AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.144
Data decisione, Autorità: 06.08.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00144
Lugano 6 agosto 1996/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 ottobre 1994 da
rappr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 14/21 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza 18 ottobre 1994 è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva sino a concorrenza di Fr.104’403.40 oltre le spese esecutive.
2 La tassa di giustizia in Fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
le osservazioni della parte appellata sono datate 25 agosto 1995;
rilevato che con decreto presidenziale 6/10 luglio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.104’403.40, indicando quale titolo di credito: “Jugement du Tribunal cantonal de Sion du 04.03.1993 + Décision d’assujettissement à la prestation réformée par la __________ le 28.11.1984 (jugement et décision confirmés par le Tribunale fédéral)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 28 novembre 1984 (doc. 4) nella forma modificata della __________, cresciuta in giudicato, con la quale __________ è stato condannato a pagare tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le spese, così come sulla sentenza 4 marzo 1993 (doc. 15) del Tribunale cantonale vallesano con la quale l’escusso è stato riconosciuto colpevole e condannato al pagamento di una multa di Fr. 15’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Anche questa sentenza è cresciuta in giudicato. La diffida di pagare le tasse e le spese di ricorso gli è stata notificata il 3 novembre 1993, poi confermata dalla __________ in data 29 novembre 1993 (doc. 17 e 18). La diffida di pagare l’importo della multa e le spese procedurali gli è stata notificata il 17 febbraio 1994 (doc. 19).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato la legittimazione attiva dell’ __________ ed ha eccepito l’intervenuta prescrizione, così come la mancata realizzazione dei beni sequestratigli nell’ambito del procedimento penale amministrativo.
D. Con sentenza 14/21 giugno 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, argomentando che secondo gli art. 80, 83 e 87 ss. della Legge federale sulle dogane in casu è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), la quale all’art. 11 cpv. 4 stabilisce che la pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni, termine che nel caso di specie ha iniziato a decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza 14 dicembre 1993 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, per cui la prescrizione non è ancora intervenuta. Non essendo prescritta l’esecuzione della pena, ex art. 12 cpv. 4 DPA non vi é stata nemmeno prescrizione delle pretese riguardanti le tasse sulla cifra d’affari e sul tabacco sottratte.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo l’eccezione di prescrizione.
F. Le osservazioni 25 agosto 1995 della parte appellata sono intempestive.
Considerato
in diritto
1.a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex art. 80, 83, 87 ss. della Legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) per la prescrizione dell’azione penale è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).
Secondo l’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto da questa legge o dalle singole leggi amministrative.
Ex art. 11 cpv. 2 DPA se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d’interruzione della prescrizione, il termine non può esser prolungato di più della metà.
Secondo l’art. 11 cpv. 3 DPA per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finchè l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà.
L’art. 12 cpv. 4 DPA prevede che l’obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale o l’esecuzione della pena.
c) La decisione 28 novembre 1984, riformata dalla __________, sull’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le spese procedurali (doc. 4), è divenuta esecutiva in seguito alla sentenza 18 luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 8), che ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto da __________ contro la decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale (doc. 6).
d) Con decreto penale 23 dicembre 1987 (doc. 9) la Direzione generale delle dogane ha condannato __________ al pagamento di una multa di Fr. 30’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Con decisione 3 giugno 1988 (doc. 11) sempre la __________, pronunciandosi sull’opposizione inoltrata dall’appellante contro il predetto decreto, ha confermato la sua decisione. Questa è stata a sua volta confermata dal Tribunale del II Circondario del Distretto di Sion con sentenza 6 aprile 1992 (doc. 13). In seguito ad appello di __________, il Tribunale cantonale del Vallese, con pronunciato 4 marzo 1993 (doc. 15), ha riconosciuto l’escusso colpevole, condannandolo al pagamento di una multa di Fr. 15’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Contro questa decisione l’appellante ha inoltrato ricorso per cassazione alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, che con sentenza 14 dicembre 1993 (doc. 16) l’ha confermata. La Corte cantonale aveva ritenuto che la prescrizione assoluta dell’azione penale non era intervenuta. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale.
e) Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 116 IV 81, 115 Ia 325, 111 IV 91 e 105 IV 310) la prescrizione assoluta dell’azione penale cessa di decorrere dopo la crescita in giudicato formale di una sentenza di condanna dell’autorità cantonale di ultima istanza. Ex art. 194 della Legge di procedura penale del Canton Vallese, il giudizio 4 marzo 1993 del Tribunale Cantonale vallesano (doc. 15) è divenuto esecutivo dal giorno della sua notifica, avvenuta il 16 aprile 1993, ritenuto che secondo l’art. 272 cpv. 7 della Legge federale sulla procedura penale (LPP; 311.0), il ricorso per cassazione al Tribunale federale non sospende l’esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione o il suo Presidente lo ordini. Pertanto la prescrizione assoluta dell’azione penale, che era stata sospesa, ha cessato di decorrere dal 16 aprile 1993, prima di giungere al suo termine.
f) La prescrizione della pena, della durata di 5 anni (art. 11 cpv. 4 DPA), che ha iniziato a decorrere con la crescita in giudicato della decisione 4 marzo 1993 (doc. 15), intimata il 16 aprile 1993, non è ancora subentrata e di conseguenza ex art. 12 cpv. 4 DPA l’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre spese per Fr. 492.--, di cui alla sentenza 28 novembre 1984 (doc. 4), non è prescritto.
La decisione 28 novembre 1984 della __________ (doc. 4), così come la decisione 4 marzo 1993 (doc. 15) del Tribunale cantonale vallesano - entrambe confermate dai pronunciati 18 luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 8) e 14 dicembre 1993 della Corte di cassazione penale (doc. 16) costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 81 LEF.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 80,83 e 87 LD, art. 2, 11 e 12 DPA
pronuncia
L’appello 5 luglio 1995 di __________ a, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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