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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.189
Data decisione, Autorità: 22.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00189 14.95.00190 14.95.00191 14.95.00192
Lugano 22 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto gli appelli 6 novembre 1995 presentati da
(entrambi patr. dall’avv. __________)
contro
le decisioni 25 ottobre 1995 del Pretore di Locarno-Città –inc___________ - nelle cause promosse contro gli appellanti da
(patr. dall'avv. __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con diffide 10 novembre 1995 del Presidente di questa Camera ai ricorrenti venivano assegnati termini scadenti il 28 novembre 1995 per effettuare sul cc.p. 01-18783-5 del Tribunale di appello -introiti AGITI- depositi di Fr. 500.-- ciascuno a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento degli importi entro il termine fissato, i ricorsi sarebbero stati stralciati dai ruoli ai sensi dell’art. 312 CPC;
che secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio Traffico dei pagamenti della Direzione generale delle __________ il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si sono avvalsi i ricorrenti e su cui si trovano gli ordini di pagamento, sono stati spediti alla citata direzione il 28 novembre 1995 con indicate le scadenze del 29 novembre 1995, data in cui sono stati effettuati i pagamenti, poi accreditati il 30 novembre 1995 sul conto del Tribunale d'appello;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata dal supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un __________ (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995):
che in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere dichiarati inammissibili;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate;
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta
1.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
2.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
3.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
4.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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