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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.2
Data decisione, Autorità: 11.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00002
Lugano 11 luglio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 giugno 1994 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 gennaio/23 febbraio 1994 dell’UEF di Locarno;
richiamata l’ordinanza 29 settembre 1994 del Pretore di Locarno-Città, che ha fissato per mercoledì 7 dicembre 1994 alle ore 15.30 l’udienza per il contraddittorio;
vista l’istanza datata 6 dicembre 1994 - pervenuta alla Pretura lo stesso giorno - dell’ing. __________, chiedente il rinvio dell’udienza per un improrogabile impegno professionale;
preso atto dell’ordinanza pretorile 7 dicembre 1994 con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per oggi 7 dicembre 1994, alle ore 15.30” confermata;
rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la tardività della richiesta e per il fatto che l’escussso non ha addotto particolari gravi motivi giustificanti il rinvio dell’udienza da lungo tempo fissata;
preso atto della sentenza 19 dicembre 1995 del Pretore di Locarno-Città che ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 136’230.-- oltre interessi al 6% dal 15 dicembre 1993, Fr. 260.-- di spese di protesto e Fr. 168.-- di spese esecutive.
visto l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ con cui ha ha postulato:
“1. L’istanza è respinta.
Di conseguenza è mantenuta l’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno.
Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio previa citazione delle parti.
rilevato che con osservazioni 20 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
considerato
in fatto e in diritto
che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
che la procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso per l’importo di Fr. 143’510.-- il 13 dicembre 1992 da __________ e __________, munito di diversi bollettini di proroga della scadenza;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso;
che con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza ritenendo l’effetto cambiario doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell’escusso ;
.
che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la reiezione dell’istanza ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per un nuovo contraddittorio, non avendo potuto in sede pretorile sollevare l’eccezione di prescrizione;
che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:
a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);
b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
che il Pretore si è correttamente determinato non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che l’ing. __________, sapendo già dall’ordinanza 29 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio mercoledì 7 dicembre 1994, non si è premunito, nonostante abbia avuto oltre due mesi di tempo, di far capo ad un rappresentante per il caso di un suo impedimento;
che in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto probatorio;
che in via abbondanziale va poi osservato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza, quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;
che nel caso di specie, con encomiabile celerità il primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7 dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso;
che come correttamente ritenuto dal primo giudice il vaglia cambiario in esame costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti dell’escusso;
che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello è proceduralmente irrita, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che l’appello va pertanto respinto;
che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
richiamati gli art. 95, 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF nonchè i disposti citati
pronuncia
L’appello 28 dicembre 1994 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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