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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.141
Data decisione, Autorità: 23.04.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00141
Lugano 23 aprile 1996 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1995 da
(rappr. dalla __________)
contro
(patr. da: avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 giugno 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 21 luglio 1995 la parte appellata si è opposta all’appello, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 650’000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Avallo su vaglia cambiario di CHF. 650’000.-- a vista, datato 7.12.1993, emesso dal sig. __________ a all’ordine della __________ ”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di Fr. 650’000.-- (doc. A), emesso da __________ all’ordine della __________ quale garanzia nell’ambito della concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’769’000.-- (doc. B). Il vaglia cambiario, datato 7 dicembre 1993 e pagabile a vista, reca l’avallo di __________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancanza di una valida disdetta e pertanto l’inesigibilità del credito, per cui la garanzia, costituita dall’effetto cambiario, non può essere fatta valere.
D. Con sentenza 14 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che agli atti non risulta prova alcuna __________ non abbia adempiuto i suoi obblighi contrattuali, con la conseguenza che la procedente non ha dimostrato di essere autorizzata, sulla base della dichiarazione doc. E, ad incassare il vaglia cambiario in esame.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che il vaglia cambiario doc. A costituisce valido riconoscimento di debito, ritenuto che l’esame della sua validità va compiuto unicamente sotto il profilo del diritto cambiario.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata si è confermata in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non viene pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/ H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).
c) Secondo il mutuo ipotecario doc. B (punto b) il vaglia cambiario in oggetto era utilizzabile, come previsto nella dichiarazione 26 giugno 1990 (doc. E). Dal tenore di quest’ultima, sottoscritta da __________ quale emittente e da __________ quale avallante, si evince quanto segue:
“......
Nell’ambito delle facilitazioni di credito concessemi/ci con la vostra lettera del 26 giugno 1990 vi ho/abbiamo consegnato in garanzia un vaglia cambiario all’ordine vostro, emesso, rispettivamente avallato dai sottoscritti, per un importo di
Sfr. *650’000.----
in lettere franchi svizzeri seicentomila
pagabile a vista, privo della data di emissione.
Con la presente vi autorizzo/iamo a completare il vaglia cambiario di tutti i requisiti mancanti e a porlo all’incasso qualora non fossero completamente e tempestivamente adempiute le condizioni del credito in questione.
Rinuncio/amo dunque già sin d’ora ad opporre qualsivoglia eccezione relativa alla completazione e alla messa in circolazione del vaglia di cui sopra.”
Pertanto dal doc. E emerge chiaramente che l’autorizzazione al completamento del vaglia cambiario doc. A era subordinata al non adempimento delle condizioni del mutuo ipotecario doc. B da parte del mutuatario. Secondo il doc. B il credito era disdicibile d’ambo le parti con sei mesi di preavviso al 30 giugno o al 31 dicembre. Inoltre la banca si era riservata il diritto di chiedere il rimborso immediato, tra l’altro, nel caso in cui gli interessi ed ammortamenti non venissero pagati entro 30 giorni dalla loro scadenza. Con scritto 7 dicembre 1993 (doc. C) la __________, riferendosi ad una lettera 1. dicembre 1993 ed al fatto che il mutuatario non avrebbe rimborsato il suo debito, ha chiesto all’avallante __________ di volere versare l’importo di Fr. 650’000.--, in caso contrario la banca avrebbe proceduto ad incassare il vaglia cambiario. La procedente non ha tuttavia prodotto agli atti nè la citata lettera 1. dicembre 1993, nè documento alcuno atto a dimostrare che le condizioni di disdetta, previste nel contratto di mutuo ipotecario, si sono avverate. Di conseguenza manca la prova che i requisiti previsti nella dichiarazione doc. E, legittimanti la procedente a porre all’incasso il vaglia cambiario detenuto in garanzia, si sono verificati. Non avendo la __________ pertanto dimostrato che la condizione sospensiva prevista nel citato doc. E, ossia che il suo credito basato sul mutuo ipotecario concesso all’emittente __________ è divenuto esigibile e non è stato pagato, non può far valere alcun diritto derivante dal titolo cambiario doc. A dato in garanzia. La sentenza pretorile va pertanto confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 1022 cpv. 1 CO e 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. L’appello 26 giugno 1995 della __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________ a, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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