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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.165
Data decisione, Autorità: 02.05.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00165
Lugano 2 maggio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
patr. dall'avv. __________
al PE cambiario n. __________ del 24/29 agosto 1995 dell’UE di _____________
patr. dall'avv. __________
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 30 agosto 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5:
sulla quale opposizione la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 settembre 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ dell’UE di Lugano non è ammessa.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa con atto 25 settembre 1995 che ha postulato l’ammissione dell’opposizione ed in via subordinata l’ammissione dell’opposizione previo deposito dell’importo di Fr. 13’395.--, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 26/28 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Il 1. giugno 1995 la __________ ha emesso un vaglia cambiario per Fr. 13’395.-- all’ordine della __________.
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che il vaglia cambiario non indica la data di scadenza e nemmeno il beneficiario, per cui mancandogli i requisiti previsti nell’art. 1096 cpv. 1 CO, non ha qualità di titolo cambiario. Il vaglia cambiario in esame è stato sottoscritto a garanzia dell’impegno assunto da __________ nei confronti della __________, in seguito al contratto di gestione di esercizio pubblico sottoscritto il 1. giugno 1995, nel quale il 7 giugno 1995 è subentrata la __________. L’impegno era di versare un importo trimestrale di Fr. 13’395.-- corrispondente all’importo del vaglia cambiario in esame. L’escussa ha argomentato che subito dopo la firma del contratto di gestione è stato accertato che le spese di telefono e di corrente, per importo rilevanti, non erano state pagate __________ A questo riguardo ha prodotto una dichiarazione di __________ datata 4 agosto 1995. La debitrice ha poi sostenuto che diversi oggetti, indicati nell’inventario allegato al contratto di gestione, non sono di proprietà della procedente, per cui la clausola 13 del citato contratto non ha valore, ritenuto che l’inventario, per poterlo vendere, deve essere di proprietà della __________
C. Con sentenza 15 settembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso l’opposizione argomentando che un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza va considerato pagabile a vista. Inoltre sul vaglia cambiario appare il nome della beneficiaria __________. In prima sede è poi stato ritenuto che l’escussa non ha reso verosimile la pretesa inadempienza contrattuale da parte della creditrice.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ confermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) Preliminarmente va ritenuto ritualmente prodotto, benchè privo del timbro pretorile di produzione, il doc. 11 indicato come "denuncia penale del 7.8.1995" (cfr. verbale 13 settembre 1995). Va invece estromesso lo scritto 19 giugno 1995 con l'indicazione a matita in alto a destra "11" siccome irritualmente prodotto in sede d'appello (art. 321 cpv 1 lett. b CPC).
b) Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.).
a) Il giudice ammette l’opposizione ex art. 182 n. 3 LEF quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere confortate da documenti giustificativi (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A. AS/P. SA, CEF 8 aprile 1986 in re T.c./G.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 n. 10; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61-62).
b) Ex art. 1024 cpv. 1 CO il vaglia cambiario a vista è pagabile alla presentazione. Esso deve essere presentato per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data.
Il vaglia cambiario in esame, datato 1. giugno 1995, è stato presentato per il pagamento il 16 agosto 1995 (cfr. protesto doc. B) e quindi ben prima della sua scadenza.
c) Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante sul vaglia cambiario in oggetto è indicato il nome della beneficiaria, ossia la __________, per cui non risultando alcuna eccezione ammessa dal diritto cambiario, l’eccezione ex art. 182 n. 3 LEF va respinta.
a) Ex art. 182 n. 4 LEF il giudice ammette l’opposizione quando il debitore oppone un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ossia un’eccezione materiale del debitore contro il creditore, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma per cui si procede. Anche in questo caso è richiesta la verosimiglianza dell’eccezione (cfr. cons. 2.a).
b) Il vaglia cambiario in esame è stato emesso dalla __________ all’ordine della __________ A. Quest’ultima ha concluso il 1. giugno 1995 un contratto di gestione di esercizio pubblico (doc. 1) con __________, al cui posto, il 7 giugno 1995, è subentrata la __________ (doc. 3). Quest’ultima ha sollevato l’eccezione d’inadempienza del contratto di gestione da parte della
Dall’esame della documentazione prodotta non risultano tuttavia i necessari riscontri oggettivi atti a rendere attendibile tale eccezione. Infatti i due scritti 14 risp. 15 giugno 1995 (doc. 4 e 5), con i quali la __________ ha informato la __________ in merito a richieste di pagamento da parte delle __________ e della __________ per pretese fatture scoperte, risalenti al mese di dicembre, costituiscono unicamente dichiarazioni di parte. Agli atti non vi è infatti qualsivoglia fattura e richiamo di pagamento né delle __________ né della __________. Anche lo scritto 4 agosto 1995 di __________ (doc. 7) non costituisce un sufficiente riscontro oggettivo. Mal si comprende perchè mai si debba far dichiarare a terzi in un processo documentale quanto può essere agevolmente prodotto con fatture e richiami che meglio consentono la verifica di quanto indicato (importi, riferimenti temporali, ecc.). Per quel che riguarda l’eccepita non proprietà di alcune apparecchiature da parte della __________ A, va rilevato che nell’inventario 6 giugno 1995 (doc. 2) risultano unicamente elencate le installazioni, i mobili e le apparecchiature facenti parte dell’esercizio pubblico, senza indicazione alcuna in merito alla loro proprietà. La questione è priva di rilievo, ritenuto che per il patto 1 cpv. 2 del contratto doc. 1 decisivo è che l'esercizio pubblico "viene messo a disposizione completamente arredato e con le apparecchiature e istallazioni necessarie alla corretta conduzione dell'attività". Inoltre nel contratto di gestione 1. giugno 1995 (doc. 1), il punto 13, concernente il diritto di acquisto, non fa riferimento alcuno all’inventario, per cui non è deducibile quali sono gli oggetti compresi nel prezzo di Fr. 150’000.--, risp. nel prezzo per l’acquisto dell’arredamento di Fr. 300’000.--. Di conseguenza l’escusso non ha reso verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, inadempimento contrattuale da parte della creditrice in merito al diritto di acquisto concesso alla __________, non potendosi nemmeno determinare quali delle apparecchiature fanno effettivamente parte dell’esercizio pubblico. Il caso di specie non è comunque incentrato sul patto 13 bensì semmai sulla "controprestazione" (n. 2). In sede di appello l’escussa ha inoltre fatto valere inadempienza da parte della creditrice, essendo stato stipulato un contratto con terze persone a partire dal 24 luglio 1995, ossia per un periodo coperto dal pagamento del vaglia cambiario in oggetto. Questa eccezione va tuttavia respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello.
Sulla base delle precedenti considerazioni anche l’eccezione ex art. 182 n. 4 LEF non può essere ammessa.
La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 1024 cpv. 1 CO, 182 n. 3 e 4 LEF.
pronuncia
L’appellazione 25 settembre 1995 __________, è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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