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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.96
Data decisione, Autorità: 24.04.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00096
Lugano 24 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nelle procedure fallimentari dipendenti dalle istanze presentata il 13 e 19 dicembre 1994 da
patr. dallo __________
e
contro
patr. dall'avv. __________
procedure congiunte e decise dal Segretario assessore della Pretura di Locarno-Campagna con il decreto 15 marzo 1995 che ha pronunciato il fallimento di __________ con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore 15.00;
sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 marzo 1995 da __________ che ne ha chiesto l’annullamento, protestate spese e indennità, previa concessione dell’effetto sospensivo;
ritenuto di dover procedere ex art. 313bis CPC;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
punti di giudizio:
se deve essere accolta l'appellazione 27 marzo 1995 di __________;
tassa di giustizia e indennità.
Considerato
in fatto e in diritto:
che a __________ è stata concessa una prima moratoria concordataria il 3 gennaio 1994, conclusasi con la sentenza di revoca della moratoria 22 novembre 1994 di questa Camera quale Autorità superiore dei concordati, pubblicata sul FUC del 9 dicembre 1994;
che il 13 dicembre 1994 __________ n e il 19 dicembre 1994 __________ a hanno chiesto il fallimento di __________ ex art. 309 LEF;
che la sentenza dell’Autorità superiore dei concordati è stata impugnata da __________ con ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994, poi respinto dal Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 1995;
che nel frattempo, il 14 dicembre 1994 __________ aveva chiesto una seconda moratoria concordataria di quattro mesi;
che con sentenza 14 marzo 1995 il Segretario assessore ha respinto la domanda di seconda moratoria;
che il 27 marzo 1995 __________r ha impugnato tale sentenza, che questa Camera ha confermato quale Autorità superiore dei concordati con sentenza 20 aprile 1995;
che le procedure fallimentari dipendenti dalle domande di fallimento 13 dicembre 1994 di __________ n e 19 dicembre 1995 di __________ sono rimaste sospese fino al termine della prima procedura concordataria sfociata nella sentenza 14 febbraio 1995 del Tribunale federale;
che le procedure fallimentari sono poi state ulteriormente sospese fino alla reiezione della domanda di seconda moratoria concordataria;
che con sentenza 15 marzo 1995 il Segretario assessore ha pronunciato il fallimento di __________ con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore 15.00;
che con tempestivo appello 27 marzo 1995 __________ ne ha chiesto l’annullamento, protestate spese e indennità, previa concessione dell’effetto sospensivo, atteso che:
la pubblicazione della revoca della moratoria concordataria sul FUC del __________“era priva di ogni validità giuridica” perchè la decisione della CEF non era definitiva e la pubblicazione prima della decorrenza del termine di ricorso al Tribunale federale “del tutto irrituale”: le domande di fallimento presentate anzitempo “devono quindi essere considerate nulle e non avvenute”;
non si può dichiarare il fallimento quando “le condizioni per la concessione di una nuova moratoria sono adempiute”, nonostante il primo giudice abbia respinto la domanda di seconda moratoria, perchè contro siffatto giudizio è stato interposto appello;
che il giudice del fallimento rigetta la domanda di decozione nelle ipotesi previste ex art. 172 LEF;
che il debitore non solo non prova ma neppure afferma che il debito sia stato estinto o che il creditore gli abbia concesso una dilazione;
che le domande di fallimento 13 e 19 dicembre 1994 sono state tempestive, nell’ossequio del termine di dieci giorni ex art. 309 LEF dalla pubblicazione prevista all’art. 308 LEF;
che la decisione dell’Autorità superiore dei concordati è definitiva ex art. 308 cpv.1 LEF nel senso che non è più impugnabile con i rimedi ordinari di diritto ma solo con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che è notoriamente mezzo straordinario di impugnativa (cfr. Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna, 1994, p.25 n.2);
che __________ ha interposto ricorso di diritto pubblico il 20 dicembre 1994, ottenendo successivamente l’effetto sospensivo;
che il Segretario assessore ha correttamente sospeso le due procedure fallimentari fino ad evasione del ricorso di diritto pubblico;
che il primo giudice ha riattivato le procedure dopo la sentenza 14 febbraio 1995 che ha respinto il ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994;
che per l’art. 173a LEF, se il debitore prova d’aver presentato la domanda di moratoria concordataria, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento;
che il Segretario assessore ha respinto la domanda di seconda moratoria e ha poi dichiarato il fallimento di __________;
che questa Camera, quale Autorità superiore dei concordati, con sentenza aprile 1995 ha respinto l’appello contro la non concessione della seconda moratoria;
che il giudizio di primo grado merita conferma, i presupposti per la dichiarazione di fallimento essendosi realizzati;
che, visto l’esito, la domanda di effetto sospensivo diviene caduca;
richiamati gli art. 172, 173a, 174, 175, 308 e 309 LEF
pronuncia:
1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha dichiarato il fallimento di __________, con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore 15.00.
E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, è a carico di __________ r.
Intimazione:
Comunicazione:
Pretura di Locarno-Campagna
Ufficio registri di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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