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Numero d'incarto:
14.1995.196
Data decisione, Autorità:
13.11.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00196
Lugano
13 novembre 1996
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini
vicepresidente,
Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto
1995 da
patr.
dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
6/8 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
é respinta.
- La tassa di
giustizia in Fr. 120.-- rimane a carico dell’istante, il quale rifonderà a
controparte un’indennità di Fr. 300.-- a titolo di ripetibili”.
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 17 novembre 1995
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________del 16/28 novembre 1994 dell’UEF
di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr.
9’532.--- oltre interessi al 7% dal 7 giugno 1994, indicando quale titolo di
credito: “Pretesa di impegno pagamento del 12 dicembre 1991”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore per Fr. 8’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo
1992.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una lettera 12
dicembre 1991 (doc. A) inviatagli dalla __________ (la cui ragione sociale è
stata modificata in __________ sottoscritta da ambo le parti, del seguente
tenore:
(prima
pagina)
“Egregio
Signor __________
faccio
riferimento al nostro recente incontro avvenuto in data 26 novembre e le
comunico che la società si é consultata internamente adottando la seguente
decisione:
- Accetta
in sostanza la sua proposta formulata in questi termini:
a. lei
verserà entro il 12 dicembre p.v. la somma di fr. 8’000.-- (ottomila)
come da scritto in data 17.10.1991
b. tale
importo viene trattenuto dalla società:
aa. fintanto
che la stessa non avrà incassato una medesima somma, frutto della sua preziosa
collaborazione professionale in materia di tematiche ambientali.
La
cifra verrà quindi restituita e la collaborazione continuata.
oppure
bb. restituita
dopo 3 mesi a partire dal 1 febbraio 1992 (data in cui la società diverrà di
nuovo attiva), se entro tale data non avrà luogo nessun tipo di collaborazione
tra le parti;
(seconda
pagina)
che
qui, dopo attenta lettura, si firmano in segno do approvazione della presente
scrittura.
Redatto
in 2 (due) copie.
In
fede:
(firma) (firma)
.............. ........................
Il
procedente ha sostenuto che tra le parti non vi è più stata alcuna
collaborazione, per cui si è realizzata la condizione di cui al punto. 1.b.bb,
secondo il quale l’importo di Fr. 8’000.-- gli doveva essere restituito a
partire dal 1. febbraio 1992.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha
argomentato che la firma sul doc. A dell’ allora amministratore unico della
società è posta sulla seconda pagina, la quale non è parte integrante della
prima. La pagina in questione potrebbe essere parte di un qualsiasi scritto di
una o più pagine. La pagina con l’intestazione della società, su cui appare il
presunto impegno di restituire l’importo di Fr. 8’000.--, non é firmato dalla
debitrice. Inoltre il credito in oggetto é stato compensato, la società escussa
avendo, mediante diversi versamenti, riscattato un vaglia cambiario di Fr.
60’000.-- avallato solidalmente dal procedente e da altre quattro persone e
disimpegnando pertanto il debitore per la sua quota parte di Fr. 12’000.--.
D. Con
sentenza 6/8 novembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha argomentato che la restituzione a __________ della somma di Fr. 8’000.--, di
cui al doc. A, era subordinata da una parte al precedente versamento da parte
sua del medesimo importo, dall’altra al verificarsi delle condizioni di cui ai
punti 1.b.aa. e 1.b.bb. Non avendo il procedente dimostrato il verificarsi di
queste condizioni, in sede pretorile l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione è stata respinta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato il procedente ribadendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto,
le condizioni contenute nel doc. A non essendosi avverate.
F. Con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata
si é opposta al gravame riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in
diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello)
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr.
Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 330).
d) Dall’esame
del doc. A, di cui il procedente ha prodotto l’originale, all’inizio del testo
scritto sulla prima pagina appare la cifra ”1.”. Questa indicazione prospetta
una cifra 2., che però manca. La seconda pagina inizia poi con un “che” che
organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima
pagina. Sulla base di queste constatazioni non può essere ritenuto, nell’ambito
della procedura di rigetto, che non consente un’indagine approfondita, che le
dichiarazioni contenute nella prima pagina sono state confermate dalle parti
con le firme da loro apposte sulla seconda pagina. Infatti in casu non può
essere affermato che l’importo posto in esecuzione sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti. In mancanza di un valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
pertanto respinta.
- L’appello 17 novembre 1995 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
17 novembre 1995 ____________________è respinto.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ i, che rifonderà
a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellizona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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