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Numero d'incarto:
14.1995.154
Data decisione, Autorità:
22.11.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00154
Lugano
22
novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 aprile
1995 da
rappr.
da__________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con
sentenza 14 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia
di Fr. 400.-- e le spese, sono a carico dell’istante, la quale rifonderà
altresì alla controparte Fr. 4’000.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 luglio 1995
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 26 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti,
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
con PE n. __________ del 12/13 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio la __________
ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 116’322’454.-- oltre interessi, Fr.
22’768’974.--, Fr. 11’531.-- e Fr. 930.--, indicando quale titolo di credito:
“1. Fr. 116’267’101.-- conformemente al complementare n. 29784 del 14.10.1987 -
Fr. 55’353.-- conformemente al conto complementare n. __________ del 02.10.1987
-
- Fr. 22’768’974.-- interesse moratorio calcolato al 5% su Fr.
116’267’101.-- dal 01.08.1986 al 30.06.1990”;
-
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretore;
-
che
la procedente fonda la sua pretesa su una decisione dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni 10 maggio 1989 (doc. A), prodotta in fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale;
-
che
all’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato la mancanza
dell’attestazione di crescita in giudicato, osservando che la decisione doc. A
non può pertanto essere ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
-
che
con sentenza 14 luglio 1995 la Pretore di Mendrisio Nord ha respinto l’istanza
argomentando che la decisione doc. A non risulta essere cresciuta in giudicato;
-
che
con l’atto di appello la procedente ha sostenuto che l’originale della
decisione doc. A, portante l’attestazione della crescita in giudicato, non
poteva essere prodotto in quanto l’incarto si trovava presso la Corte di
cassazione e revisione penale del Cantone Ticino, ed ha chiesto a __________ la
produzione dell’originale; che d’altro canto la debitrice non ha interposto
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, per cui la decisione è
cresciuta in giudicato, il che avviene non con l’apposizione del timbro di
crescita in giudicato, ma per la decorrenza del termine di ricorso;
-
che
delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito;
-
che
quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
-
che
sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni
giudiziali, come pure entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni
delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80
cpv. 2 LEF);
-
che
la decisone di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua
notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne
ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n.
7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350/351);
-
che
ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
-
che
sulla decisione doc. A prodotta agli atti non è apposta alcuna attestazione di
crescita in giudicato;
-
che
la richiesta di edizione di documenti con la quale la procedente intende
dimostrare la crescita in giudicato della decisione doc. A, formulata la prima
volta in sede di appello, è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC;
-
che
sulla base della documentazione prodotta in prima sede non può essere
verificato se la debitrice non ha fatto uso del suo diritto di ricorso, per cui
la Pretore ha correttamente negato al doc. A la qualità di valido titolo di
rigetto definitivo ex art. 80/81LEF;
-
che
l’appello 26 luglio 1995 __________ va quindi respinto,
-
che
tassa di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF);
pronuncia
-
L’appello
26 luglio 1995 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Nord
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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