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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.70
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
14.1995.00070
Lugano
18 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 giugno 1993 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha
così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta
in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico
dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città
è stato dichiarato il fallimento della __________
preso atto
che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel
fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei
creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei
confronti di __________
ritenuto
che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di
ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e
ripetibili;
considerato come la
procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per
principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una
procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113
III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un
diverso riparto, come nel caso di specie;
pronuncia
-
L'appello
30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico metà per parte, compensate le ripetibili
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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