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Numero d'incarto:
14.1995.142
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00142
Lugano
12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 marzo 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza.la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994.
- La tassa di giustizia in Fr. 120.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del
credito, con protesta di spese e ripetbili;
ritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis
CPC;
esaminati
atti e documenti,
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due
decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una
sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc. D)
e su una sentenza 12 dicembre 1994 della I Corte Civile del Tribunale federale,
con le quali l’escusso è stato condannato a pagare spese e ripetibili di Fr.
700.--, risp. ripetibili di Fr. 5’000.--, risp. Fr. 1’800.-- e Fr. 3’500.--,
per un importo complessivo di Fr. 11’000.--;
-
che
l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio ;
-
che
ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione;
-
che
ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato
prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto;
-
che
la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
-
che
con l’appello l’escusso ha sostenuto, senza produrre documentazione alcuna, che
la pretesa in esame è già stata pagata in un precedente contesto e che vi è
stata errata interpretazione dei fatti e di conseguenza errata applicazione
della legge;
-
che
ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è vietato addurre nuovi
fatti, prove ed eccezioni, per cui le argomentazioni dell’appellante vanno
respinte poichè proceduralmente irrite;
-
che
di conseguenza la sentenza pretorile va confermata e l'appello respinto;
richiamati
gli art. 51, 54 e 67 OTLEF
pronuncia
-
L’appello
30 giugno 1995 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia 180.-- è a carico di __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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