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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.196
Data decisione, Autorità: 13.11.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00196
Lugano 13 novembre 1996 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini vicepresidente, Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 6/8 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza é respinta.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 17 novembre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’532.--- oltre interessi al 7% dal 7 giugno 1994, indicando quale titolo di credito: “Pretesa di impegno pagamento del 12 dicembre 1991”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per Fr. 8’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1992.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una lettera 12 dicembre 1991 (doc. A) inviatagli dalla __________ (la cui ragione sociale è stata modificata in __________ sottoscritta da ambo le parti, del seguente tenore:
(prima pagina)
“Egregio Signor __________
faccio riferimento al nostro recente incontro avvenuto in data 26 novembre e le comunico che la società si é consultata internamente adottando la seguente decisione:
a. lei verserà entro il 12 dicembre p.v. la somma di fr. 8’000.-- (ottomila) come da scritto in data 17.10.1991
b. tale importo viene trattenuto dalla società:
aa. fintanto che la stessa non avrà incassato una medesima somma, frutto della sua preziosa collaborazione professionale in materia di tematiche ambientali.
La cifra verrà quindi restituita e la collaborazione continuata.
oppure
bb. restituita dopo 3 mesi a partire dal 1 febbraio 1992 (data in cui la società diverrà di nuovo attiva), se entro tale data non avrà luogo nessun tipo di collaborazione tra le parti;
(seconda pagina)
che qui, dopo attenta lettura, si firmano in segno do approvazione della presente scrittura.
Redatto in 2 (due) copie.
In fede:
(firma) (firma)
.............. ........................
Il procedente ha sostenuto che tra le parti non vi è più stata alcuna collaborazione, per cui si è realizzata la condizione di cui al punto. 1.b.bb, secondo il quale l’importo di Fr. 8’000.-- gli doveva essere restituito a partire dal 1. febbraio 1992.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che la firma sul doc. A dell’ allora amministratore unico della società è posta sulla seconda pagina, la quale non è parte integrante della prima. La pagina in questione potrebbe essere parte di un qualsiasi scritto di una o più pagine. La pagina con l’intestazione della società, su cui appare il presunto impegno di restituire l’importo di Fr. 8’000.--, non é firmato dalla debitrice. Inoltre il credito in oggetto é stato compensato, la società escussa avendo, mediante diversi versamenti, riscattato un vaglia cambiario di Fr. 60’000.-- avallato solidalmente dal procedente e da altre quattro persone e disimpegnando pertanto il debitore per la sua quota parte di Fr. 12’000.--.
D. Con sentenza 6/8 novembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha argomentato che la restituzione a __________ della somma di Fr. 8’000.--, di cui al doc. A, era subordinata da una parte al precedente versamento da parte sua del medesimo importo, dall’altra al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1.b.aa. e 1.b.bb. Non avendo il procedente dimostrato il verificarsi di queste condizioni, in sede pretorile l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata respinta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente ribadendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto, le condizioni contenute nel doc. A non essendosi avverate.
F. Con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Dall’esame del doc. A, di cui il procedente ha prodotto l’originale, all’inizio del testo scritto sulla prima pagina appare la cifra ”1.”. Questa indicazione prospetta una cifra 2., che però manca. La seconda pagina inizia poi con un “che” che organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima pagina. Sulla base di queste constatazioni non può essere ritenuto, nell’ambito della procedura di rigetto, che non consente un’indagine approfondita, che le dichiarazioni contenute nella prima pagina sono state confermate dalle parti con le firme da loro apposte sulla seconda pagina. Infatti in casu non può essere affermato che l’importo posto in esecuzione sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va pertanto respinta.
Tassa di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 17 novembre 1995 ____________________è respinto.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ i, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellizona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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