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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.27
Data decisione, Autorità:
12.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00027
Lugano
12 luglio 1995B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 ottobre 1994 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 agosto/1. settembre 1994
dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 16/17 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di Fr. 150.--, da anticipare
dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla
procedente con atto 18 gennaio 1995;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
-
che
con sentenza 16/17 gennaio 1995 la Pretore ha integralmente respinto l’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________
-
che
con atto 18 gennaio 1995 la __________ si è aggravata contro il pronunciato
pretorile nei seguenti termini:
“in
riferimento all’udienza avuta il 16 gennaio c.m., concernente
l’incarto N. __________, facciamo domanda di ricorso per
l’istanza respinta.
Rimaniamo
a vostra completa disposizione per ulteriori ragguagli in merito e
presentiamo i nostri più distinti saluti.”
- che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e)
le domande d’appello;
f)
i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce all’apodittica formulazione di un’opposizione totale
alla sentenza pretorile16/17 gennaio 1995 tanto irrituale quanto
inconcludente.;
-
che
ne consegue, per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio
1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre
1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in
Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata
presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
per i
quali motivi,
visti i disposti
citati, in particolare l’art. 309 CPC,
pronuncia
-
L’appello
18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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