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Numero d'incarto:
14.1995.165
Data decisione, Autorità:
02.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00165
Lugano
2 maggio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
patr.
dall'avv. __________
al PE cambiario n.
__________ del 24/29 agosto 1995 dell’UE di _____________
patr.
dall'avv. __________
opposizione
sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 30 agosto 1995 al giudizio della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5:
sulla
quale opposizione la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 15 settembre 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ dell’UE di Lugano non è ammessa.
- La tassa di
giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico
della parte debitrice.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dall’escussa con atto 25 settembre 1995 che
ha postulato l’ammissione dell’opposizione ed in via subordinata l’ammissione
dell’opposizione previo deposito dell’importo di Fr. 13’395.--, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso
atto che con decreto presidenziale 26/28 settembre 1995 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto
A. Il 1. giugno 1995 la __________ ha emesso un vaglia
cambiario per Fr. 13’395.-- all’ordine della __________.
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha
argomentato che il vaglia cambiario non indica la data di scadenza e nemmeno il
beneficiario, per cui mancandogli i requisiti previsti nell’art. 1096 cpv. 1
CO, non ha qualità di titolo cambiario. Il vaglia cambiario in esame è stato
sottoscritto a garanzia dell’impegno assunto da __________ nei confronti della
__________, in seguito al contratto di gestione di esercizio pubblico
sottoscritto il 1. giugno 1995, nel quale il 7 giugno 1995 è subentrata la
__________. L’impegno era di versare un importo trimestrale di Fr. 13’395.--
corrispondente all’importo del vaglia cambiario in esame. L’escussa ha
argomentato che subito dopo la firma del contratto di gestione è stato
accertato che le spese di telefono e di corrente, per importo rilevanti, non
erano state pagate __________ A questo riguardo ha prodotto una dichiarazione
di __________ datata 4 agosto 1995. La debitrice ha poi sostenuto che diversi
oggetti, indicati nell’inventario allegato al contratto di gestione, non sono
di proprietà della procedente, per cui la clausola 13 del citato contratto non
ha valore, ritenuto che l’inventario, per poterlo vendere, deve essere di
proprietà della __________
C. Con sentenza 15 settembre 1995 la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso l’opposizione argomentando
che un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza va considerato pagabile a
vista. Inoltre sul vaglia cambiario appare il nome della beneficiaria
__________. In prima sede è poi stato ritenuto che l’escussa non ha reso
verosimile la pretesa inadempienza contrattuale da parte della creditrice.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la __________ confermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di
prima sede.
Considerato
in
diritto
a) Preliminarmente
va ritenuto ritualmente prodotto, benchè privo del timbro pretorile di
produzione, il doc. 11 indicato come "denuncia penale del 7.8.1995"
(cfr. verbale 13 settembre 1995). Va invece estromesso lo scritto 19 giugno
1995 con l'indicazione a matita in alto a destra "11" siccome irritualmente
prodotto in sede d'appello (art. 321 cpv 1 lett. b CPC).
b) Nell’ambito
della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione
procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in
rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario
(CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T.
c/G.).
a) Il
giudice ammette l’opposizione ex art. 182 n. 3 LEF quando un’eccezione ammessa
dal diritto cambiario sembri attendibile. Richiesta è la verosimiglianza
dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con
elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono
pertanto essere confortate da documenti giustificativi (cfr. CEF 7 febbraio
1990 in re I.C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987
in re A. AS/P. SA, CEF 8 aprile 1986 in re T.c./G.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 n. 10; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages
in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG
182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61-62).
b) Ex art. 1024 cpv. 1 CO il vaglia cambiario a vista è
pagabile alla presentazione. Esso deve essere presentato per il pagamento nel
termine di un anno dalla sua data.
Il
vaglia cambiario in esame, datato 1. giugno 1995, è stato presentato per il
pagamento il 16 agosto 1995 (cfr. protesto doc. B) e quindi ben prima della sua
scadenza.
c) Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante sul
vaglia cambiario in oggetto è indicato il nome della beneficiaria, ossia la
__________, per cui non risultando alcuna eccezione ammessa dal diritto
cambiario, l’eccezione ex art. 182 n. 3 LEF va respinta.
a) Ex
art. 182 n. 4 LEF il giudice ammette l’opposizione quando il debitore oppone
un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ossia un’eccezione materiale del
debitore contro il creditore, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso
soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma per
cui si procede. Anche in questo caso è richiesta la verosimiglianza
dell’eccezione (cfr. cons. 2.a).
b) Il vaglia cambiario in esame è stato emesso dalla __________
all’ordine della __________ A. Quest’ultima ha concluso il 1. giugno 1995 un
contratto di gestione di esercizio pubblico (doc. 1) con __________, al cui
posto, il 7 giugno 1995, è subentrata la __________ (doc. 3). Quest’ultima ha
sollevato l’eccezione d’inadempienza del contratto di gestione da parte della
Dall’esame
della documentazione prodotta non risultano tuttavia i necessari riscontri
oggettivi atti a rendere attendibile tale eccezione. Infatti i due scritti 14 risp.
15 giugno 1995 (doc. 4 e 5), con i quali la __________ ha informato la
__________ in merito a richieste di pagamento da parte delle __________ e della
__________ per pretese fatture scoperte, risalenti al mese di dicembre,
costituiscono unicamente dichiarazioni di parte. Agli atti non vi è infatti
qualsivoglia fattura e richiamo di pagamento né delle __________ né della
__________. Anche lo scritto 4 agosto 1995 di __________ (doc. 7) non
costituisce un sufficiente riscontro oggettivo. Mal si comprende perchè mai si
debba far dichiarare a terzi in un processo documentale quanto può essere
agevolmente prodotto con fatture e richiami che meglio consentono la verifica
di quanto indicato (importi, riferimenti temporali, ecc.). Per quel che
riguarda l’eccepita non proprietà di alcune apparecchiature da parte della
__________ A, va rilevato che nell’inventario 6 giugno 1995 (doc. 2) risultano
unicamente elencate le installazioni, i mobili e le apparecchiature facenti
parte dell’esercizio pubblico, senza indicazione alcuna in merito alla loro
proprietà. La questione è priva di rilievo, ritenuto che per il patto 1 cpv. 2
del contratto doc. 1 decisivo è che l'esercizio pubblico "viene messo a
disposizione completamente arredato e con le apparecchiature e istallazioni
necessarie alla corretta conduzione dell'attività". Inoltre nel contratto
di gestione 1. giugno 1995 (doc. 1), il punto 13, concernente il diritto di
acquisto, non fa riferimento alcuno all’inventario, per cui non è deducibile
quali sono gli oggetti compresi nel prezzo di Fr. 150’000.--, risp. nel prezzo
per l’acquisto dell’arredamento di Fr. 300’000.--. Di conseguenza l’escusso non
ha reso verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, inadempimento
contrattuale da parte della creditrice in merito al diritto di acquisto
concesso alla __________, non potendosi nemmeno determinare quali delle
apparecchiature fanno effettivamente parte dell’esercizio pubblico. Il caso di
specie non è comunque incentrato sul patto 13 bensì semmai sulla
"controprestazione" (n. 2). In sede di appello l’escussa ha inoltre
fatto valere inadempienza da parte della creditrice, essendo stato stipulato un
contratto con terze persone a partire dal 24 luglio 1995, ossia per un periodo
coperto dal pagamento del vaglia cambiario in oggetto. Questa eccezione va
tuttavia respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la
prima volta in sede di appello.
Sulla
base delle precedenti considerazioni anche l’eccezione ex art. 182 n. 4 LEF non
può essere ammessa.
La
sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 1024 cpv. 1 CO, 182 n. 3 e 4 LEF.
pronuncia
-
L’appellazione
25 settembre 1995 __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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