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Numero d'incarto:
14.1995.38
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00038
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 novembre 1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 agosto/18 novembre 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta
e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via
provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.7.1994.
- La tassa di Fr.
120.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa, che con atto 6 febbraio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con decreto presidenziale 9/13 febbraio
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________del 8 agosto/11 novembre 1994 dell’UE
di Lugano __________ e __________ hanno escusso la __________ per l’incasso di
Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1994, indicando quale titolo
di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.7.1994 al 31.7.1994.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto
di locazione concluso il 15 giugno 1993 con la __________ (doc. B) concernente
una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a
__________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili
in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice
si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%.
I creditori
pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di
luglio 1994.
C. L’escussa non è comparsa all’udienza di
contraddittorio.
D. Con sentenza 26 gennaio 1995 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di
locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa
sostenendo che l’inizio del contratto di locazione è stato posticipato al 1.
dicembre 1993 con un pregiudizio finanziario di Fr. 80’000.--. Il 30 settembre
1993 è stato concluso un contratto di locazione per 72 posteggi. Questi non
sarebbero stati tuttavia messi a disposizione come da contratto. Inoltre il
verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato firmato da due dei suoi membri
del Consiglio di amministrazione e azionisti. D’altro canto l’oggetto della
locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e sarebbe rimasto tale, ad
eccezione del collaudo e dell’avviamento dell’impianto di climatizzazione,
avvenuto solo all’inizio di settembre 1994, con un danno per la __________ di
Fr. 100’000.--
Considerato
in
diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile,
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di
locazione del mese di luglio 1994.
c) Le eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima
volta in sede di appello, non essendo comparsa all’udienza di contraddittorio,
sono proceduralmente irrite, ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in
sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima sede va
pertanto confermato.
- L’appello
6 febbraio 1995 __________ va di conseguenza respinto.
La tassa di
giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza
di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè
i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
6 febbraio 1995 __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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