AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.173
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00173
Lugano
23 settembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre
1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/3 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di
ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 16 ottobre 1995 ha postulato l’assegnazione di
indennità di prima sede di Fr. 3’154.25, IVA inclusa, protestate tasse e
ripetibili d’appello:
con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________5 del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE
di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 222’270.85
oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1995, indicando quale titolo di credito:
“ Per 31.12.1994 verfallener Zins aus Engagement CB 030.110.800 (Baukredit
__________ r)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di
concessione di credito di costruzione (doc. A), così come su un riconoscimento
di debito e aumento del credito (doc. B).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto
che la pretesa posta in esecuzione era stata tacitata.
D. Con sentenza 2/3 ottobre 1995 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza condannando la procedente a
rifondere all’escusso Fr. 600.-- a titolo d’indennità.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato il debitore argomentando che l’indennità è troppo esigua, considerato
che la fattispecie era complessa e la documentazione in lingua straniera.
Inoltre vi sono state notevoli difficoltà nel reperire la documentazione
necessaria, confermante l’avvenuto pagamento, in quanto la controparte si era
rifiutata di rilasciare estratti aggiornati. Per l’udienza è stato preparato un
riassunto scritto. Tutto ciò ha richiesto, oltre all’assistenza all’udienza, un
lavoro di almeno quattro ore ad una tariffa media oraria di Fr. 300.--. Il
valore medio tra tariffa secondo il valore di causa e quella oraria
corrisponderebbe a Fr. 2’600.-- (Fr. 4’000.-- + Fr. 1’200.--): 2). A tale somma
vanno aggiunte le spese vive di Fr. 361.75 e di IVA del 6.5%. L’indennitâ
avrebbe dovuto pertanto essere fissata in Fr. 2’961.75 (Fr. 2’600.-- + Fr.
361.75) oltre Fr. 192.50 di IVA, totale Fr. 3’154.25.
F. Con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in diritto
a) L’appellante
ha contestato l’indennità assegnatagli in prima istanza, ritenendola troppo
esigua.
Ex
art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale
federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.
Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso
in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto
dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--.
b) In considerazione del valore di causa (Fr. 222’270.85
oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della
complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si
giustifica in applicazione dei principi di cui al punto. 1.9 un'indennità di
Fr. 1'200.--, importo già comprensivo dell'IVA
- L’appello 16 ottobre 1995 __________ va parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di prevalenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF e 68 OTLEF
pronuncia
I. L’appello
20 novembre 1995 __________, é parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2/3 ottobre 1995
della Pretore di Lugano è così riformata:
"1. invariato.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte
istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr.
1'200.-- a titolo di indennità".
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico per 2/3 e per 1/3 è a carico della
__________ rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di parte di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster