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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.151
Data decisione, Autorità: 08.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00151 14.95.00152
Lugano 8 agosto 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nelle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 21 aprile 1995 alla Pretura del Distretto di Lugano da
__________ (inc. 14.95.151)
rappr. dall'amministratore unico __________
__________ (inc. 14.95.152)
postulanti la concessione di una moratoria concordataria di quattro mesi;
sulle quali istanze la Pretore ha così pronunciato il 1° giugno 1995:
Inc. 14.95.151
"1. L'istanza è accolta e pertanto alla __________, è concesso il beneficio della moratoria concordataria di quattro mesi a far tempo dal 1° giugno 1995 onde proporre ai propri creditori un concordato con abbandono dell'attivo.
Inc. 14.95.152
"1. L'istanza è accolta e pertanto a __________, è concesso il beneficio della moratoria concordataria di quattro mesi a far tempo dal 1° giugno 1995 onde proporre ai propri creditori un concordato con abbandono dell'attivo.
sentenze dedotte in appello il 19 luglio 1995 da
che ha chiesto la revoca dei decreti 1° giugno 1995 di nomina dell'avv. __________ quale commissario dei concordati __________ e
rilevato che non sono state chieste osservazioni, potendosi procedere ex art. 313bis CPC;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreti 1° giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano ha concesso le moratorie concordatarie, chieste con istanze 21 aprile 1995, a __________ e a __________, designando l'avv. __________ quale commissario per entrambe le procedure;
che le due concessioni di moratoria concordataria sono state pubblicate in conformità dell'art. 296 LEF sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n.__________ di martedì __________ a p.__________;
che contro la designazione del commissario si è aggravata __________ con atto 19 luglio 1995, asseverando che:
è creditrice dei due beneficiari della moratoria;
il commissario avv. __________ "era già rappresentante della __________, il cui amministratore unico è __________ come si deduce dalla lettera 6 marzo 1995, prodotta, della __________ con firma di __________
che dalla citata lettera risulta testualmente: "come ben sapete e come personalmente comunicato, la nostra situazione è nelle mani dell'avv. __________ per la procedura concordataria; quindi nulla possiamo fare di nostra iniziativa e ogni richiesta in proposito deve essere rivolta all'avvocato stesso";
che l'atto d'appello, benchè unico, è riferito a due decreti formalmente distinti e riguardanti due parti appellate diverse;
che si tratta di due procedure separate, pur essendo i gravami incentrati su identiche allegazioni fattuali e in diritto;
che le cause inc. 14.95.151 e 14.95.152 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che in tema di moratoria concordataria è data facoltà d'appello alla CEF quale Autorità superiore dei concordati (cfr. tra tante CEF 24 marzo 1989 in re L.SA; Rep 1985 p.39);
che l'appellante, quale creditrice, è legittimata ad aggravarsi contro la designazione del commissario nell'ipotesi che sia professionalmente carente o non garantisca la necessaria imparzialità (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.422; DTF 103 Ia 79; Rep 1985 p.39-40);
che il pretore, quale autorità inferiore del concordato, deve designare come commissario una persona che non sia stata il mandatario del debitore al beneficio del concordato, come pure che non sia legata da vincoli di parentela (cfr. Gilliéron, op. cit., p.422 i.f.);
che il commissario di un concordato è, come un funzionario, un organo pubblico dello Stato, incaricato di occuparsi della procedura concordataria; la sua posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di un amministratore di fallimento scelto fuori dall'ufficio (DTF 103 Ia 79 cons.4, 94 III 58-59 cons.2). Come in materia di astensione e di ricusa di magistrati, così anche nell'esame della prevenzione di un commissario è determinante l'interesse pubblico ad un'attuazione imparziale della procedura concordataria (sentenza 24 febbraio 1984 del Tribunale federale in Rep 1985 p.39);
che la questione, pur essendo di rilievo, non potrà essere oggetto di sindacato d'appello per ragioni formali, come si dirà in seguito;
che la Pretore vaglierà comunque, con l'ausilio del commissario, se le censure prospettate hanno fondamento, ritenuto che in caso affermativo dovrà determinarsi per la sostituzione dell'organo del concordato;
che il ricorso di un creditore contro la designazione del commissario va presentato entro dieci giorni dalla pubblicazione della concessione della moratoria sul Foglio ufficiale cantonale rispettivamente, se del caso, sul FUSC;
che nei casi di specie la pubblicazione delle due moratorie ha avuto luogo sul FUC n.__________ di martedì __________ a p.__________;
che i due appelli del 19 luglio 1995 sono irrimediabilmente tardivi e pertanto irricevibili;
richiamati gli art. 293 ss. LEF, in particolare l'art. 295 cpv.1 LEF; sulle spese gli art. 59 e 67 cpv.1 OTLEF
PRONUNCIA
Gli inc. n. 14.95.151 () e 14.95.152 () sono dichiarati congiunti.
L'appello 19 luglio 1995 (inc. n. 14.95.151: __________) __________, è irricevibile per tardività.
2.1 La tassa di giustizia in Fr. 100.-- è a carico di
3.1 La tassa di giustizia in Fr. 100.-- è a carico di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità superiore dei concordati
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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