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Numero d'incarto:
14.1995.117
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00117
Lugano
22 maggio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall'istanza 17 marzo 1995
promossa da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha decretato il 14/24 aprile 1995:
"1. E` pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da lunedì __________.
2/3/4
omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28
aprile 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 3/8 maggio 1995
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve essere accolta l'appellazione?
-
Tassa di giustizia.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 17 marzo 1995 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 7’100.-- oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995 alle
ore 15.00 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito il
19 aprile 1995 e produce dichiarazione della creditrice in tal senso (doc. A).
Considerato
in
diritto:
- L'appellante adduce per la prima volta in sede
d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante
declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.
tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re
E. c. I. p. 4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso
costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante
declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante,
siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L'appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 14/24 aprile 1995 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA. 95.00266, nei confronti di
__________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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