AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.5
Data decisione, Autorità: 19.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00005
Lugano 19 maggio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 ottobre 1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione intreposta al PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 9/10 gennaio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 4 gennaio 1995 __________ o ?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’417’186.85 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Pretura di Lugano 11.2.1992.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda al sua pretesa su una sentenza 11 febbraio 1992 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale l’ing. __________ è stato condannato a pagarle l’importo di Fr. 1’417’186.85 oltre interessi al 10% dal 25 ottobre 1990 (doc. A). La sentenza reca l’attestazione di crescita in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.
D. Con sentenza 15 dicembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che la documentazione prodotta non prova l’esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del rigetto definitivo, i doc. A e C essendo solo fotocopie di una sentenza. Inoltre l’attestazione di crescita in giudicato risulta essere stata inoltrata solo in fotocopia e per di più a retro del doc. C, mentre necessaria era la produzione del titolo di rigetto in originale o in copia autentica.
F. Con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
b) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
d) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. Il Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato (doc. C), ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, debitamente fornito dell’attestazione di crescita in giudicato, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello, ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep. 1989 p. 338).
e) L'eccezione secondo cui l'attestazione di crescita in giudicato del pronunciato pretorile non sarebbe affidabile, a prescindere dalla sua improponibilità in sede d'appello in quanto novum, è al limite del temerario, atteso che la presunzione di conformità e dell'attestazione può facilmente essere confutata dall'escusso provando di aver formulato appello.
La sentenza pretorile di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
L’appello 4 gennaio 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster