AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.66
Data decisione, Autorità:
07.02.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00066
Lugano
7 febbraio 1996/B/fc/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 novembre 1994 da
(patr.
dall’avv. __________
contro
(patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF
di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario-assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria per la
somma di Fr. 1’775’000.-- oltre interessi al 5.75% dal 21 ottobre 1994 su Fr.
1’600’000.-- l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF
di Bellinzona, notificato il 9 novembre 1994.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 620.--, da
anticipare dall’istante, sono a carico dell’escusso, il quale rifonderà alla
controparte Fr. 500.-- per ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 24 aprile 1995 la parte appellata si
ê opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
considerato
in fatto
A. Con PE n. __________del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di
Bellinzona __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per
l’incasso di Fr. 1’600’000.--- oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 e
Fr. 175’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 03.10.1994 -7
cartelle ipotecarie al portatore: Fr. 300’000.-- nom., del 01.03.1976, dg.
__________, in I rango - Fr. 70’000.-- nom., del 22.09.1983, dg. __________, in
II rango - Fr. 130’000.-- nom,. del 22.09.1983, dg. __________, in III rango -
Fr. 200’000.-- nom., del 24.04.1978, dg. __________ in IV rango - Fr.
150’000.-- nom., del 26.06.1986, dg. __________ in V rango - Fr. 550’000.--
nom., del 03.06.1988, dg. __________ in VI rango - Fr. 200’000.-- nom., del
12.08.1988, dg. __________, in VII rango. Conferme di credito del 11.02.1994,
22. 05.1989. Contratto di mutuo ipotecario del 15.06.1994.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario, con il
quale ha concesso all’escusso un credito di Fr. 1’600’000.--. Il credito è
stato garantito da sette cartelle ipotecarie al portatore di complessivamente
nominali Fr. 1’600’000.-- (doc. O, P, Q, R S, T e U).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto
che con la firma, il 15 giugno 1994, del contratto di mutuo ipotecario doc. H
vi è stata novazione e di conseguenza l’annullamento di qualsiasi precedente
pattuizione. Inoltre il preavviso di disdetta di sei mesi previsto dal doc. H
non è stato rispettato, per cui l’importo posto in esecuzione non era esigibile
al momento della domanda di esecuzione. Secondo il debitore la disdetta doc. I
avrebbe semmai effetto la prima volta per il 30 aprile 1995. __________ ha poi
argomentato che se per denegata ipotesi venissero ritenute le cartelle
ipotecarie quali validi titoli di rigetto dell’opposizione, anche queste
potrebbero essere disdette solo con preavviso di sei mesi.
D. Con sentenza 8/9 marzo 1995 il Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che il rapporto
creditorio originario tra la banca e l’escusso è rimasto valido. Il contratto
15 giugno 1994 (doc. H) non ha estinto per novazione i rapporti precedenti,
atteso che con lo stesso si è voluto semplicemente formalizzare il passaggio
del mutuo da tasso fisso a tasso variabile, così come era stato pattuito nel
contratto 22/30 maggio 1989 (doc. E). Secondo il primo giudice non risulta
inoltre alcun elemento che permetta di concludere che la banca abbia avuto
l’intenzione di rinunciare agli interessi maturati in precedenza. Secondo il
doc. H, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento degli interessi o
ammortamenti, il mutuo poteva essere disdetto senza preavviso, nè costituziione
in mora. In sede pretorile è stata quindi ritenuta valida la disdetta doc. I,
atteso che diverse semestralità erano scadute.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede.
F. Con osservazioni 24 aprile 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in
diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La
volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle
forme del diritto cantonale, quale per esempio la cartella ipotecaria (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 337).
b) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di
debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono
adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi è la
prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta
separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
c) Ex art. 116 CO l’estinzione di un debito precedente
mediante la creazione di uno nuovo non si presume. Se non vi sono altri indizi,
non si può dedurre l’animus novandi solo dalla costituzione di un nuovo
rapporto di credito tra le stesse parti. In primo luogo, vanno considerati le
dichiarazioni e gli interessi delle parti per poter decidere se la precedente
obbligazione è estinta oppure continua a sussistere. A negare la novazione
induce per esempio la semplice modifica delle modalità (cfr. DTF 107 II 481; Gauch/Schluep,
Schw. Obligationenrecht, 5. ed., vol. II m. 3221 p. 204; OR-Gonzenbach, n. 6 ad
art. 116 CO p. 633-634 e rif. ivi).
d) Secondo l’art. 855 CC mediante la costituzione di una
cartella ipotecaria, il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione.
Questa norma non è di natura imperativa. Le parti, come previsto al cpv. 2,
possono pertanto stabilire che il credito base o causale continui a sussistere
accanto al credito astratto garantito mediante cartella ipotecaria, al fine di
facilitarne e garantirne il pagamento (cfr. DTF 119 III 107; Steinauer, Les Droits
réels, vol. III n. 2937b p. 246-247; Zobl, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen
in ZGBR n. 68 (1987) p. 286).
e) Dalla documentazione agli atti risulta che con scritto
26 maggio 1988 (doc. B) l__________ha concesso all’escusso un mutuo ipotecario
di Fr. 1’600’000.--. La scadenza degli interessi era prevista al 30 giugno e al
31 dicembre. Quali garanzie l’escusso ha ceduto in proprietà alla banca le
cartelle ipotecarie doc. da O a U. Con accordo 22/30 maggio 1989 (doc. D ed E)
il mutuo ipotecario è stato trasformato in un’ipoteca a tasso fisso per un
periodo di cinque anni, e cioè fino al 17 maggio 1994. L’11 febbraio 1994 (doc.
G) le parti hanno sottoscritto una convenzione con la quale è stata concordata
l’acquisizione in proprietà da parte della __________ tra l’altro delle sette
cartelle ipotecarie già poste in garanzia del suddetto mutuo ipotecario. Dal
punto 3 del doc. G risulta che in deroga ad un eventuale termine di disdetta
contenuto nelle cartelle ipotecarie, __________ poteva far valere le pretese
incorporate nei titoli ipotecari alle stesse condizioni dei crediti garantiti
da queste. Con contratto di mutuo ipotecario 15 giugno 1994 (doc. H)
__________ ha accordato di nuovo all’escusso il credito di Fr. 1’600’000.--
modificando il tasso da fisso a variabile, e fissandolo al 5 3/4%. Le
condizioni particolari previste nel doc. H sono state dichiarate applicabili
anche ai titoli ipotecari ceduti in proprietà alla banca, in deroga a qualsiasi
clausola figurante sui titoli stessi.
Sulla
base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che con la
stipulazione del mutuo ipotecario di cui al doc. H, il rapporto originario sia
stato estinto per novazione. Infatti dai citati documenti non emerge indizio
alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto di
credito. Infatti con il contratto doc. H la banca ha inteso unicamente,
trascorso il periodo fisso, formalizzare il passaggio del tasso del mutuo
ipotecario da fisso a variabile, come già previsto al punto 7 del doc. E .
D’altro canto dalla documentazione agli atti non risulta elemento alcuno che
indichi la volontà della creditrice di rinunciare agli interessi maturati in
precedenza. Al contrario il 10 giugno 1994, ossia appena 5 giorni prima dalla
stipulazione del contratto doc. H, __________ ha inviato all’escusso l’avviso
di scadenza degli interessi per il 30 giugno 1994 (doc. N).
f) L’appellante ha sostenuto con l’atto di appello che
la costituzione delle cartelle ipotecarie in proprietà della banca ha estinto
il credito orginario per novazione ex art. 855 CC.
Questa
allegazione, presentata per la prima volta in sede di appello va respinta,
violando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre per la prima volta
in tale sede nuovi fatti, prove ed eccezioni.
In
via abbondanziale va tuttavia osservato che il credito di base, contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, ha continuato a sussistere in
giustapposizione ai crediti astratti incorporati nelle cartelle ipotecarie, le
quali non sono state acquisite dalla banca ad estinzione del credito di base,
bensì sono state costituite a garanzia del mutuo, come già concordato nei doc.
B, D e E.
g) Secondo il doc. H la creditrice aveva il diritto di
chiedere l’immediato rimborso del credito, anche senza preavviso nè costituzione
in mora, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento di interessi o di
ammortamento (cfr. doc. H, esigibilità punto b).
Di
conseguenza la disdetta 3 ottobre 1994 (doc. I), con cui la creditrice ha
chiesto il rimborso della somma mutuata per il 20 ottobre 1994, in seguito al
mancato pagamento degli interessi dal 1. gennaio 1993 (doc. L, M, N e V), è
stata validamente formulata.
h) In casu risultano pertanto adempiuti i requisiti di
cui al considerando 1.b). Infatti vi è contratto di mutuo scritto. L’escusso
non ha negato di avere ricevuto il capitale mutuato, il cui trasferimento è
d’altro canto dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della
banca creditrice. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile.
I
doc. B, D, E , F, H così come le cartelle ipotecarie da O a U costituiscono
pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
i) Con il contratto di mutuo ipotecario doc. H il tasso
d’interesse è stato fissato al 5 3/4%. Dal punto 3 della convenzione doc. G si
evince inoltre che l’escusso si è riconosciuto debitore, oltre che delle
pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui
maturati al tasso del 10% annuo.
Di
conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione, come correttamente
ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il.capitale anche
per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori al massimo del 10%.
Ex art. 104 cpv. 2 CO lo stesso tasso può essere applicato anche agli interessi
di mora. Non giustificate sono tuttavia le spese di Fr. 551.45 poste in
esecuzione dalla creditrice (cfr. doc. I), per questo importo non trovandosi
agli atti alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Di
conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso
limitatamente a Fr. 1’774’448.55 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994
su Fr. 1’600’000.--.
-
Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra
l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a
domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa
indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il
Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la
perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella
decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è
ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di
rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di
un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--. Considerato che in sede di appello la creditrice è patrocinata
non più da un avvocato del suo servizio giuridico, ma da un rappresentante
legale esterno, per cui ci si può riferire a grandi linee alla TOA, tenuto
conto del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo
impiegato in termini di razionalità, l’indennità va fissata in Fr. 3'600.--
(cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
-
L’appello
20 marzo 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza
dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello
20 marzo 1995 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8/9 marzo 1995 del Pretore di Bellinzona è così
riformata:
“1. L’istanza
21 novembre 1994 __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da
__________ al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona
limitatamente a Fr. 1’774’448.60 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994
su Fr.1’600’000.--.
- La
tassa di giustizia di Fr. 620.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________, che rifonderà __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 900.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr.
3'600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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