AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1995.139
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00139
Lugano
10
gennaio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 settembre 1994 da
patr. da: Studio legale
contro
avv.
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1995 dell’UEF
di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con
sentenza 12 giugno 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
-
E`
rigetta in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 2’534’100.-- oltre
interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive.
-
La
tassa di giustizia globale di Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, è a
carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 7’500.-- alla controparte a
titolo di ripetibili”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF
di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 2’539’500.--
oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale titolo di credito:
“Riconoscimento di debito come da brevetto no. dell’ e
lettera avv. __________ del 5 settembre 1991”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Nell’ambito della concessione di un mutuo di DM
3’000’000-- da parte della __________ a __________ rimborsabile per il 30
luglio 1994 (doc. A da p. 4 a 7) , __________ ha redatto l’11 luglio 1991 il
brevetto notarile n. __________(doc. B), nel quale ha tra l’altro dichiarato
che le è stata messa a disposizione da parte di __________ la somma di DM
3’000’000.-- e di avere potere discrezionale sull’appannaggio annuo di Fr.
400’000.--. Essa ha inoltre dichiarato che __________ ha dato disposizione affinchè
avesse il diritto di esigibilità nei suoi confronti per le predette somme,
ossia DM 3’000’000.-- esigibili a partire dal 1. marzo 1994 e l’appannaggio
annuo di Fr. 400’000.--, ossia Fr. 33’333.-- mensili a partire dall’erogazione
del credito. Al fine di garantire __________ nell’ottenimento del mutuo da
parte della __________ l’escussa nel citato brevetto notarile n. 424 ha assunto
il seguente impegno:
“Qualora
il signor __________ cederà all’istituto bancario __________ questi diritti e
me lo notificherà, prenderò in considerazione la cessione e mi impegnerò
irrevocabilmente ad effettuare dei pagamenti unicamente all’istituto bancario
__________ e precisamente alla prima richiesta scritta.”
Il
26 luglio/16 agosto 1991 __________ ha ceduto alla __________ tra l’altro il
credito di DM 3’000’000.-- nei confronti di __________ (doc. C). Questa, con
lettera 5 settembre 1991 (doc. D), ha confermato alla banca creditrice di aver
preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ derivanti
dai predetti atti. Con scritto 11 marzo 1994 la procedente ha chiesto, tramite
il suo rappresentatnte legale (doc. E) il versamento della somma di DM
3’000’000.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato
l’eccezione di non validità dell’impegno assunto tramite il brevetto n. 424
(doc. B) per vizio di volontà causato da dolo, timore in seguito a minacce ed
eventualmente errore, producendo dei verbali concernenti le sue deposizioni
rese davanti alle autorità inquirenti del Canton __________ (doc. 2 e 3). La
debitrice ha prodotto inoltre un comunicato stampa emesso il 19 dicembre 1994
dal Giudice istruttore __________ (doc.
5) ed un estratto di un giornale italiano concernente il coinvolgimento della
mafia siciliana nell’affare della presunta eredità di 300 miliardi di lire a
favore di __________ (doc. 6). __________ ha poi rilevato che il credito
garantito era contestato (doc. 7, 8, 9, 10 e 11) in seguito ad una truffa di cui
era stato oggetto __________ nell’acquisto di un immobile.
D. Con sentenza 12 giugno 1995 il Pretore di Bellinzona
ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che in ordine di tempo
__________ ha dapprima ceduto i propri diritti derivanti dal brevetto n. 424
alla __________ in data 26 luglio/16 agosto 1991 (doc. C). Con lettera 5
settembre 1991 __________ ha confermato di aver preso conoscenza della cessione
dei diritti da parte di __________ alla __________ (doc. D). Con scritto 11
marzo 1994 (doc. E) il rappresentante legale della procedente ha chiesto il
versamento della somma di DM 3’000’000.--. In prima sede è stato accertato che
il 21 giugno 1994, giorno della domanda di esecuzione, il tasso di cambio era
di DM 1 = Fr.0,8447, per cui la pretesa posta in esecuzione ammonta a Fr.
2’534’100.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto
n. 424 sollevata dall’escussa per dolo, per timore in seguito a minacce ed
errore, le sue allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti
al Giudice istruttore del Canton __________ nell’ambito
di un procedimento penale, non fornendo i necessari riscontri oggettivi atti
ad infirmare ex art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito. In prima sede
è stato riconosciuto un interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
con decorrenza dal 15 marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora
l’escussa con lettera 11 marzo 1994 (doc. E) per il 14 marzo 1994 (art. 102
cpv. 2 CO).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede. L’appellante ha sostenuto che, considerate le sue condizioni di salute,
pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di disconoscimento del
debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6 CEDU. Essa ha poi
postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla procedente in
applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
F. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in
diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti. La volontâ di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico
redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 337-338 con riferimenti).
b) Nell’ambito del contratto di mutuo 25 luglio 1991 per
la concessione da parte della __________ di un credito di DM 3’000’000.-- a
__________ (doc. A p. da 4 a 7), il brevetto notarile n. 424 dell ‘11 luglio
1991 (doc. B), con il quale l’appellante si è assunta un obbligo di pagamento
nei confronti della citata banca, costituisce, insieme alla cessione 26 luglio
/16 agosto 1991 (doc. C) del credito di DM 3’000’000.-- da parte di __________
alla __________ e alla relativa conferma 5 settembre 1991 (doc. D)
dell’escussa, riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. __________ è
infatti divenuta direttamente debitrice nei confronti della __________ del
citato credito di DM 3’000’000.--.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte
civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H.
SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’appellante ha eccepito la non validità del
riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, timore
in seguito a minacce ex art. 29 ss. CO ed errore ex art. 23 ss. CO. A
prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto
particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito
vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il
processo sommario consente, la debitrice ha fondato le sue eccezioni sulle sue
dichiarazioni rese davanti all’autorità penale del Canton __________ (doc. 2 e
3) in merito ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti, così come su
un comunicato stampa emesso dal giudice istruttore del Canton __________ (doc. 5). Questi documenti contengono
tuttavia solo dichiarazioni di parte e non costituiscono riscontri oggettivi,
atti a rendere verosimile che la formazione della volontà dell’escussa a
sottoscrivere un impegno personale nei confronti della banca era viziata.
Inoltre dal comunicato stampa non risultano indicazioni in merito ad un
eventuale dolo o minacce. Se mai fosse ravvisabile un eventuale errore, il
giudice istruttore ha tuttavia dichiarato che rimane aperta la questione della
responsabilità penale dell’escussa. D’altro canto nemmeno la produzione di una
copia di un articolo di giornale italiano (doc. 6), tra l’altro non datato,
senza indicazione della testata e del giornalista, può costituire riscontro
oggettivo sufficiente a rendere verosimili le eccezioni sollevate dall’escussa.
Anche i documenti prodotti a sostegno della contestata validità del credito
garantito a __________ da parte della __________ per l’acquisto di un immobile
(doc. 7, 8, 9 10 e 11) rappresentano d’altro canto unicamente atti di parte,
con i quali ciascuno sostiene la propria tesi, per cui non possono essere
considerati riscontri oggettivi ex art. 82 cpv. 2 LEF.
è pertanto rinviata all’azione di disconoscimento del debito. Le sue
allegazioni in merito all’impossibilità, considerato il suo stato di salute, di
assicurarsi nel termine di 10 giorni (recte: 20, se si considera che il termine
di dieci giorni decorre dalla crescita in giudicato della sentenza di rigetto)
una sufficiente difesa in tale procedura, a prescindere dalla loro
inconsistenza, sono del tutto inconferenti poichè in insanabile contrasto con i
termini fissati dal legislatore. Va poi rilevato, in via del tutto abbondanziale,
che il PE in esame è stato intimato il 4 agosto 1994 e che l’udienza di
contraddittorio è stata più volte rinviata, per cui l’appellante ha avuto
sufficientemente tempo per prepararsi ed istruire il suo rappresentante.
- L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in
prima istanza alla procedente, ritenendola eccessiva in considerazione delle
particolari circostanze del caso, ossia il carico di lavoro e la difficoltà
della vertenza non eccessivi, così come la sua impossibilità di avere un’equa
difesa.
Ex
art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale
federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.
Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso
in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto
dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 conns. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della
disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità
assegnata dal primo giudice appare giustificata (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
- L’appello 21 giugno 1995 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L'appello
21 giugno 1995 __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________ che rifonderà alla __________Fr. 5'000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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