con la produzione di una vasta documentazione, e che la sua fattura è rimasta impagata;
che l’escussa ha inoltre sostenuto di essere stata costretta a firmare gli effetti cambiari in oggetto;
che i vaglia cambiari doc. B adempiono i requisiti di cui all’art. 1096 CO;
che il giudice ammette l’opposizione ex art. 182 n. 4 LEF quando il debitore oppone un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ossia un’eccezione materiale del debitore contro il creditore, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o valori, la somma per cui si procede. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere confortate da documenti giustificativi (CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A. AS/P. SA, CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 n. 10; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978 p. 61-62);
che le argomentazioni sollevate dall’appellante, già presentate con la motivazione dell’opposizione, concernenti la mediazione della reimportazione di macchinari dall’__________ non sono state rese sufficientemente verosimili ex art. 182 n. 4 LEF, atteso che agli atti risultano solo tre documenti indicanti una transazione concernente la citata mediazione e l’elenco di uffici e autorità, mentre l’escusso non ha prodotto alcun documento giustificativo atto a rendere verosimile sia l’impiego di ben 1’601 ore, che egli pretende gli siano occorse per mediare la reimportazione, che le spese per telefono e fax;
che la dichiarazione dell’escussa di essere stata costretta a firmare i titoli cambiari, così come la produzione dell’elenco delle lettere e fax riguardanti la predetta mediazione e la prospettata produzione di tale documentazione costituiscono dei nova proceduralmente irriti ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC , secondo il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che l’appello va di conseguenza respinto;
che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 182 n. 4 LEF, 1096 CO e 321 cpv. 1 lett. b CPC
pronuncia
L’appello 20 aprile 1995 della __________ di __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________ di __________, che rifonderà alla __________ in liq. Fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster