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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.00106
Data decisione, Autorità: 28.01.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00106
Lugano 28 gennaio 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre 1996 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 4 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno Città con sentenza 11 novembre 1996 si è così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 15’040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29 giugno 1996 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 130.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 50.-- di indennità.
omissis.
Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto di appello 21 novembre 1996 e contestuale domanda di effetto sospensivo ha postulato:
“I. In via principale
I dispositivi 1. e 2. della sentenza 11/12 novembre 1996 della Pretura di ______ sono annullati.
Protestate spese e indennità di ogni istanza, che vanno addossate alla spettabile __________.
II. In via subordinata
I dispositivi 1. e 2. della sentenza 11/12 novembre 1996 della Pretura di _________ vengono riformati nel senso che l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è mantenuta.
Protestate spese e indennità di ogni istanza, che vanno addossate alla spettabile __________.”
Richiamato il decreto presidenziale 25 novembre 1996, con il quale la domanda per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 4 luglio 1996 dell’UEF di _______la __________ ha escusso __________ per fr. 15’040.15 oltre interessi dal 14.95 % dal 29 giugno 1996, indicando quale titolo di credito “contratto di prestito del 14.10.1994. No. di riferimento __________”;
che, interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio all’autorità giudiziaria con istanza 17 settembre 1996;
che all’udienza di contraddittorio del 5 novembre 1996 l’escusso si è opposto all’istanza ritenendosi “completamente svincolato dai suoi obblighi contrattuali”;
che in particolare l’escusso, pur ammettendo di aver sottoscritto, unitamente alla moglie, signora __________, il contratto di prestito ad essa intestato, ha rilevato che, mediante la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione firmata tra i coniugi il 24 novembre 1994 e omologata dal Pretore, la moglie “si è dichiarata unica debitrice del credito concesso dalla __________ ”;
che con sentenza 11 novembre 1996 il Pretore di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dall’istante, in particolare il contratto di prestito 14 ottobre 1994, quale valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio ex art. 82 LEF e dichiarando di non poter considerare nell’ambito della procedura sommaria l’eccezione sollevata dall’escusso, da un lato l’assunzione del debito prevista dalla menzionata convenzione matrimoniale non essendo opponibile a terzi, e dall’altro non risultando dagli atti la stipulazione tra la procedente e la moglie di un accordo di assunzione (esterna) del debito con liberazione dell’escusso;
che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione pretorile, e in via subordinata la sua riforma “nel senso che l’opposizione interposta dal convenuto __________ __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, Locarno, è mantenuta”;
che l’annullamento della sentenza pretorile si giustificherebbe per il fatto che il Pretore non avrebbe presenziato all’udienza di contraddittorio, tenuta in quell’occasione dal Segretario assessore;
che nel merito l’escusso afferma di essersi impegnato non tanto in qualità di debitore solidale, bensì di fideiussore, per cui il contratto 14.10.1994, non redatto con atto pubblico, non esplicherebbe alcun effetto per difetto di forma; in ogni caso la documentazione agli atti non sarebbe sufficiente per concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, mancando a suo dire sia la prova dell’ effettiva erogazione del prestito che quella della disdetta del contratto;
che per un principio affermato da una consolidata giurisprudenza cantonale e dedotto direttamente dall'art. 4 Cost. solo il giudice che ha assistito alla discussione della causa può deliberare sulla stessa (cfr. Rep. 1981, pag. 199; CCC 26.8.1983 in re B. c. S.; CCC 18.2.1987 in re W. Rossini c. Stato del Cantone Ticino, in: Rep. 1988, pag. 380);
che dagli atti, in particolare dal verbale 5 novembre 1996, si evince che l’udienza si è effettivamente svolta davanti al Segretario assessore, il quale ha posto la propria firma in calce sia alla prima che alla seconda pagina del verbale, sulla seconda pagina unitamente a quella dell’escusso;
che non risulta invece che il Pretore, in nome del quale è stata prolata la sentenza impugnata, sia stato presente alla discussione, mancando la sua firma sul verbale;
che la sentenza 22 novembre 1996 va pertanto annullata e la causa rinviata alla prima istanza perché venga nuovamente giudicata dal medesimo Segretario assessore;
che l’appello 21 novembre 1996 __________ già per questo motivo, limitatamente al petitum n. I.1., va accolto in ordine, senza che sia necessario esaminare le restanti censure di merito;
che per le peculiarità della fattispecie e ritenuto che l’annullamento della sentenza pretorile non è imputabile in alcun modo alla parte appellata, si giustifica prescindere dal prelevare la tassa di giustizia e, contrariamente al petitum n. I.2. dell’atto di appello, porre a carico dello Stato del Cantone Ticino la rifusione di fr. 300.-- all’appellante per indennità d’appello;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.1 La sentenza 11 novembre 1996 del Pretore di __________ è annullata e la causa è rinviata alla prima istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si preleva la tassa di giustizia; lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________ fr. 300.-- per indennità d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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